Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 1
Per effetto della disciplina delle questioni pregiudiziali introdotta dagli artt. 2 e 3 cod. proc. pen., la sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale. (In motivazione la Corte ha precisato che gli accertamenti risultanti dalla sentenza di fallimento debbono essere valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio ma, altresì, che la valutazione del giudice di merito in ordine alla ricorrenza dei requisiti per ottenere o escludere la qualifica di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ. si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se motivato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2007, n. 15803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15803 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/03/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 674
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 040889/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE NC, N. IL 04/03/1944;
avverso SENTENZA del 22/04/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
DE RA, in qualità di titolare dell'impresa individuale denominata Studio tecnico di DE RA, veniva condannato dal Tribunale di Firenze con sentenza emessa in data 15 febbraio 2004 per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 22 aprile 2005, dopo avere escluso che il DE potesse essere considerato un artigiano, confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta all'imputato in primo grado.
Con il ricorso per cassazione RA DE deduceva come unico motivo di impugnazione la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale riguardo alla L. Fall., articolo 216 in punto requisiti soggettivi stabiliti in relazione all'articolo 2083 c.c. ed alla L. 8 agosto 1985, n. 443, articoli 2, 3 e 4.
Il ricorrente si doleva di essere stato considerato imprenditore commerciale e di essere stato assoggettato alla disciplina fallimentare, mentre ai sensi della legge citata avrebbe dovuto essere considerato artigiano.
Bisogna preliminarmente rilevare che in virtù della disciplina delle questioni pregiudiziali dettata dagli articoli 2 e 3 c.p.p., la sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale (Cass. Pen., Sez. 5^, 9 aprile 1999 n. 5544, in CP, 00, 1786). Essa, quindi, si offre alla doverosa valutazione del giudice penale, al pari di qualsiasi altra indicazione probatoria ed in tali limiti può essere utilizzata per l'accertamento della verità sostanziale.
In effetti, pur essendovi contrasto in giurisprudenza, l'indirizzo che sembra essere attualmente maggioritario ha posto in evidenza che dalla sistematica delle questioni pregiudiziali, quale risulta positivamente realizzata dagli articoli 2 e 3 c.p.p., deriva che gli accertamenti risultanti dalle sentenze civili e amministrative non vertenti sullo stato di famiglia o cittadinanza saranno valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio, restando esclusa l'autorità di giudicato di tali decisioni (Cass. Pen., Sez. 5^, 10 dicembre 1990, in CP 91, 2^, 455 e GP, 91, 3^, 503).
In definitiva l'ambito di applicabilità dell'articolo 3 c.p.p. restringe la pregiudizialità ai soli casi di controversie sullo stato di famiglia o di cittadinanza con esclusione di quelle riguardanti lo status di fallito (così Cass, Pen., Sez. 5^, 21 novembre 1991, n. 1845, in ANPP 92, 569). Quanto alla questione di merito sottoposta al vaglio di questa Corte di legittimità essa risulta infondata poiché la Corte di merito ha con precisione indicato gli elementi che imponevano di ritenere che il DE non dovesse essere qualificato artigiano e per tale ragione escluso dalle procedura fallimentari.
In effetti la Corte di merito facendo riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 2083 c.c. ed agli indirizzi più recenti della giurisprudenza civile (Cass. Civ. 29 agosto 2003, Palmerino
contro
Fallimento Palmerino) ha posto in evidenza che l'attività dello studio di progettazione d'interni dichiarato fallito non era svolta in via esclusiva o prevalente dal DE.
I giudici di merito, inoltre, oltre a fare riferimento al volume degli affari, che non indicavano certo una società di piccole dimensioni, elemento quantitativo non determinante, ma significativo se raccordato agli altri, hanno chiarito, come già detto, che non poteva dirsi prevalente il lavoro svolto dal DE o dai suoi familiari secondo, come è agevole comprendere dalla motivazione, un criterio qualitativo e funzionale, nel senso che il lavoro personale e familiare del DE non assumevano una preponderanza nel raggiungimento del risultato dell'attività svolta, che, pertanto, non poteva definirsi artigiana. È appena il caso di notare che la valutazione del giudice di merito in ordine alla ricorrenza nel caso concreto dei requisiti per ritenere od escludere la qualifica di piccolo imprenditore di cui all'articolo 2083 c.c. si risolve in un apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nel caso di specie (ex pluribus Cass. Civ. 17 dicembre 1990, n. 11963, in Giur. It. 1991, 1, 1, 1014).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007