Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP E SSAZION884/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZION SECONDA CIVILE REGOLAMENTO DI COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 17476/99 Dott. Gaetano GAROFALO Cron. 1793 Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere Rep. 271 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.26/09/00 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE- sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti 1 00 il 22 GEN 2001... AL NR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato FABIO LIRE 1500 MASSIMO ORLANDO, difeso dagli avvocati MARCO CARDUCCI, ALESSANDRO FRANCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente 0096045
contro
ON GE & C SNC, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato in ROMA V.LE REGINA elettivamente p legate MARGHERITA 42, presso lo studio dell'avvocato GUIDO * ORLANDO 1000012 LANCIANO, difeso dall'avvocato RENZO NERI giusta ' A ELLIERE 2000 delega in atti%;B DIRITT controricorrente1504 -1- A: avverso la sentenza n. 44/99 del Tribunale di LUCCA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE depositata il 16/07/99; Richiesta copia studio. udita la relazione della causa svolta nella camera di dal Sig. LANKAN per diritti 150050e consiglio il 26/09/00 dal Consigliere Dott. Umberto -Sitit IL CANCELLIEREGOLDONI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni RUSSO con le quali si chiede che la Suprema Corte, decidendo con sentenza, rigetti CANCELLERIA con ogni il ricorso in epigrafe indicato, conseguenziale statuizione di legge. CANCELLERIA -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 20.5.97, la snc NA NA & C. conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Lucca la srl IN Imballaggi, chiedendo l'accertamento di una servitù di passaggio, con i provvedimenti consequenziali. Con altra citazione, notificata il 28.7.98, la snc NA NA & C. conveniva in giudizio, davanti al PR di IE, NR IN nella qualità di proprietario, e la srl IN Imballaggi, quale possessore, chiedendo l'accertamento della servitù di passaggio ed il risarcimento dei danni. I convenuti, costituitisi, preliminarmente eccepivano la litispendenza con སྐལ་ му riferimento alla causa incardinata davanti al Tribunale di Lucca. Con sentenza in data 16.7.1999, il PR di IE dichiarava la continenza rispetto alla causa promossa davanti al Tribunale di Lucca e assegnava termine per la riassunzione;
compensava le spese. Avverso tale decisione NR IN, con l'adesione della srl IN, proponeva regolamento di competenza, sostenendo, sulla base di tre motivi, che andava dichiarata la litispendenza. Resisteva la snc NA NA & C. con tempestiva memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che è stato ritenuto, condivisibilmente, che a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 19.2.1998, n.51, che ha soppresso l'ufficio del PR, trasferendo le relative competenze al Tribunale, che è venuto meno uno dei presupposti su cui si basa l'istituto della continenza di 31 cause e cioè la contemporanea pendenza davanti a giudici diversi della causa contenente e di quella contenuta, facendo venir meno in radice il problema della “translatio iudicii", ponendo quello della eventuale riunione degli stessi giudizi, rimesso alla valutazione del giudice di merito unitamente a quello relativo alla pregiudizialità di un giudizio rispetto all'altro (cfr. Cass. 25.3.2000, n.3628; 2.3.2000, n.2327). Poiché il PR di IE è stato assorbito nel Tribunale di Lucca, sezione di Viareggio, Va risulta cessata la materia del contendere e pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Lucca, giudice unico di primo grado. - " Le ragioni su cui si basa la presente decisione giustifica la totale compensazione tra le parti delle spese. ry
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Lucca e compensa le spese. 20000 Così deciso in Roma, il26.9.2000 270000 Il Presidente Ca n Can 14 0 Il Consigliere estensore Ми кровний IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lalazco E T A DEPOSITATO SAN R Roma 22 GEN. 2001 T N I IL GANGELLIE 5 20 E L L SCH E D