Sentenza 22 marzo 2003
Massime • 1
In caso di fallimento del datore di lavoro in base all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e al D.Lgs. n. 80 del 1992 il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute rispettivamente a titolo di trattamento di fine rapporto o per crediti di lavoro diversi da quel trattamento. Il carattere sussidiario della relativa obbligazione non esclude la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che, per effetto dell'accollo legislativamente predisposto, l'originario debitore non viene liberato e il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti dianzi menzionati, sicché l'interruzione della prescrizione effettuata nei confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo. Ne consegue che la prescrizione del diritto a crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto deve considerarsi interrotta nei confronti del suddetto Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dai lavoratori domanda di ammissione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro. Tale interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha - in base ai principi generali applicabili in caso di presentazione di domande giudiziali nei confronti di debitori solidali sottoposti a procedura concorsuale - effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2003, n. 4217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4217 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 600/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 21/04/99 R.G.N. 174/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato BIONDI GIOVANNA per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Verona, IM GA già dipendente della ditta Studio s.r.l. dichiarata fallita in data 7.4.1993, e rimasto creditore dell'importo meglio precisato in ricorso corrispondente agli ultimi tre mesi di retribuzione, conveniva in giudizio l'Inps, in qualità di gestore de Fondo di garanzia previsto dal d.lvo n. 80 del 1992, per ottenere l'indennità prevista dall'art. 2 di detta legge.
Costituitosi in giudizio, l'Istituto previdenziale eccepiva la prescrizione de diritto vantato dal ricorrente, e il Pretore adito, rigettava la domanda con sentenza n. 502 del 1997. Proposto appello da pane de GA, resistente l'Inps. il Tribunale di Verona, con sentenza del 21.4.1999 confermava la decisione di primo grado osservando che, ai sensi dell'art. 2 c. 5 della legge invocata, il diritto alla prestazione richiesta si prescrive in un anno.
Avverso detta sentenza i GA ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L'istituto intimato si è costituito con controricorso.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato breve memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1310 c.c., con riferimento agli artt. 2943 e 2945 c.c. all'art. 94 della legge fallimentare, nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto prescritto il proprio diritto all'indennità richiesta, non avendo considerato che, avendo presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare, aveva compiuto un atto interruttivo della prescrizione, valido anche nei confronti dell'Inps il quale, nella fattispecie in esame, si pone quale coobbligato solidale del datore di lavoro, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1310 c.c.. Col secondo motivo - derubando la violazione dell'art. 2948. n. 4 c.c. - il ricorrente lamenta che il Tribunale di Verona ha erroneamente attribuito al credito vantato nei confronti del Fondo di garanzia una natura diversa da quella propria dei crediti esercitati nei confronti del datore di lavoro.
Col terzo motivo (in via subordinata) il ricorrente ha eccepito Villegittimità costituzionale dell'art.
2. c. 5 del d.lvo n. 80 del 1992, per violazione degli artt. 3, c. 1 e 2, e 36, c. 1 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento, in punto di regime prescrizionale, riservata dalla legge al credito in questione rispetto agii altri crediti aventi natura retribuiva. Col quarto motivo (anch'esso in via subordinata) si eccepisce il contrasto tra l'art. 2, c. 5 del d.lvo cit. con i principi dettati dagli artt. 3 e 4 della direttiva n. 80/987/CEE come interpretati dalla Corte di giustizia (sent. 10.7.1997, Palmisano, c. Inps). Il primo motivo de ricorso merita accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri tre motivi.
Deve premettersi che l'art. 2 del d.l.vo 27 gennaio 1992, n. 80 - attuativo della direttiva comunitaria n. 987/80/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - prevede che il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle spettanze relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, e che il relativo diritto del lavoratore si prescrive in un anno. Superando qualche oscillazione della giurisprudenza di questa Corte, le Sezioni Unite hanno di recente statuito che il carattere sussidiario della relativa obbligazione posta a carico del Fondo gestito dall'Inps non esclude la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che. per effetto dell'accollo legislativamente predisposto, l'originario debitore non viene liberato, mentre il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti in questione ai quali deve riconoscersi la natura non previdenziale ma retribuiva.
In questa situazione consegue l'applicabilità dell'art. 1310 c.c. secondo i quale "gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido.....hanno effetto riguardo agli altri debitori", nella fattispecie in esame, ciò significa che l'interruzione della prescrizione effettuata nei confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo.
Ne consegue che la prescrizione del diritto a crediti di lavoro quali, appunto, quelli contemplati nel citato art. 2 del d.lvo n. 80 del 1992 deve considerarsi interrotta nei confronti del suddetto Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dal lavoratore domanda di ammissione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro.
Tale interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha - in base ai principi generali applicabili in caso di presentazione di domande giudiziali nei confronti di debitori solidali sottoposti a procedura concorsuale - effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura stessa, (conf. Cass. S.U., 26.9.2002. n. 13988, nonché Cass., 18.4.2001, n. 5658). Avendo, nella specie, il GA presentata domanda di insinuazione nel passivo fallimentare della società sua datrice di lavoro Studio 65 s.r.l., prima del decorso del termine prescrizionale di un anno previsto dall'art. 2, c. 5, deve affermarsi che quest'ultimo termine è rimasto interrotto, e che, dunque, il diritto vantato dal ricorrente nei confronti del Fondo gestito dall'Inps non si è estinto.
Da quanto precede discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2003