CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
Massime • 1
Al dipendenti del comparto delle autonomie locali con rapporto a tempo parziale non compete il diritto al compenso per il lavoro supplementare svolto per unilaterale iniziativa degli stessi lavoratori, poiché l'art. 6 del c.c.n.l. del 14.9.2000, nel regolamentare i rapporti "part time", ha indicato il limite massimo orario e i presupposti - richiesta datoriale, consenso del prestatore, specifiche e comprovate esigenze organizzative o situazioni di difficoltà derivanti da assenze di personale non prevedibili ed improvvise - per il ricorso alle prestazioni "aggiuntive".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/2023, n. 22818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22818 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 1888-2021 proposto da: LI LV, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO VITELLO;
- ricorrente -
contro COMUNE DI MAZZARINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LANA;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 186/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/06/2020 R.G.N. 68/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito l’avvocato Vincenzo Vitello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa. Oggetto Impiego pubblico Rapporto a tempo parziale Prestazioni rese oltre l’orario contrattuale R.G.N.1888/2021 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22818 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 27/07/2023 2 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello di LV GL avverso la sentenza del Tribunale di Gela che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Mazzarino, volta ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario prestato dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 in qualità di operatore generico addetto al servizio di nettezza urbana. 2. La Corte territoriale, respinte le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune di inammissibilità dell’appello e di non consentita modificazione della domanda e della causa petendi, ha rilevato in punto di fatto che l’appellante era stato assunto con contratto a tempo parziale per 18 ore settimanali, sicché la prestazione lavorativa per la quale si chiedeva il compenso doveva essere qualificata non lavoro straordinario, bensì, più propriamente, lavoro aggiuntivo ex art. 6 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto enti locali. 3. Ha, peraltro, ritenuto che nell’impiego pubblico contrattualizzato sia per la prestazione di lavoro straordinario che per la richiesta di quello supplementare o aggiuntivo è necessario che ricorrano effettive esigenze di servizio e che si tenga conto delle risorse finanziarie disponibili. Ha richiamato al riguardo la disciplina dettata dal citato CCNL, che consente la prestazione di lavoro aggiuntivo a richiesta dell’amministrazione e con il consenso del lavoratore solo in presenza di «comprovate esigenze organizzative o di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise», ed ha, di conseguenza, esteso al lavoro supplementare i medesimi principi affermati da questa Corte in tema di prestazione di lavoro straordinario. Ha escluso che nella fattispecie l’appellante potesse fondatamente rivendicare il pagamento delle ore di lavoro aggiuntivo asseritamente prestate, perché non era stata data la prova della preventiva richiesta della prestazione da parte del dirigente responsabile del servizio. 4. Per la cassazione della sentenza LV GL ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese il Comune di Mazzarino, con controricorso illustrato da memoria. 5. Con ordinanza n. 1757/2023 pronunciata all’esito dell’adunanza del 15 novembre 2022, la causa è stata rimessa a questa Sezione dalla 3 Sezione Sesta ex art. 380 bis. comma 4, cod. proc. civ.. 6. L’ufficio della Procura Generale ha depositato memoria scritta, richiamata nel corso della discussione orale, ed ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., denuncia «omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia» ed il ricorrente argomenta sull’irrilevanza dell’originaria qualificazione della domanda, formulata in termini di pagamento del lavoro straordinario anziché di quello supplementare. Addebita, poi, alla Corte territoriale di avere erroneamente assimilato istituti diversi e di avere applicato regole proprie del lavoro straordinario, che non possono valere per quello supplementare. Sostiene LV GL che dovevano essere riconosciute le differenze retributive quantificate dal consulente tecnico e, nella parte finale del ricorso, asserisce che il lavoro supplementare era stato prestato in presenza di situazioni di difficoltà organizzative ed era stato «avallato dal responsabile dell’ufficio del personale, ove il ricorrente registrava le proprie presenze senza ricevere alcun disappunto». 