Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
È configurabile la continuazione tra più violazioni della prescrizione, inerente alla sorveglianza speciale di p.s., di non associarsi abitualmente alle persone che abbiano subito condanna o siano sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, in quanto, pur non essendo sufficiente un singolo episodio ad integrare il reato, che ha natura di reato abituale, una volta determinatasi l'abitualità della frequentazione, i successivi episodi non sono indifferenti, ma integrano nuovi reati che possono essere unificati a norma dell'art. 81 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2009, n. 25708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25708 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/04/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 371
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 004924/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC MI LO N. IL 20/03/1980;
avverso SENTENZA del 29/10/2008 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente all'aumento per la continuazione in ordine al fatto - reato dell'incontro con pregiudicati;
Rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv.to Castrignanò Gianfrancesco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza emessa in data 29 ottobre 2008 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza 22 maggio 2007 del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, che aveva dichiarato IR IA AN colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, per avere reiteratamente contravvenuto, in Latiano
dal 23 maggio 2004 al 3 settembre 2005, alle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. allo stesso imposte con provvedimento del Tribunale di Brindisi n. 22/2003 M.P. del 26 aprile 2004, in particolare a quelle che gli vietavano di associarsi a persone che avessero subito condanne o fossero sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza e di rincasare dopo le ore 18 e di non uscire prima delle ore 7, ed, unificati i diversi fatti contestati sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di cinque mesi di arresto.
Nell'ambito di due diversi procedimenti penali (n. 22/06 e n. 132/06 R.G. Trib.) erano state contestate al IR più violazioni delle prescrizioni ed in particolare nove violazioni della prescrizione di non associarsi a pregiudicati ed a soggetti pericolosi, essendo stato colto da personale della stazione dei Carabinieri di Latiano nelle date del 23 maggio 2004, 10 agosto 2004, 12 agosto 2204, 13 novembre 2004, 22 novembre 2004, 25 aprile 2005, 5 agosto 2005 e 3 settembre 2005 in compagnia di diversi noti pregiudicati del posto, nominativamente indicati e generalizzati e due violazioni della prescrizione di non rincasare oltre le ore 18 commesse il 20 novembre 2004 ed il 7 giugno 2005. I due procedimenti erano stati riuniti e la sentenza di primo grado aveva ritenuto la continuazione fra tutti gli episodi criminosi ed aveva quindi applicato la pena base di tre mesi di arresto per il primo episodio e l'aumento di cinque giorni di arresto per ciascuno degli ulteriori dieci episodi. Con l'atto di appello l'imputato aveva dedotto che il reato non era integrato e che comunque doveva escludersi la continuazione poiché per integrare il reato occorreva la abitualità della condotta, ma la sentenza impugnata ha rilevato che la locuzione "associarsi abitualmente" di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 5, comma 3, doveva essere intesa come divieto di unirsi con frequenza a persone pericolose, così come nel caso in esame in cui l'imputato si era unito in numerose occasioni a diversi soggetti pericolosi contemporaneamente.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando violazione dell'art. 81 c.p., per avere il giudice del merito applicato la pena base di tre mesi di arresto per il primo episodio del 23 maggio 2004 e ben dieci aumenti a titolo di continuazione per le restanti violazioni, mentre invece doveva escludersi qualsiasi aumento per la continuazione trattandosi di un reato a condotta plurima (abituale) la cui consumazione iniziava con la prima violazione e perdurava fino all'ultima violazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente all'aumento per la continuazione in ordine al fatto - reato dell'incontro con più pregiudicati e per il rigetto del ricorso nel resto.
Occorre premettere che la impugnazione riguarda soltanto la applicazione della disciplina del reato continuato ai diversi episodi di associarsi a pregiudicati, mentre invece non è contestata la sussistenza dei singoli episodi, così come non è contestata la duplice violazione della prescrizione di rincasare in orario serale, in relazione alla quale ogni violazione integra pacificamente un singolo reato, non essendo richiesta dalla norma incriminatrice, in tal caso, una abitualità della condotta. Su tali punti quindi si è già formato il giudicato.
