Sentenza 21 dicembre 2002
Massime • 1
In caso di mancata emanazione del decreto di esproprio nel termine dell'occupazione temporanea legittima, sussiste la responsabilità dell'ente delegante in ordine al risarcimento dei danni da accessione invertita , qualora la delega sia stata effettuata ex art. 60 legge n. 865 del 1971, in quanto l'ente delegante mantiene, nonostante la delega, un potere di controllo e di stimolo nell'espletamento delle operazioni della procedura ablativa, fra le quali la pronunzia del decreto di esproprio, in quanto l'espropriazione avviene non solo in nome e per conto del comune delegante ma d'intesa con questo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2002, n. 18237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18237 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MONTI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEVERDI 15, presso l'avvocato TIRELLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LONGHEU, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PE IO, ET EN, PE AO, PE SA RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRIA 26, presso l'avvocato ANDREA CIFARIELLO, rappresentati e difesi dall'avvocato AMEDEO MANDRAS, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 66/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 03/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LONGHEU, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato MANDRAS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Presidente della Giunta della regione Sardegna autorizzava in data 19.1.1980 l'occupazione d'urgenza di un fondo dell'estensione di mq.
4.594 di proprietà di IC ed NT PE, da destinarsi alla costruzione di alloggi economici e popolari.
L'I.A.C.P. realizzava gli alloggi popolari e le relative infrastrutture senza che, nei termini di legge, fosse portata a termine la procedura espropriativa, con pronunzia del relativo decreto di esproprio.
I proprietari dei terreni occupati avendo perso la proprietà del terreno, a seguito della sua irreversibile destinazione all'opera pubblica, convenivano pertanto avanti al Tribunale di Tempio Pausania il comune di Monti per sentirlo condannare al risarcimento del danno loro causato, pari al valore di mercato dell'immobile, irreversibilmente occupato.
Costituitosi in giudizio il comune di Monti eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto azionato dagli attori ed altresì che gli attori medesimi, con dichiarazione resa in data 16.10.1982, avevano offerto la cessione volontaria del fondo, offerta che l'amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n. 105 del 4.12.1982, aveva accettato;
sempre preliminarmente il comune eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva mentre, in relazione al merito, assumeva che il terreno aveva destinazione agricola e non edificatoria.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza in data 7.7.1997 accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del comune in ordine alla domanda di risarcimento danni da accessione invertita e condannava il comune stesso a pagare in favore degli attori i soli interessi sulla somma capitale di L. 90.804.000, da calcolarsi con riferimento al periodo 19.1.1980 2.11.1984, a titolo di occupazione legittima.
Avverso la sentenza del Tribunale proponevano appello NT PE e gli eredi di IC PE, PA e RO PE e NZ RI. Assumevano gli appellanti che a) l'accertamento della corresponsabilità del comune di Monti non fosse un problema di legittimazione passiva ma questione attinente al merito, sicché non poteva essere dedotta per la prima volta nella comparsa conclusionale;
b) nell'ipotesi di delega da parte dell'ente espropriante ad altro soggetto la responsabilità per la mancata espropriazione si estende anche al delegante, per non avere questo esercitato il doveroso potere di controllo e di impulso di sua competenza.
Chiedevano pertanto la condanna del comune al pagamento della somma di L. 90.804.000 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio il comune di Monti che resisteva alla domanda e proponeva a sua volta appello incidentale assumendo, con il primo motivo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la cessione volontaria si era concretizzata a seguito della delibera n. 105 del 4.12.1982 della Giunta municipale presieduta dal sindaco;
assumeva altresì che gli appellanti avevano incassato integralmente l'indennità di occupazione del fondo. Con il secondo motivo rilevava che il valore dell'area era stato arbitrariamente determinato dal C.T.U. sulla base di indagini di mercato, delle quale non vi era traccia nella relazione peritale. Evidenziava che il valore del terreno era stato erroneamente determinato, non essendo stato effettuato sulla base del disposto dell'art. 5 bis comma 7 bis L. 359/1992. La causa veniva rimessa al Collegio ma la Corte di appello di Cagliari, ritenuto che da più parti era stata sollevata eccezione di illegittimità costituzionale del comma 7 bis dell'art. 5 bis L. 359/1992, rimetteva la causa in istruttoria, con ordinanza in data 22.4.1999, in attesa della decisione della Corte costituzionale. Ritenendo che l'indicata ordinanza avesse valore di sentenza, il comune di Monti, con atto notificato il 16.6.2000, proponeva riserva di impugnazione.
