Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8551 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
085 5 1 /0 2 Ce 63265 EPUBBLICA M A E T R I A 5 N - L B L . N A T B A . 1 3 1 . N E S A DEL POP E I N O Z A R T S R I G E SUPREMA DI CASSAZIONE LA E D L D . P R . 2 . 6 / / 4 9 1 8 % 6 A R A B I I R T T U SEZIONE QUINTA CIVILE dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI Presidente R.G. N. 5413/1999 Bruno PAPA Consigliere Dott. Enrico Consigliere 23564 Cron. Dott. Stefano MONACI RUGGIERO Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 06/03/2002 DI BLASI Rel. ConsigliereDott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Attività SE N TENZA fisioterapista Prestazioni Non sul ricorso proposto da: imponibilità ai fini IVA - ex AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro art.10 n.18 DPR n.633/72 Natura interpretativa del pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei N sopravvenuto D.M. ZIO 21-01-94. SSA Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura E CA IL I IV D Generale dello Stato che la rappresenta e difende per A C SUPREM E N legge;
IO RTE 5 P 6 CO M 2 A ricorrente 3 C 6 .
contro
N 4/2 RA CO, residente a [...] intimato avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sez. 40 n.56/40/97 del 22-12-1997, depositata il 17-02-1998. 2 8 1 1 Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 6-03-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO esercente attività di fisioterapista, NI OR, non fosserole prestazioni rese ritenendo che imponibili ai fini IVA, nell'anno 1991, emetteva delle fatture in esenzione d'imposta. L'Ufficio IVA di Avellino, con avviso n. 610680/94, rettificava la dichiarazione annuale dallo stesso presentata recuperando а tassazione gli importi fatturati in esenzione. Il contribuente impugnava l'accertamento, e la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, con decisione n. 531/01/95, confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata, annullava l'avviso di rettifica, ritenendo le prestazioni non imponibili. L'Amministrazione delle Finanze, con ricorso notificato il 5-03-1999, ed affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimato non ha svolto difese. Con istanza 19-12-2001 il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Federico Sorrentino, il rigetto ha chiesto, ai sensi dell'art.375 C.p.C., del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo 1'Amministrazione Finanziaria censura 1'impugnata decisione violazioneper degli artt.10 DPR n. 633/72 e 99 R.D. n.1265/1934, nonché del D.M. 21-01-1994. Deduce che l'esonero dell'imposta è tassativamente limitato alle prestazioni mediche e paramediche, nonché alle arti ausiliarie soggette a vigilanza, previste dall'art.99 citato e che, pertanto, non spetta l'esenzione IVA posto che l'arte del fisioterapista non rientra nella previsione del primo comma e non è mai stata soggetta a vigilanza. alla stregua La doglianza è manifestamente infondata, di pregresse pronunce della Corte (Cass. n. 6937/2001; n. 4403/2001; n.5006/1998), secondo cui "le attività di fisiokinesiterapia, massoterapia fisioterapia costituiscono, già prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994, pubblicato il 2 febbraio successivo, prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art.99 T.U.L.S, il cui comma 2 prevede l'arte ausiliaria del massaggiatore, a sua rispetto avolta disciplinata, come specializzata quella dell'infermiere generico, dall'art.1 del R.D. n. 1334/1928; onde le prestazioni rese nel relativo esercizio sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 n.18 del DPR n. 633/72". Ciò, nella considerazione che già l'art.99 del T.U.L.S. includeva quella dei "massaggiatori" tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, sicchè essendo quella dei fisioterapisti una alla qualifica di figura interna riconducibile infermiere specializzato quale massaggiatore, alla stessa andava applicato il regime di esenzione IVA già prima dell'entrata in vigore del D.M. 21-01-1994. Quest'ultimo provvedimento che, ha espressamente incluso la professione di fisioterapista tra le attività esenti di cui al citato art.10 n. 18 del DPR n. 633/1972 ha, quindi, natura interpretativa e non Aelementi di valutazione а sostegno di offre tesi diversa da quella accolta. Il ricorso, alla luce di tale consolidato e condiviso orientamento si rivela manifestamente infondato e, così come richiesto dal Procuratore Generale, va rigettato. Nulla va disposto per le spese in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma il 6 Marzo 2002. Il Presidente Димо исчистسعد Dott. Saccucci Bruno A R I T E A M ( B T 3 . . A 1 L 1 A - N L N . . B 5 9 6 4 1 R / / . . 6 E N 8 . 2 L D i D P I A E S S S E R N N A A E T Z E E O E D S G R I I T R B U T A I R A T I Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Anto IL CANCELLIERE C IN CANCELLERIA OSo Ascanio Oggi 14 GIU 2002. IL CANCELLIERE 01 OS CA