Quanto invece al punto oggetto del ricorso, la sentenza impugnata ha correttamente citato la elaborazione giurisprudenziale consolidata di questa Corte per cui, in tema di misure di prevenzione, la locuzione "associarsi abitualmente" di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 5, ha una valenza semantica ed una portata diversa dal concetto di associazione per delinquere di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., essendo riferibile ad una frequentazione reiterata e conforme a schemi abitudinari di comportamento, da cui esula completamente la necessità di un vincolo stabile cementato da un comune fine criminoso, richiedendo invece soltanto incontri frequenti con pregiudicati o persone pericolose i quali integrano la violazione solo nel loro insieme e per effetto della reiterazione di accompagnarsi con frequenza o per abitudine a persone pericolose e non anche in relazione ad un incontro isolato (v. Cass. sez. 1^ n. 41712 del 2005, rv. 232875; Cass. sez. 1^ n. 16789 del 2008, rv. 240120; Cass. sez. 1^ n. 36123 del 2004, rv. 229838; Cass. sez. 1^ n. 14606 del 1999, rv. 216106; Cass. sez. 1^ n. 13886 del 1999, rv. 215786).
Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che nella specie vi fosse una frequentazione abituale, nel senso sopra indicato, poiché l'imputato era stato colto in ben nove diverse occasioni, in tempi anche ravvicinati, spesso con più persone pregiudicate contemporaneamente, talvolta le stesse ed altre volte diverse.
La questione che si pone è quindi soltanto quella della verifica se la reiterata contravvenzione alla prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, poiché presuppone una condotta abituale e cioè caratterizzata dal ripetersi di una pluralità di condotte identiche ed omogenee, possa integrare o meno un reato continuato ovvero se pure numerose violazioni, ulteriori rispetto a quelle necessarie per integrare il reato abituale, continuino ad integrare un solo reato in quanto costitutive della unitaria condotta abituale.
Questa Corte ritiene che la soluzione corretta sia la prima: non è sufficiente la singola associazione ad integrare il reato, ma una volta che il reato è integrato dalla frequentazione abituale, i successivi episodi non sono indifferenti bensì integrano nuovi reati che possono, se del caso, essere unificati ai precedenti dal vincolo della continuazione. Se infatti il disvalore giustificativo della risposta sanzionatoria è ricollegato soltanto al ripetersi della condotta che rappresenta la modalità tipica di realizzazione del reato, per cui la considerazione unitaria dell'illecito serve anche ad escludere gli eccessi del cumulo delle pene, per converso deve escludersi pure che un notevole numero di violazioni, una volta integrata la abitualità nel reato, resti indifferente sotto il profilo sanzionatorio, potendo il contravventore ripetere all'infinito la sua condotta con la consapevolezza di restare sottoposto ad una sola sanzione.
Nella specie la continuazione è poi scattata anche su base soggettiva poiché l'imputato si è associato abitualmente non solo in diverse circostanze a pregiudicati ma anche a più persone pregiudicate contemporaneamente, per cui, dopo i primi due episodi, del 23 maggio e del 10 agosto 2004, che hanno riguardato la associazione a due diversi pregiudicati per entrambi gli episodi, il reato abituale era integrato, mentre i successivi episodi, oggetto di separate denunce ed addirittura di separati procedimenti penali poi riuniti, hanno integrato nuovi reati che sono stati ritenuti unificati dal vincolo della continuazione con una pronuncia che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non è più discutibile in questa sede.
In conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente ai primi due episodi contestati, necessari per la integrazione del reato abituale, con conseguente eliminazione della pena relativa agli stessi (cinque giorni di arresto per ciascuno, pari a dieci giorni di arresto complessivamente), mentre la continuazione resta ferma per i successivi otto episodi (otto di frequentazione e due di violazione della prescrizione di rientro nelle ore serali). L'annullamento può essere disposto senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l, poiché questa Corte può procedere direttamente alla determinazione della pena in base ad un calcolo esclusivamente matematico.
È opportuno aggiungere che non è ancora ad oggi intervenuta la prescrizione del reato. Tenuto conto della disposizione transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, cosi come integrato con sentenza della corte Costituzionale n. 323 del 2006, poiché la sentenza di primo grado è intervenuta in data 22.5.2007 si applica la prescrizione più favorevole fra quella vigente e quella previgente, che nella specie è quella vigente. Infatti, pur partendo dal primo episodio del 23.5.2004 e tenuto conto degli atti interruttivi, la prescrizione, pari a cinque anni secondo la legge vigente, andrà a scadere al 23.5.2009, mentre quella previgente, per cui il decorso della prescrizione inizia dal termine della continuazione (e cioè dal 3.9.2005), andrà a scadere al 3.3.2010 e cioè dopo 4 anni e sei mesi;
in entrambi i casi, comunque, il termine prescrizionale non è ancora decorso.
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla continuazione per i primi due episodi e per l'effetto elimina la pena di dieci giorni di arresto rideterminando la pena complessiva in mesi quattro e giorni venti di arresto;
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009