Con sentenza in data 3.4.2000 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava il comune di Monti a pagare in favore degli appellanti la somma di L. 50.362.725 a titolo di risarcimento danno, per la perdita del terreno.
Per la cassazione della sentenza e dell'ordinanza della Corte di appello propone ricorso, fondato su cinque motivi, il comune di Monti.
Resistono con controricorso, NT, PA, RO PE e NZ RI.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di cassazione il comune deduce violazione e falsa applicazione degli artt.99 e 100 c.p.c., dell'art. 60 L. n. 865/1971, nonché difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 C.P.C. Rileva il ricorrente che l'ente tenuto al risarcimento per occupazione acquisitiva è l'ente delegato che ha proceduto all'occupazione illecita del terreno e non l'ente delegante sicché qualora sia convenuto in giudizio l'ente delegante si pone un problema di legitimatio ad causam, che deve essere rilevato anche d'ufficio, e non una questione di merito.
La Corte territoriale pertanto avrebbe dovuto confermare la sentenza del Tribunale, che aveva ritenuto il comune di Monti non legittimato passivo, in relazione alla richiesta di risarcimento danni per occupazione acquisitiva, respingendo la relativa impugnazione. Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero la Corte territoriale, sia pure confusamente, si è sostanzialmente attenuta al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione SS.UU. con la sentenza 20.10.1995 n. 10922, in base al quale nel caso in cui la delega all'ente delegato sia stata effettuata ex art. 60 L. n. 865/1971 sussiste la responsabilità dell'ente delegante in ordine al risarcimento del danno da accessione invertita posto che questo mantiene, nonostante la delega, un potere di controllo e di stimolo nell'espletamento delle operazioni della procedura ablativa, fra le quali la pronunzia del decreto di esproprio, in quanto l'espropriazione avviene non solo in nome e per conto del comune delegante ma altresì d'intesa con questo. Rettamente pertanto la Corte di appello di Cagliari ha ritenuto sussistente nella specie la legittimazione passiva del comune di Monti e conseguentemente la responsabilità del comune stesso in ordine al danno subito dagli attori.
Il primo motivo va pertanto respinto.
Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 c.c. e 87 R.D. n. 383/1934 nonché difetto di motivazione, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 C.P.C. Rileva che erroneamente la Corte di appello ha respinto il primo motivo dell'appello incidentale con il quale il comune aveva dedotto che le aree in questione gli erano state volontariamente trasferite dai proprietari a seguito dell'accettazione della proposta di cessione volontaria, contenuta nella delibera consiliare n. 105 del 1982, sul presupposto che la proposta del comune e l'accettazione dei proprietari fossero irrilevanti in difetto di una formale convenzione.
In realtà la Corte di cassazione ha più volte precisato che il principio secondo il quale la delibera consiliare non ha rilevanza esterna è derogato ogni qual volta la esistenza della volontà dell'ente e l'accettazione del privato possano emergere dalla delibera stessa, come nell'ipotesi in cui la delibera contenga gli estremi dell'accordo e la riunione della giunta sia stata presieduta dal sindaco, come nella specie.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero la Corte di cassazione con la sentenza in data 20.9.2001 n. 11864 ha precisato che, nella vigenza del R.D. n. 383/1934, il contratto di cessione volontaria di un fondo, intervenuto nel corso di una procedura espropriativa, è valido solo se contenuto in un documento scritto, formato con il rispetto delle formalità previste dagli artt. 87 e ss. e 251 e ss.del citato T.U., sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione comunale e dal privato e contenente l'enunciazione degli elementi essenziali del contratto nonché l'accordo sugli stessi delle parti.
A tale giurisprudenza va data continuità posto che risulta confermata da altre recenti decisioni (ex plurimis Cass. civ. sez. 2^ 21.5.2001 n. 6918). Per ciò che attiene quindi alle statuizioni contenute nelle sentenze della Corte di cassazione nn. 6262/1996 e 5916/80, citate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, si osserva che la prima delle indicate decisioni, nella motivazione, esclude che la sola delibera comunale sia di per sè sufficiente a integrare il requisito della forma scritta richiesta per i contratti della P.A. e precisa che affinché tale effetto si verifichi è altresì necessario che la delibera sia comunicata per iscritto dal sindaco alla parte interessata, circostanza non ricorrente nella specie, posto che la nota 30.12.82 n. 3900, indicata nel ricorso, non risulta sia stata indirizzata ai fratelli PE mentre nella seconda delle indicate decisioni, che ha risolto un caso di specie, la riunione di giunta era presieduta dal sindaco ed alla stessa aveva preso parte il privato che aveva specificamente discusso il contenuto del contratto, circostanza anche questa non ricorrente nella specie. Anche il secondo motivo va quindi respinto.