2. Il ricorso presenta profili di inammissibilità perché, quanto alla qualificazione della domanda, svolge considerazioni non riferibili al decisum e, quanto al contesto nel quale le prestazioni sono state rese, sviluppa argomenti di fatto, non apprezzabili in sede di legittimità. Nello storico di lite si è evidenziato che il giudice d’appello ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda per novità della stessa ed ha pronunciato sulla richiesta di pagamento del lavoro supplementare, seppure qualificato tale solo in appello, ritenendola infondata perché avanzata in difetto delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto. Tutte le considerazioni svolte nel ricorso sull’irrilevanza della qualificazione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (che faceva riferimento al lavoro straordinario anziché a quello supplementare o aggiuntivo) e sul potere/dovere del giudice di considerare il contenuto sostanziale della pretesa non colgono la ratio 4 decidendi della pronuncia gravata e sono, pertanto, inammissibili. Alle medesime conclusioni si giunge quanto alle ragioni che, ad avviso del ricorrente, avrebbero reso necessaria la prestazione eccedente l’orario a tempo parziale concordato dalle parti, giacché il giudice d’appello, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha evidenziato che non era stata offerta la prova dell’autorizzazione da parte del dirigente responsabile, sicché il ricorso, nella parte in cui fa leva sulla circostanza dell’avvenuta registrazione delle presenze «senza ricevere alcun disappunto», finisce per sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita al giudice di legittimità. 3. Per il resto il ricorso è infondato, perché correttamente la Corte territoriale ha escluso che il diritto al compenso potesse essere fondato sul solo dato oggettivo della protrazione della prestazione lavorativa, a prescindere dell’accertamento delle ulteriori condizioni richieste dalla contrattazione collettiva. Il. d.lgs. n. 61/2000 (applicabile ratione temporis ai fatti oggetto di causa verificatisi in epoca antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 81/2015) all’art. 1, comma 2, lett. e) definisce lavoro supplementare quello prestato dal lavoratore part-time oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ma entro i limiti del tempo pieno, ed al successivo art. 3, comma 1, applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni ex art. 10 dello stesso decreto, consente al datore di lavoro di richiederne la prestazione e rimette alla contrattazione collettiva l’individuazione del numero massimo di ore effettuabili e delle casuali che ne legittimano la richiesta. L’art. 6 del CCNL 14.9.2000, nel disciplinare il contratto di lavoro a tempo parziale del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, ha indicato le condizioni in presenza delle quali al datore di lavoro pubblico è consentito il ricorso alle prestazioni di cui all’art. 1, lett. e) del d.lgs. n. 61/2000, definite dalle parti contrattuali «aggiuntive», e, oltre a fissare il limite massimo del 10% della durata del lavoro parziale concordato, ha precisato che le ore di lavoro aggiuntivo, i cui oneri sono a carico delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, sono ammesse «per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze 5 di personale non prevedibili ed improvvise». Le parti contrattuali hanno precisato, al comma 2, che la prestazione oltre l’orario di lavoro concordato deve essere richiesta dall’amministrazione e deve avvenire su base consensuale (Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000311, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana), sicché è da escludere che l’iniziativa unilaterale del dipendente di estendere i limiti orari della prestazione possa di per sé sola dare luogo a compenso. 3.1. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale vige il principio secondo cui la disciplina del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva, i vincoli posti da quest’ultima al datore di lavoro sono finalizzati ad assicurare il rispetto dell’art. 97 Cost. ed il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, sicché la richiesta del lavoro supplementare (o aggiuntivo secondo la dizione utilizzata dal CCNL di comparto), ritenuta ammissibile nei soli casi indicati dalle parti collettive, implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a detta prestazione e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo. Vanno, quindi, estesi al lavoro supplementare i medesimi principi affermati da questa Corte in tema di lavoro straordinario (si rimanda a Cass. n. 2509/2017 e a Cass. n. 23506/2022) e detta estensione è giustificata, pur nella diversità della disciplina contrattuale dettata per i due istituti, dalla medesima ratio che ispira le disposizioni con le quali si prevedono limiti alla prestazione e si impone il previo accertamento della compatibilità della spesa aggiuntiva con le risorse disponibili dell’ente. 6 3.2. Non risulta dalla sentenza impugnata né dalle allegazioni riportate nel ricorso che il prolungamento dell’orario, non disposto con atto formale, fosse stato imposto in via di fatto dall’amministrazione resistente, sicché non vi è neppure spazio per l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ., che può essere utilmente invocato nei soli casi in cui la prestazione sia stata resa in violazione dei limiti previsti dal CCNL ma pur sempre su richiesta espressa o implicita del datore (cfr. Cass. n. 23506/2022). 4. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato. La novità della questione giuridica posta dal ricorso, inerente all’interpretazione dell’art. 6 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto autonomie locali, consiglia l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente NA Di IO IO NA 7
