Sentenza 21 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2004, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NÒ ET, nella qualità di titolare della DITTA LA TAVERNETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V. TANGORRA 12, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO CATRICALÀ, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 201/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/10/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito per il ricorrente l'Avvocato CATRICALÀ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. LA CORTE OSSERVA quanto segue:
Con istanza del 23.2.1998 AG RE, quale titolare della ditta individuale "La Tavernetta", proponeva domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 11 del capitolato allegato al contratto di appalto, avente ad oggetto la somministrazione del vitto presso la Casa Circondariale N.C.P. Sollicciano - Firenze - per un biennio (1.1.97/31.12.98), chiedendo dapprima la condanna di quest'ultima, e quindi del Ministero della Giustizia attesa l'eccepita carenza di legittimazione passiva della Casa Circondariale, al pagamento di L.
1.000.000.000 a titolo di risarcimento del danno subito per effetto "del recesso e/o risoluzione del contratto" illegittimamente esercitati.
In particolare IA precisava che fin dall'inizio della gestione del servizio l'Amministrazione aveva sistematicamente contestato, con applicazione di penali, mancanze in cui la sua ditta sarebbe incorsa nell'esecuzione del contratto, senza che le relative verifiche fossero effettuate da una commissione, come pure sarebbe stato necessario;
che le pretese irregolarità non erano state rilevate nel contraddittorio delle parti, ed erano state per di più notificate a distanza di tempo impedendo di fatto, in tal modo, eventuali contestazioni;
che l'Amministrazione non aveva mai comunicato in anticipo, secondo quanto concordato, il numero dei partecipanti alla mensa, determinando cosi un inutile aggravio nella gestione del servizio.
Il Collegio arbitrale rigettava la domanda dello IA, che impugnava la decisione davanti alla Corte di Appello di Firenze sollecitando la declaratoria di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c..
Il giudizio aveva esito negativo per l'impugnante, avendo la Corte di Appello ritenuto che le censure prospettate avessero esclusiva rilevanza in fatto, in quanto tendenti "in prevalenza e nella sostanza ad avvalorare un'interpretazione diversa da quella individuata dal collegio arbitrale in parola", e lo IA proponeva quindi ricorso per Cassazione, denunciando con un unico motivo vizio di motivazione, anche con riferimento all'omesso esame di censure prospettate, e violazione dell'art. 1564 c.c.. Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia, che chiedeva il rigetto del ricorso contestando la fondatezza delle argomentazioni ivi svolte e rilevando in particolare come le censure sollevate non concernessero supposte violazioni di norme di diritto ma, più semplicemente, l'interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione del comportamento dei contraenti durante lo svolgimento del rapporto.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 16.10.2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RE IA ha impugnato il lodo che aveva rigettato le domande di accertamento dell'illegittima risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento del danno da lui proposte, richiamando la necessità del riesame delle questioni già prospettate in sede arbitrale con esito negativo, individuate nell'irritualità e inattendibilità delle verifiche dell'Amministrazione circa le asserite inadempienze che egli avrebbe posto in essere, nell'inadempimento di questa per la reiterata mancata indicazione del numero di persone che avrebbe partecipato alla mensa, nella carenza del requisito della notevole importanza degli inadempimenti addebitatigli, ove sussistenti, nella mancata quantificazione del danno che gli era stato cagionato per effetto della illegittima risoluzione.
La Corte di Appello di Firenze ha però rigettato la detta impugnazione, rilevando come le censure formulate tendessero ad avvalorare una interpretazione diversa da quella individuata dal collegio arbitrale, ed osservando in particolare come tale rilievo dovesse valere anche per l'asserito inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla dedotta violazione dell'obbligo di tempestiva comunicazione del numero dei partecipanti alla mensa, della quale l'impugnante non avrebbe fornito prova e per la quale non era stato comunque ritenuto "apprezzabile lo scostamento fra giorno e giorno".
Avverso la detta sentenza proponeva quindi ricorso per Cassazione AG, che dopo aver diffusamente evidenziato le omissioni che sarebbero state imputabili al collegio arbitrale e l'errore di giudizio che ne sarebbe conseguentemente derivato, con un unico motivo ha lamentato che la Corte di Appello non si sarebbe affatto pronunciata sui motivi articolati nell'atto di citazione, e che oltre al vizio consistente nella mancata pronuncia sulle censure mosse sarebbe ravvisabile anche quello di contraddittorietà dalla motivazione sotto un duplice profilo, e cioè: perché era stato specificamente preso in esame l'inadempimento dell'Amministrazione in ordine al numero dei partecipanti alla mensa, nonostante che a detta censura, cosi come d'altra parte alle altre formulate, fosse stata attribuita esclusiva rilevanza in punto di fatto, con conseguente giudizio di inammissibilità; in quanto era stato ritenuto che dal lodo emergesse implicitamente ma chiaramente la motivazione del collegio, mentre i due avverbi utilizzati esprimerebbero concettualizzazioni antitetiche, sostenendosi non potersi attribuire il connotato della chiarezza ad una motivazione implicita. I rilievi sono infondati.
Ed infatti, premesso che l'art. 829 c.p.c. limita l'impugnabilità del lodo per vizio di motivazione ai casi in cui questa sia inesistente (comma 1, n. 5) o talmente contraddittoria da non consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante (C. 2001/ 7600, C. 2000/ 1815, C. 2000/ 1699, C. 94/4881, C.S.U. 87/3990), e che una volta ritenuto sussistente il requisito della sommaria esposizione dei motivi il sindacato di legittimità sulla statuizione non può svolgersi mediante un esame diretto del lodo, ma attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dalla motivazione nel senso indicato (C. 2000/1699, C. 99/7588, C. 98/8528), si osserva, da una parte, che nella specie la sentenza in esame non è priva di motivazione, pur essendo questa incontestabilmente sintetica e, dall'altra, che la doglianza dello AG è priva di pregio perché: ripropone le stesse questioni e le stesse censure concernenti il giudizio arbitrale;
appare generica, in quanto incentrata esclusivamente sulla risposta asseritamene non esaustiva data dalla Corte di Appello ai rilievi formulati avverso detto giudizio;
non à infine confortata da alcuna specifica indicazione in ordine all'errore di valutazione che la Corte di merito successivamente avrebbe posto in essere. Dalla non ipotizzabilità di un vizio di omessa motivazione e dalla mancata deduzione di un vizio di violazione di legge chiaramente identificato, essendo quello in oggetto astrattamente denunciato e non corredato della necessaria indicazione dei profili idonei a determinarne la configurabilità, discende dunque l'inconsistenza delle doglianze proposte sotto gli aspetti ora considerati. Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi per quanto concerne il preteso vizio di contraddittorietà di motivazione, non essendo ravvisabile la denunciata astratta incompatibilità fra motivazione implicita e motivazione chiara, e non apparendo in contrasto con l'affermazione circa la natura in fatto delle questioni prospettate la circostanza che ne sia stata in particolare presa in esame una di esse ritenuta di maggiore rilievo (si trattava infatti del preteso inadempimento dell'Amministrazione, che nell'esecuzione di un rapporto sinallagmatico poteva acquisire peculiare rilevanza), rispetto alla quale è stata ritenuta utile una precisazione ulteriore.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 6.100, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2004