Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 02582/0 1 NOME DEL POPOLO ITAL... LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 10832/98 Dott. OLo DELL'ANNO Consigliere Cron. 5323 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud.07/12/00 Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. perdirittiMB냥 ORE sul ricorso proposto da: ▪ 22 FFR 2001 GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PAOLIN CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la rappresentata e difesa dagli avvocati CASSAZIONE, CANCELLERIA ZAMBET AUGUSTO, RICCI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, 2000 5270 CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto Notar -1- BLASI di Roma in data 03/09/1998 Rep.n.66990; resistenti con procura avverso la sentenza n. 448/98 del Tribunale di TREVISO, depositata il 19/03/98 R.G.N. 4305/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- 10832/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 16.1.1995 Giuseppina OL proponeva opposizione avanti al Pretore di Treviso avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale l'INPS le aveva intimato il pagamento di lire 3.430.000 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi in favore dei dipendenti dal gennaio 1990 al maggio 1993 ed in particolare per omesso versamento dei contributi in favore dei dipendenti TA FR, ED NI e ZO ME. A sostegno del ricorso la OL deduceva che il TA ed il ED erano collaboratori autonomi d'affari), mentre il ZO, a lei legato(procacciatori sentimentalmente, l'aveva aiutata gratuitamente. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore, con sentenza del D'Ag. 27.9.1996, respingeva l'opposizione. Premesso che la ricorrente non aveva contestato l'addebito relativo all'erronea applicazione ai fini contributivi del CCNL grafici del ramo artigiano, mentre la ditta, non iscritta all'albo delle imprese artigiane, era inquadrata tra le imprese industriali, il Pretore, quanto alla contestata esistenza del rapporto di lavoro con i tre lavoratori sopra indicati, osservava che le prove acquisite dimostravano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il TA ed il ED ed un rapporto societario con il ZO. Proponeva appello la soccombente lamentando in primo luogo di aver appreso solo dalla sentenza del Pretore che le sanzioni ingiunzione impugnata si riferivanoinflitte con l'ordinanza anche ad altri lavoratori, non specificamente indicati, per l'erronea applicazione ai fini contributivi del CCNL del ramo artigianato anziché di quello dell'industria. Ribadiva in 2 secondo luogo l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato relativamente ai nominati TA e ED. L'INPS si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione relativamente alla erronea applicazione del CCNL grafici del ramo artigiano, poiché il punto non era stato oggetto di contestazione in primo grado. Per il resto chiedeva la conferma della sentenza pretorile. L'appello propoposto dalla OL veniva respinto dal Tribunale di Treviso con la sentenza qui impugnata. I giudici del gravame dichiaravano inammissibile il primo motivo di impugnazione, atteso che nel ricorso di primo grado la OL non aveva contestato l'addebito dell'erronea applicazione a fini contributivi del CCNL del ramo artigiani. Osservavano poi che le risultanze istruttorie inducevano ragionevolmente a DAS. ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della appellante con i dipendenti TA e ED. Avverso detta sentenza la OL ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico articolato motivo. L'INPS si è costituito depositando procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 18 e 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e degli artt. 101 e 115 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si sostiene, con un primo motivo di censura, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei motivi di appello con i quali ci si doleva della errata formulazione del verbale di accertamento dell'INPS 13.7.1994 n. 45672, e dell'ordinanza ingiunzione che ad esso faceva riferimento, soltanto dipoiché in detti atti si parlava espressamente TA, ED e ZO, mentre le sanzioni irrogate si 3 riferivano anche ad altri dipendenti, non nominati, per presunte omissioni contributive legate all'inquadramento della ditta fra le imprese industriali anziché fra quelle artigiane, addebito quest'ultimo che non emergeva chiaramente dal contenuto dei documenti. Conseguentemente l'ordinanza ingiunzione impugnata doveva essere annullata ai sensi degli articoli 18 e 35 della legge 689/1981 per la genericità della contestazione degli addebiti e per la violazione dei diritti di difesa della deducente. Con un secondo profilo di censura la ricorrente lamenta che il Tribunale, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con TA e ED, avrebbe erroneamente raccolte nei giudizi di valutato le risultanze istruttorie merito. D.Ag. Entrambe le censure sono infondate. Quanto alla prima, osserva il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, configura l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa e, per l'amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; questa delimitazione dell'oggetto del giudizio comporta l'impossibilità per il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, di rilevare d'ufficio ragioni di illegittimità del provvedimento opposto che non siano state dedotte dall'opponente, sicchè il suo potere resta circoscritto nell'ambito delle deduzioni delle parti ed in 4 particolare di quanto prospettato con l'atto di opposizione, e comporta, altresì, l'impossibilità per l'opponente di introdurre in corso di causa questioni nuove, sulle quali non vi sia stata accettazione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 10796 del 2000, Cass. n. 1857 del 2000, Cass. n. 4704 del 1999). A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, si è correttamente attenuto anche il Tribunale nel dichiarare inammissibile il primo motivo di appello, avendo quel giudice accertato che la OL con la sua opposizione aveva specificamente contestato soltanto la posizione dei dipendiati TA, ED e ZO, mentre nulla aveva dedotto in ordine alle altre violazioni contestate dall'INPS e specificamente indicate in un elenco allegato all'ordinanza ingiunzione. Quanto al secondo profilo di censura, va ricordato che secondo D.Ag. la costante giurisprudenza di questa Corte la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di di legittimità soltanto merito હૈ censurabile in sede parametri normativi di limitatamente alla scelta dei individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi che rivelino l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 5960 del 1999, Cass. n. 5464 del 1998, Cass. n. 13857 del 1999). Nella specie il Tribunale ha correttamente individuato gli elementi qualificanti della subordinazione nell'inserimento continuativo dei due lavoratori nell'organizzazione aziendale con predeterminazione dell'orario di lavoro e nella corrispondente inesistenza di una organizzazione imprenditoriale risultanzeagli stessi facente capo ed ha ritenuto che le istruttorie deponessero univocamente per la sussistenza nella specie degli elementi qualificanti sopra evidenziati. Queste valutazioni del Tribunale, sorrette da congrua motivazione, non presentano alcun profilo di manifesta illogicità o contraddizione, né evidenziano altri vizi nell'iter argomentativo che sorregge la decisione. Non va trascurato, peraltro, che la valutazione dei fatti e delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, sono riservati al giudice del merito e che il controllo di legittimità non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla D.Ag. rilevanza delle prove, ma solo la congruenza e la razionalità della motivazione (Cass. n. 2008 del 1996, Cass. n. 12652 del 1997, cass. n. 2404 del 2000). Nella specie, le censure mosse dalla ricorrente, mentre non investono minimamente i parametri normativi della subordinazione adottati dal Tribunale né la razionalità della motivazione, si risolvono, in definitiva, nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove già valutate dai giudici di appello in senso contrario alle aspettative dell'interessata e nel sollecito di un riesame delle prove medesime, non consentito in questa sede di legittimità. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Popis be usКоршо Gransando Odysstino full IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Deport alleria 2 2 FEB. 2001 BORATORE NCELLERIA 3 9 5 0 1 . . N A T S R S I 3 A A D ' 7 - T L , 0 , L O - E A L 1 S L D 1 E I O P S B S E I I N G E N D S G G A I E O T L A S A O D O A P T E L T M , L I I O E R I R A D T D D S I E O G T E N R E S E