- ricorrente -
contro COMUNE DI MAZZARINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LANA;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 186/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/06/2020 R.G.N. 68/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito l’avvocato Vincenzo Vitello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa. Oggetto Impiego pubblico Rapporto a tempo parziale Prestazioni rese oltre l’orario contrattuale R.G.N.1888/2021 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 22818 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 27/07/2023 2 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello di LV GL avverso la sentenza del Tribunale di Gela che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Comune di Mazzarino, volta ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario prestato dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 in qualità di operatore generico addetto al servizio di nettezza urbana. 2. La Corte territoriale, respinte le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune di inammissibilità dell’appello e di non consentita modificazione della domanda e della causa petendi, ha rilevato in punto di fatto che l’appellante era stato assunto con contratto a tempo parziale per 18 ore settimanali, sicché la prestazione lavorativa per la quale si chiedeva il compenso doveva essere qualificata non lavoro straordinario, bensì, più propriamente, lavoro aggiuntivo ex art. 6 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto enti locali. 3. Ha, peraltro, ritenuto che nell’impiego pubblico contrattualizzato sia per la prestazione di lavoro straordinario che per la richiesta di quello supplementare o aggiuntivo è necessario che ricorrano effettive esigenze di servizio e che si tenga conto delle risorse finanziarie disponibili. Ha richiamato al riguardo la disciplina dettata dal citato CCNL, che consente la prestazione di lavoro aggiuntivo a richiesta dell’amministrazione e con il consenso del lavoratore solo in presenza di «comprovate esigenze organizzative o di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise», ed ha, di conseguenza, esteso al lavoro supplementare i medesimi principi affermati da questa Corte in tema di prestazione di lavoro straordinario. Ha escluso che nella fattispecie l’appellante potesse fondatamente rivendicare il pagamento delle ore di lavoro aggiuntivo asseritamente prestate, perché non era stata data la prova della preventiva richiesta della prestazione da parte del dirigente responsabile del servizio. 4. Per la cassazione della sentenza LV GL ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese il Comune di Mazzarino, con controricorso illustrato da memoria. 5. Con ordinanza n. 1757/2023 pronunciata all’esito dell’adunanza del 15 novembre 2022, la causa è stata rimessa a questa Sezione dalla 3 Sezione Sesta ex art. 380 bis. comma 4, cod. proc. civ.. 6. L’ufficio della Procura Generale ha depositato memoria scritta, richiamata nel corso della discussione orale, ed ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., denuncia «omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia» ed il ricorrente argomenta sull’irrilevanza dell’originaria qualificazione della domanda, formulata in termini di pagamento del lavoro straordinario anziché di quello supplementare. Addebita, poi, alla Corte territoriale di avere erroneamente assimilato istituti diversi e di avere applicato regole proprie del lavoro straordinario, che non possono valere per quello supplementare. Sostiene LV GL che dovevano essere riconosciute le differenze retributive quantificate dal consulente tecnico e, nella parte finale del ricorso, asserisce che il lavoro supplementare era stato prestato in presenza di situazioni di difficoltà organizzative ed era stato «avallato dal responsabile dell’ufficio del personale, ove il ricorrente registrava le proprie presenze senza ricevere alcun disappunto». 