Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REGISTRAZIONEA BOLLO, 374 REPUBBLICA ITALIANA -1991, N E DEL POPOLO ITALIANO04476/01 (IST.NE GIUDICE DI PAQE 0 ESENT A SAZIONE 45 ARTT Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Ricorso avverso sentenza Giudice di Pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16009/98 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Consigliere Cron. 9682 Dott. NA PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO - Consigliere Ud. 22/11/00 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco del Sindaco Pericu, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'Avvocato ENRICO ROMANELLI che unitamente all'Avvocato DAPELO LIVIA lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DELLACASA RENATO;
intimato - avverso la sentenza n. 985/98 del Giudice di pace di 2000 GENOVA, emessa e depositata il 30/04/98; RG. 437/98; 1883 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI (per delega Avv. Enrico Romanelli); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 1998, NA LA SA convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Genova, il Comune di quest'ultima città, esponendo: - che in data 4 giugno 1996 il figlio minore dell'istante, conducendo il motociclo targato AC 25877, di proprietà dell'istante medesimo, venne fer- mato dalla Polizia municipale di Genova, che contestava al minore il reato di guida senza patente di categoria A di cui all'art.116 C. d. S., procedendo, quindi, al sequestro del veicolo medesimo;
che in data 7 giugno 1996 il P.M. non convalidava il sequestro, sia per inosservanza del termine di cui all'art. 355 C. p. p. sia perché trattavasi di veicolo appartenente a persona diversa dall'indagato; - che l'illegittimo comportamen- to della P. A. gli aveva procurato un danno non indif- ferente, per il quale chiedeva la condanna del convenu- to ad una somma da determinarsi, ma entro i limiti, pe- 2 в raltro, del valore di due milioni. Radicatosi il contraddittorio, si costituì il Comu- ne di Genova, il quale chiese il rigetto della domanda attorea, siccome del tutto infondata. Espletata la necessaria istruttoria, il giudice adito, con sentenza depositata in data 30 aprile 1998, ritenuta l'illegittimità del sequestro disposto dalla Polizia Municipale di Genova e la sussistenza del nesso di causalità tra tale condotta ed il danno subito dal- l'attore, condannò l'ente convenuto al pagamento della somma di lire 1.500.000, oltre le spese di lite. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso, sulla base di The motivi, il Comune di Genova. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il secondo mezzo da prendere immediatamente in esame - atteso che con il primo motivo ci si limita esclusivamente a richiamare l'attenzione della Corte sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta - il ri- applicazione corrente denunzia violazione e/o errata degli artt.116, commi 13 e 18 del Codice della Strada e dell'art. 321 c. p. p.. Sostiene che, pur essendo indub- bio che la sanzione accessoria della confisca del vei- colo non applicabile quando lo stesso appartenga a 3 persona estranea al reato, tuttavia il comportamento della P.A. nella specie non poteva considerarsi ille- gittimo, in quanto al momento del sequestro cautelativo il vigile procedente non era in grado di accertare l'assoluta estraneità al reato del proprietario del veicolo medesimo. Inoltre, anche in considerazione di quanto statuito dalla sentenza 552/1995 della quarta sezione penale di questa Corte, il sequestro di veicolo in ordine al reato di guida senza patente, può essere disposto non solo in funzione della confisca del mezzo, ma anche se vi sia pericolo di protrazione delle conse- guenze del reato. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce nullità del procedimento, nonché della sentenza, con generico riferimento all'art.360 c. p. c., sostenendo, in parti- colare, che, da un canto, il comportamento dell'ammini- strazione non poteva ritenersi illecito, mentre, d'al- tra parte, l'attore non aveva dedotto né provato mini- mamente il quantum. Per cui la domanda non era merite- vole di accoglimento. Tutti i motivi, che possono essere esaminati con- giuntamente stante la loro stretta connessione, devono essere dichiarati inammissibili. E' noto, in subiecta materia, il principio fissato dalla sentenza n.716/1999 delle Sezioni Unite di que- 少 sta Corte, secondo cui: "A seguito della nuova formula- zione dell'art.113, comma Il, cod. proc. civ., il giu- dice di pace, quando pronunzia in controversie di valo- re non superiore ai due milioni, non deve procedere al- l'individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto sol- tanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle or- dinarie), nonché, a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata ap- plicazione di un'equità cd. formativa O sostitutiva (non della cd. equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico;
ne consegue che le sentenze pronun- ciate dal giudice di pace in controversie del suindica- to valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate se- condo equità, anche quando il giudice abbia fatto ap- plicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ri- corribili in cassazione per violazione delle norme pro- cessuali ai sensi dell'art. 360, comma 1, numeri 1, 2 e S 4, cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con ri- ferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazio- ne), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione dei criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n.3 del citato art.360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione o delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione del- l'art. 113, comma II, cod. proc. civ. renda la norma so- spettabile di illegittimità costituzionale per contra- sto con l'art.24 Cost." Nella specie, non risultando dedotta dal ricorren- te, con le censure esaminate, la violazione di nessuna delle norme menzionate nell'ultima parte della citata sentenza delle S. U., appare evidente l'inammissibilità delle censure medesime. Per quanto concerne, poi, la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione in con- creto, è noto che, in linea generale, entrambe rientra- no nei compiti del giudice di merito e sono insindaca- 10 38 3 A stattedrsi in sv bili in cassazione, se immuni da vizi di motivazione. L'art.116 -primo comma del codice di rito, sancendo - la fine del sistema fondato sulla predeterminakko s ¯ni stalizoqu gale dell'efficacia della prova, salvo specifiche ipo 11 tesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valu- tare le prove medesime secondo il suo libero apprezza- mento. Tale principio è ancor più valido e pregnante nell'ambito del giudizio che si svolge davanti al giu- dice di pace, nel quale quest'ultimo è legittimato ad operare una valutazione equitativa delle prove, come tale di per sé insindacabile in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante il mancato espletamento di attività difensiva da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 22 novembre 2000. Il Consigliere relatore ed estensoreсфор блено Il Presidente Viñoris fuva u CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001 IL CANCELLIERE CASS Giovanni Giambattista Z I E O N R O E C * 4 7 3 . N ) , E 1 9 C 9 A 1 - P 1 I A 1 - D R 1 T 2 S E I C G I E D R 9 U 3 A I D E G 6 E 4 N . N E . T S T T E R S I A (