Con il terzo motivo il comune censura l'impugnata sentenza per insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Rileva l'Amministrazione comunale che immotivatamente il giudice di merito ha respinto la richiesta di rinnovo della c.t.u., fondata su indagini imprecisate, che avrebbero confermato dati imprecisati derivati al C.T.U. dalla sua lunga esperienza.
Il motivo è inammissibile posto che la decisione in ordine all'eventuale rinnovo della c.t.u. rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, non censurabili con ricorso per cassazione, specie quando, come nella specie, le doglianze mosse avverso il provvedimento impugnato sono del tutto generiche.
D'altra parte va rilevato che, nella specie, la Corte territoriale ha assunto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che le indagini peritali sono state svolte con "sano criterio logico, .... correttezza delle indagini e mancanza di vizi logici" sicché le affermazioni del ricorrente, attinenti al merito, oltre che generiche restano valutazioni di parte, non idonee a sostenere una censura di legittimità.
Con il quarto motivo il comune di Monti impugna la sentenza di merito per nullità e per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 4 e 3 c.p.c. Assume la ricorrente che avendo la Corte territoriale determinato in L. 45.497.783 la somma dovuta per l'accessione invertita avrebbe poi dovuto rapportare a tale somma l'indennità di occupazione legittima, calcolata invece in relazione alla somma di L. 90.804.000 determinata dal Tribunale.
Rileva altresì che i documenti prodotti in appello attestavano la corresponsione da parte dell'I.A.C.P. dell'indennità di occupazione. Il motivo, sia pure esposto in modo incompleto, è sostanzialmente fondato e va pertanto accolto.
Invero con l'appello incidentale il ricorrente aveva chiesto la rideterminazione del valore dell'area, secondo i parametri di legge, e conseguentemente aveva chiesto il ricalcolo dell'indennità di occupazione legittima.
A tale domanda, contenente censura avverso la statuizione contenuta nella sentenza del Tribunale, la Corte di appello non ha dato risposta sicché il motivo in esame va accolto, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari diversa sezione, affinché provveda a calcolare le indennità di espropriazione dovute per i singoli anni di occupazione e a determinare su tali indennità l'indennità di occupazione, nella misura degli interessi legali.
Con il quinto motivo di cassazione il ricorrente denunzia nullità del'ordinanza-sentenza del 26.3.1999. Osserva che la evidenziata necessità di procedere alla determinazione del danno per accessione invertita, in base ai criteri di cui all'art. 5 bis comma 7 bis L. 359/1992, presuppone l'accoglimento dell'appello principale e la reiezione dell'appello incidentale, sicché l'ordinanza indicata assume il valore di sentenza, peraltro nulla in quanto priva di motivazione e sottoscritta dal solo Presidente che non ne è anche l'estensore. Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero il Tribunale di Tempio Pausania con la sentenza in data 7.7.1997 aveva respinto la domanda proposta dai controricorrenti, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, a carico del comune di Monti, a causa della perdita della loro proprietà, come conseguenza dell'occupazione acquisitiva.
Avverso tale statuizione hanno proposto appello gli attori chiedendo la liquidazione del danno non liquidato dal Tribunale, sicché dovendo la Corte territoriale, in caso di accoglimento dell'appello, procedere al calcolo del danno da occupazione acquisitiva, con l'impugnata ordinanza si è preoccupata di acquisire gli elementi necessari per la decisione, che avrebbe dovuto essere presa con riferimento all'art.5 bis comma 7 bis L. 359/1992, da più parti sospettato di illegittimità costituzionale.
Deve escludersi quindi che con la decisione in esame la Corte di appello abbia necessariamente e implicitamente riconosciuto la fondatezza dell'appello in punto di richiesta di liquidazione del danno, potendo attribuirsi all'ordinanza stessa valore istruttorio e quindi meramente interlocutorio, proprio delle ordinanze. Pertanto in accoglimento del solo quarto motivo del ricorso, respinti gli altri l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo del ricorso, respinge gli altri motivi, cassa la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 4 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2002