2. Il ricorso presenta profili di inammissibilità perché, quanto alla qualificazione della domanda, svolge considerazioni non riferibili al decisum e, quanto al contesto nel quale le prestazioni sono state rese, sviluppa argomenti di fatto, non apprezzabili in sede di legittimità. Nello storico di lite si è evidenziato che il giudice d’appello ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della domanda per novità della stessa ed ha pronunciato sulla richiesta di pagamento del lavoro supplementare, seppure qualificato tale solo in appello, ritenendola infondata perché avanzata in difetto delle condizioni richieste dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto. Tutte le considerazioni svolte nel ricorso sull’irrilevanza della qualificazione contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (che faceva riferimento al lavoro straordinario anziché a quello supplementare o aggiuntivo) e sul potere/dovere del giudice di considerare il contenuto sostanziale della pretesa non colgono la ratio 4 decidendi della pronuncia gravata e sono, pertanto, inammissibili. Alle medesime conclusioni si giunge quanto alle ragioni che, ad avviso del ricorrente, avrebbero reso necessaria la prestazione eccedente l’orario a tempo parziale concordato dalle parti, giacché il giudice d’appello, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha evidenziato che non era stata offerta la prova dell’autorizzazione da parte del dirigente responsabile, sicché il ricorso, nella parte in cui fa leva sulla circostanza dell’avvenuta registrazione delle presenze «senza ricevere alcun disappunto», finisce per sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita al giudice di legittimità. 3. Per il resto il ricorso è infondato, perché correttamente la Corte territoriale ha escluso che il diritto al compenso potesse essere fondato sul solo dato oggettivo della protrazione della prestazione lavorativa, a prescindere dell’accertamento delle ulteriori condizioni richieste dalla contrattazione collettiva. Il. d.lgs. n. 61/2000 (applicabile ratione temporis ai fatti oggetto di causa verificatisi in epoca antecedente all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 81/2015) all’art. 1, comma 2, lett. e) definisce lavoro supplementare quello prestato dal lavoratore part-time oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ma entro i limiti del tempo pieno, ed al successivo art. 3, comma 1, applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni ex art. 10 dello stesso decreto, consente al datore di lavoro di richiederne la prestazione e rimette alla contrattazione collettiva l’individuazione del numero massimo di ore effettuabili e delle casuali che ne legittimano la richiesta. L’art. 6 del CCNL 14.9.2000, nel disciplinare il contratto di lavoro a tempo parziale del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, ha indicato le condizioni in presenza delle quali al datore di lavoro pubblico è consentito il ricorso alle prestazioni di cui all’art. 1, lett. e) del d.lgs. n. 61/2000, definite dalle parti contrattuali «aggiuntive», e, oltre a fissare il limite massimo del 10% della durata del lavoro parziale concordato, ha precisato che le ore di lavoro aggiuntivo, i cui oneri sono a carico delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, sono ammesse «per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze 5 di personale non prevedibili ed improvvise». Le parti contrattuali hanno precisato, al comma 2, che la prestazione oltre l’orario di lavoro concordato deve essere richiesta dall’amministrazione e deve avvenire su base consensuale (Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000311, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana), sicché è da escludere che l’iniziativa unilaterale del dipendente di estendere i limiti orari della prestazione possa di per sé sola dare luogo a compenso. 3.1. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale vige il principio secondo cui la disciplina del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva, i vincoli posti da quest’ultima al datore di lavoro sono finalizzati ad assicurare il rispetto dell’art. 97 Cost. ed il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, sicché la richiesta del lavoro supplementare (o aggiuntivo secondo la dizione utilizzata dal CCNL di comparto), ritenuta ammissibile nei soli casi indicati dalle parti collettive, implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a detta prestazione e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo. Vanno, quindi, estesi al lavoro supplementare i medesimi principi affermati da questa Corte in tema di lavoro straordinario (si rimanda a Cass. n. 2509/2017 e a Cass. n. 23506/2022) e detta estensione è giustificata, pur nella diversità della disciplina contrattuale dettata per i due istituti, dalla medesima ratio che ispira le disposizioni con le quali si prevedono limiti alla prestazione e si impone il previo accertamento della compatibilità della spesa aggiuntiva con le risorse disponibili dell’ente. 6 3.2. Non risulta dalla sentenza impugnata né dalle allegazioni riportate nel ricorso che il prolungamento dell’orario, non disposto con atto formale, fosse stato imposto in via di fatto dall’amministrazione resistente, sicché non vi è neppure spazio per l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ., che può essere utilmente invocato nei soli casi in cui la prestazione sia stata resa in violazione dei limiti previsti dal CCNL ma pur sempre su richiesta espressa o implicita del datore (cfr. Cass. n. 23506/2022). 4. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato. La novità della questione giuridica posta dal ricorso, inerente all’interpretazione dell’art. 6 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto autonomie locali, consiglia l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente NA Di IO IO NA 7