Sentenza 9 dicembre 2002
Massime • 1
Poiché l'alloggio di servizio, considerato come tale e non in relazione a particolari caratteristiche strutturali o di ubicazione del medesimo, non aggrava, rispetto ad una comune abitazione, il rischio generico di infortuni domestici e non determina perciò quel rapporto di occasionalità tra lavoro e incidente, necessario a qualificare il secondo come infortunio sul lavoro, non può ritenersi che un incidente, in quanto avvenuto nell'alloggio di servizio, possa essere qualificato come avvenuto in occasione di lavoro, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che l'infortunio occorso al lavoratore, caduto nell'uscire dalla doccia nell'alloggio di servizio, fosse qualificabile come infortunio sul lavoro ai fini della determinazione del periodo di comporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17523 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO DA, elettivamente domiciliato in San Vendemmiano (Treviso), viale Europa, 30, presso l'avv. Francesco Paladin, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
SALINI COSTRUTTORI s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma al Largo Generale Gonzaga presso gli avv. Roberto Liberatore e Augusto Lione, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21752 dell'11.12.1998, reg. gen. 1763 del 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Paladin e Pasquale Varano per delega avv. Liberatore;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.12.1998 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da Di SI AR nei confronti della Salini Costruttori s.p.a., avverso sentenza del Pretore della medesima città, respingeva l'appello, confermando il rigetto dell'impugnativa del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto per essere l'assenza dal lavoro dipendente da un infortunio sul lavoro, per il quale il CCNL prevede una maggiore durata del comporto. Osservava in motivazione che l'infortunio, dovuto ad una caduta nell'uscire dalla doccia nell'alloggio di servizio, non poteva qualificarsi in occasione di lavoro, non sussistendo alcuna relazione temporale o causale con il rapporto di lavoro, ma dovendosi ritenere derivante da rischio generico. Rilevava ancora che il lavoratore non aveva dedotto e provato una particolare precarietà della situazione abitativa dell'alloggio di servizio, che avesse concorso alla determinazione dell'infortunio, e che potesse quindi determinare un rischio particolare connesso alla prestazione lavorativa. Riteneva, poi, inammissibili le istanze istruttorie perché formulate in relazione ad una ricostruzione del fatto, caduta nelle docce aziendali, smentita dal Di SI, il quale nel libero interrogatorio aveva ammesso che la caduta era avvenuta nell'alloggio di servizio.
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il Di SI, resiste con controricorso la società Salini. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, denunciando la violazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto che per contratto il De SI era obbligato ad abitare nell'alloggio di servizio, che la doccia quotidiana era necessaria per il lavoro espletato e per le condizioni climatiche del luogo, che la trasformazione del rischio da generico in specifico non deriva necessariamente da una responsabilità del datore di lavoro ma dal collegamento con la prestazione di lavoro. La fornitura dell'alloggio di servizio, sito nel campo del quartiere e funzionale alla prestazione di lavoro, trasformava il rischio generico in rischio specifico e qualificava l'infortunio come avvenuto in occasione di lavoro.
La censura è infondata.
La questione che la causa pone è se un infortunio, in quanto avvenuto nell'alloggio di servizio, sia da qualificarsi come avvenuto in occasione di lavoro a sensi dell'art. 2 del D.P.R. N. 1124 del 1965. La risposta deve essere negativa in quanto l'alloggio di servizio, considerato come tale e non in relazione a particolari caratteristiche strutturali o di ubicazione del medesimo, nella specie non dedotte, non aggrava rispetto ad una comune abitazione il rischio generico d'infortuni domestici e non determina perciò quel rapporto di occasionalità tra lavoro e infortunio, necessario a qualificare il secondo come tecnopatia. Neppure le condizioni climatiche del luogo ove era sito il cantiere, con la conseguente necessità di docce più frequenti, possono collegare al lavoro l'infortunio, mancando anche per esse il rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro ed infortunio, essendo evidente che esso sarebbe potuto avvenire ugualmente nella abitazione privata in Italia del lavoratore.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto abbandonata la domanda di risarcimento del danno, che non presuppone la natura di infortunio in occasione da lavoro, in quanto la riproposizione di istanze istruttorie in ordine alla inosservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro doveva far ritenere confermata la domanda risarcitoria.
La censura è priva di decisività. Avendo il Tribunale accertato la natura domestica dell'infortunio, hanno perso ogni rilevanza le domande risarcitorie e le connesse istanze istruttorie che presupponevano che l'infortunio, come allegato nel ricorso introduttivo, fosse avvenuto nelle docce dello stabilimento, cioè sul luogo di lavoro. Consegue che è irrilevante stabilire se in appello il De SI abbia abbandonato o meno tali domande che l'accertamento in fatto del Tribunale, non contestato dal ricorrente, palesava infondate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2002