Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2002, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 14 53 /02 REPUBBLICA POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ettentrameSeafica SEZIONE SECONDA CIVILE contatto feelimikan Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 3444/00 -Consigliere Cron.3774 Dott. IN ELEFANTE Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 415 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 13/11/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente - - - S EN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. per diritti 1.55 sul ricorso proposto da: 4 FEB. 2002 elettivamente domiciliata in ROMA MANGIAMELI LORENA, IL CANCELLIENE VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ZAPPULLA, difesa dall'avvocato ANGELO D'AMICO, giusta delega in atti;
ricorrente - contro elettivamente domiciliato in ROMA €1,55 L.3000 IT NC, CANCELLERIA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARCELLO SPAGNA, DG724737 giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 1512 avverso la sentenza n. 597/99 della Corte d'Appello di -1- CATANIA, depositata il 17/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 novembre/6 dicembre 1991, il Tribunale di Siracusa, in contumacia della convenu- ta LO IA, accoglieva la domanda, che ZO CI aveva proposto contro la Mangia- meli, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con riguardo al contratto preliminare di compravendita del 4 luglio 1988, tra loro concluso, e respingeva invece quella ulteriore di risarcimento del danno. Per l'effetto, subordinatamente al pagamento del prezzo residuo di lire 5.000.000, trasferiva dalla IA (promittente venditrice) al CI (promissario acquirente) la proprietà delle unità immobiliari, appartamento e garage, raffigurate nel preliminare e promesse in vendita al prezzo di complessive lire 80.000.000, di cui lire 75.000.000 già versate. Le parti interponevano gravame: a) la IA, in via principale, deducendo la nullità del con- tratto preliminare in questione siccome fittizia- mente posto in essere, senza il versamento di alcuna somma, al solo scopo di garantire con i beni promessi in vendita un credito vantato dal CI nei confronti del di lei padre, IN Mangiame- li, e asserendo poi la difformità delle unità 3 immobiliari attribuite in proprietà rispetto а quelle descritte nel contratto preliminare;
b) il CI, in via incidentale, insistendo nella domanda di risarcimento del danno, respinta dal Tribunale. Con sentenza del 15 febbraio/17 settembre 1999, la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame principale e accoglieva invece quello incidentale, condannando la IA al risarcimento del danno in favore della controparte, nella misura di lire 18.000.000, e specificando i dati catastali delle unità immobiliari, trasferite in proprietà del CI. A motivo della decisione, osservava che la dedotta simulazione del contratto preliminare (perché dissimulante patto commissorio vietato) non era sorretta da prova idonea, tale non potendosi considerare gli elementi al riguardo prospettati pagamento del cospicuo(quali il già eseguito acconto di lire 75.000.000 e le pendenze correnti tra il CI e il padre della IA). Rilevava, poi, in conformità delle risultanze della consulenza tecnica, all'uopo disposta, che le unità immobiliari, oggetto del contratto preliminare, erano ben determinate e corrispondevano а quelle ها individuate dal consulente d'ufficio con indicazio- ne dei relativi dati catastali. Accertava, infine, che il CI, nella misura di lire 18.000.000, equitativamente liquidata, aveva subito pregiudizio per il ritardato uso delle unità immobiliari. Per la cassazione di tale sentenza, LO Mangia- meli ha proposto ricorso in forza di tre motivi. ZO CI ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (e, quindi, violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 1417 e 2744 la Corte diC.C.), la ricorrente si duole che merito abbia "ritenuto, in contrasto con gli atti di causa, che il preliminare di vendita, stipulato il 4/7/1988 tra la ricorrente IA ed il CI fosse un contratto perfettamente valido ed esente da intento simulatorio e non piuttosto una convenzione solo apparente e fittizia, avente il solo scopo di garantire al finto promissario acquirente, con i beni fittiziamente promessi, il pagamento di un credito del padre della ricorrente IA IN, imponendone il trasferimento 5 coattivo qualora il credito del CI non fosse stato soddisfatto alla scadenza e per avere ritenu- to le prove offerte dall'appellante inidonee a formare il convincimento delle stessa Corte di merito..". Con il secondo motivo, denunciando violazione falsa applicazione dell'art. 2932 C.C., la ricor- rente si duole che la Corte di merito abbia appli- cato tale disposizione di legge, che non poteva invece applicare "perché mancava una corrispondenza tra gli immobili descritti nel preliminare e quelli di cui si pretendeva il trasferimento coattivo. La consulenza tecnica, disposta dalla Corte, non ha risolto affatto il problema, perché l'appartamento a piano rialzato di cui si parla nel compromesso non esiste e non è quello individuato dal consulen- te tecnico". Con il terzo motivo, infine, la ricorrente espone che "per quanto riguarda la condanna del pagamento della somma di lire 18.000.000 a titolo di risarci- mento danni la relativa somma, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda del CI, la stessa non potrà essere riconosciuta perché non provato il danno". I motivi esposti sono tutti privi di pregio. 6 Ed invero, al di là della formale prospettazione come vizi di motivazione e violazioni di legge, le doglianze del primo motivo si risolvono in una sostanziale e in sede di legittimità non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, attraverso una nuova scelta e valutazione dei materiali probatori, diversa da quella operata dalla Corte di merito nell'esercizio della discre- zionalità a lei riservata. Una scelta e una valutazione dei materiali probato- ri, di cui la ricorrente, in violazione dello stesso principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure compiutamente indica (in ricorso) il contenuto specifico. Il secondo e terzo motivo, poi, costituiti -come sono dalle mere asserzioni, innanzi riportate, si presentano tutt'affatto generici, non consentendo neppure la individuazione puntuale e compiuta delle questioni, che la ricorrente ha inteso porre all'esame del collegio sulla individuazione delle unità immobiliari trasferite e sul risarcimento del danno, oggetto di specifica e argomentata statui- zione della Corte di merito. Conclusivamente, quindi, per le ragioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. f Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren - te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del resistente, liquidate in lire 107800 ' oltre lire 3.000.000 per onorari. (€ 55,67) (€ 1549,37) Così deciso il 13 novembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. cons. est Il presidente члисовет та Spoklon IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma ✰ FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 CPT 129,111 IL CANCELLIERE C1 20,66 Francesco Catania TOT 149,77 AGENZIA CELL ROMA 2 Serie 4 16807 154193 CENTORINEVA NITA GURITA20/33 A N O F O 19 R N 8