Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 1
Nell'ipotesi di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione di imputato minorenne, non costituendo la relativa statuizione una "sentenza di condanna", non si applica la disposizione di cui all'art. 29 D.L.G. N. 272 del 1989, che è norma eccezionale non estensibile oltre l'ipotesi ivi contemplata, cioè quella della sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/1998, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Vincenzo AURIEMMA Presidente del 16/12/1998
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere N. 3659
3. Dott. Ennio MALZONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vincenzo ROMIS Consigliere N. 24398/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI LE nata in [...] il [...];
a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, del 10 marzo 1998.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. Mauro D. Losapio. Letta la requisitoria del pubblico ministero, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte rileva.
1. Con la sentenza in epigrafe fu confermata la decisione resa dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Torino con rito abbreviato, affermativa della penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a plurime imputazioni (tentato furto aggravato - artt. 56,624, 625 nn. 1 e 2 c.p. -, continuate false dichiarazioni sulla propria identità personale - artt. 81 cpv. 495 c.p. -, porto di arma impropria - art. 4 L. n. 110 del 1975 -) con applicazione della complessiva pena di tre mesi di reclusione e L. 100.000, in concorso con l'attenuante generica e quella della minore età e, inoltre, la diminuente del rito.
2. Con il ricorso per cassazione, tramite il difensore, la predetta deduce carenza e vizi di motivazione senza, peraltro specificare in quali passaggi logico-giuridici la sentenza impugnata avrebbe fallito.
3. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per carenza di specificità nel motivo dedotto, come si è già avanti evidenziato, in violazione del disposto di cui all'art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p., la cui sanzione è prevista dall'art. 591 comma 1
lett. c) stesso codice.
4. Nonostante trattasi di ricorrente minore di età all'epoca del fatto, ritiene il Collegio, aderendo a un diffuso indirizzo seguito dalla Corte, ed al quale va fatta adesione, che alla declaratoria d'inammissibifità del ricorso debba seguire la condanna della ricorrente a pagare le spese processuali e a versare, a titolo di sanzione pecuniaria, alla Cassa delle ammende la somma, ritenuta congrua in relazione alla condotta processuale, di L.
1.000.000. Invero, come è giù stato deciso (cfr., Sez.I, 30 giugno 1992, Franzè, C.E.D. n. 192164; Sez.I, 19 ottobre 1994, Puca, ivi, n. 199767, con riferimento al procedimento incidentale de libertate), nell'ipotesi di declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione, non costituendo la relativa statuizione una "sentenza di condanna", non si applica la disposizione dell'art. 29 del d.lgv. n. 272 del 1989, questa, infatti, è norma eccezionale non estensibile oltre l'ipotesi M contemplata, cioè quella di sentenza di condanna.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. d i c h i a r a inammissibile il ricorso e c o n d a n n a la ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999