Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2007, n. 15803
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Sentenza 15 marzo 2007

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Per effetto della disciplina delle questioni pregiudiziali introdotta dagli artt. 2 e 3 cod. proc. pen., la sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale. (In motivazione la Corte ha precisato che gli accertamenti risultanti dalla sentenza di fallimento debbono essere valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio ma, altresì, che la valutazione del giudice di merito in ordine alla ricorrenza dei requisiti per ottenere o escludere la qualifica di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ. si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se motivato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2007, n. 15803
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15803
    Data del deposito : 15 marzo 2007

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