Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo "ius possidendi".
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2008, n. 8997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8997 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/02/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 447
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 027006/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA GI N. IL 01/09/1918;
avverso ORDINANZA del 09/03/2007 TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI V., trasmissione atti al Trib. di Taranto, quale giudice dell'esecuzione.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che con ordinanza del 9/3/2007 il Tribunale di Taranto, in veste di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione avanzata da AN US avverso il diniego di dissequestro di cinque cambiali, emesse dalla ditta Flash a favore di AN LL, e di una dichiarazione di debito a firma di IC RE, sequestrate dalla p.g. nel procedimento a suo carico (conclusosi con sentenza irrevocabile di proscioglimento per intervenuta prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche) per i reati di cui agli artt. 81 e 644 c.p. in danno di IC RE e AN Marzo, sul rilievo che, quanto ai titoli di credito, non vi era prova adeguata della causa giustificatrice del loro possesso e, quanto alla dichiarazione di debito, il AN poteva farsi rilasciare ex art. 116 c.p.p. copia da fare eventualmente valere in sede civile;
che il ricorso proposto dal AN risulta infondato, poiché, senza considerare l'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento del sequestro probatorio a fini preventivi o conservativi, secondo l'art. 262 c.p.p., commi 1 e 4 la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va fatta a favore di "chi ne abbia diritto", sicché è necessaria la prova rigorosa di un "diritto" legittimo e giuridicamente apprezzabile su di esse, non potendosi configurare una sorta di favor possessionis che prescinda da una prova positiva dell'effettivo ius possidendi, che dev'essere offerta da colui che chiede la restituzione (Cass., Sez. Un., 27/9/1995, Serafino, rv. 202268; Sez. Un., 3/7/1996, Chabni Samir, rv. 205705) e, in caso di titoli di credito, deve consistere nella dimostrazione della lecita acquisizione e della titolarità del diritto in essi incorporato (Cass., Sez. 1^, 7/12/2004 n. 621/05, Ubertini, rv. 230433; Sez. 1^, 10/5/2005 n. 22154, Secchiano, rv. 231666);
che il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008