Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10229 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
INSIGME L POOLO TALIANO1 022 9 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA COR E DICASSAZIONE Oggetto Prelazione e riscatto SEZIONE TERZA CIVILE agrari;
simulazione; prova Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13551/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 15992/98 Dott. NN Silvio COCO Rel. Consigliere Consigliere Cron. 22835 Dott. SC SABATINI Consigliere Rep. 3446 Dott. Antonio SEGRETO Ud. 02/03/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 elettivamente domiciliato in ROMA PIANTONI AL, il 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE VIA PIERIG DA PALESTRINA 1, presso lo studio dell'avvocato DETTORI MASALA GIOVNA, che lo difende unitamente all'avvocato GRITTI IG, giusta delega in CANCELLE atti;
- ricorrente
contro
LI GI, NI QU, AR SC NG, AR NG MI, AR NG, quali eredi di NI SC, NI IA DECEDUTA E PER 2001 ESSA ER, NI IE , NI IA ER, NI 422 NI IG, NI AM, NI NA, NI IG, NI RI RO;
intimati - e sul 2° ricorso n° 15992/98 proposto da: LI GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNOLI EMILIO, che la difende unitamente all'avvocato ONOFRI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NI QU, NI RI ON AL, E PER ESSA GLI ER, AR SC NG, AR NG MI, AR NG, NI SC, NI IA, NI IE, NI IA, NI ER, NI NI IG, NI AM, NI NA, NI IGA, NI RI RO;
- intimati avversO la sentenza n. 136/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sez. seconda civile, emessa il 14/1/1998, depositata il 04/03/98; RG.288/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. NN Silvio COCO;
udito l'Avvocato DETTORI MASALA NI;
udito l'Avvocato EMILIO ROMAGLIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale, previa riunione di essi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°) In data 30.12.1981, IA LE, pre- messo che: NI PA, RI, SC, IO, PI, IA IN, NN GI, AM, NN, GIa e RI RO, comproprietari di un fondo rustico, lo ave- vano donato a BE GI;
la (apparente) donazione dissimulava un contratto di compravendita;
l'istante, quale affittuario del fondo in parte trasferito alla BE, aveva, a norma dell'art. 8 L. 590. 65, diritto di prelazione sul fondo alienato;
tutto ciò premesso, ha citato i NI e la Gibelli- ni davanti al Tribunale di Brescia, chiedendo di eser- citare, previo rimborso alla acquirente del prezzo ef- fettivamente pagato e degli accessori, il diritto di riscatto. 2°, 1) Il Tribunale, decidendo nel contraddittorio tra il IA e la BE, ha rigettato la domanda con sentenza (resa in data 25.1.1996) che la Corte d'Appello di Brescia ha confermato (con sentenza resa a sua volta in data 14.1.1998) con la seguente motivazio- 3 ne. 2°,3) Inoltre, il IA, deducendo l'inefficacia della donazione per simulazione, doveva provare l'esistenza di una compravendita, "e cioè la formaliz- zazione per iscritto (ad substantiam) dell'incontro della manifestata volontà dei NI di alienare dietro corrispettivo di un determinato ed enunciato prezzo, con la manifesta volontà della BE, di acquista- re, per quel prezzo, parte del fondo". Non avendo il IA neppure dedotto l'esistenza di tale documento scritto, la sua domanda era infonda- ta. 2°, 4) Anche ritenendo che il terzo attore in simu- lazione possa provare l'esistenza del contratto dissi- mulato a norma dell'art. 1417 C.C., dall'esame delle risultanze probatorie acquisite si doveva desumere che nessuna valida prova era stata fornita "della simula- zione e della dissimulazione". Infatti: la mancata pre- sentazione della BE a rendere l'interrogatorio non era probante;
alcune deposizioni testimoniali erano eccessivamente generiche e hanno modesto rilievo proba- torio (anche quella della moglie dell'attore, la quale comunque, trovandosi in regime di comunione legale, sa- rebbe cointeressata all'acquisto); infine, l'affittuario di questo non avrebbe potuto riscattarlo 4 per intero. 3°) Di tale sentenza il IA ha chiesto la cas- sazione con ricorso affidato a quattro motivi, al quale la BE resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1°, 1) i quattro motivi del ricorso formulati ri- spettivamente : il primo per violazione e falsa appli- cazione degli artt. 8 e 31 L. 590. 1965 e per omessa e insufficiente motivazione;
il secondo per violazione degli artt. 2697, 1414 e 1417 C.C., 8 L. 590.65; il terzo, per falsa ed erronea applicazione degli artt. 1417 C.C., 232 c.p.c. e per vizio di motivazione;
il quarto per falsa ed erronea applicazione dell'art. 8 L. 590. 65 - si debbono esaminare congiuntamente valutando che, come si è già esposto, la sentenza impugnata ha svolto molteplici argomentazioni difetto del requisi- to soggettivo di coltivatore diretto;
difetto di forma del contratto dissimulato;
mancata prova della simula- zione e della dissimulazione;
inapplicabilità del più volte citato art. 8 L. 590.65 alla alienazione di quote ognuna delle quali sarebbe sufficiente a moti-ideali - vare il rigetto (della domanda di riscatto). 2°, 1) Tutto ciò premesso, il ricorrente, con il primo motivo avanza due censure: asserisce che sul pun- 5 to relativo alla sua qualità di coltivatore diretto si era formato il giudicato interno, non avendo il giudice di primo grado negato l'esistenza dei requisiti sogget- tivi, nè la controparte appellato sul punto;
aggiunge che la sentenza appellata non spiega adeguatamente "il perchè non ritiene rigorosamente provata la esistenza della (più volte citata) qualifica di coltivatore di- retto". Entrambe le censure sono infondate. Il ricorrente ha dedotto la formazione del giudica- to (interno, in primo grado) senza riprodurre, in vio- lazione del principio di autosufficienza del ricorso, gli atti giudiziari che dovrebbero dimostrare la fonda- tezza della sua asserzione. Inoltre, per costante giurisprudenza di questo S.C. la ricorrenza dei requisiti previsti per l'esercizio della prelazione e del riscatto costituisce condizione dell'azione che il giudice d'appello deve accertare d'ufficio, quando quello di primo grado lo abbia omes- SO. Nel merito, la motivazione sul punto, anche se sin- tetica, non può ritenersi insufficiente, facendo rife- rimento alla "vivace contestazione" sul punto (cfr. an- te 1°, 2°, 2) che avrebbe onerato l'attore di una rigo- rosa dimostrazione (da lui non fornita). 6 2°, 1) Posto che la carenza di uno dei requisiti dell'azione determinava il rigetto della domanda, dalla infondatezza del primo motivo deriva il rigetto dell'intero ricorso. Si deve però precisare che il secondo motivo con- tiene alcune censure, le quali pur essendo state for- mulate prospettando una distinzione tra vendita e tra- sferimento a titolo oneroso (che per lo stesso ricor- rente consiste nel pagamento del prezzo) del tutto risultando rilevanti ai fini che saran- inattendibile no precisati. La sentenza impugnata, sostenendo che il terzo do- veva provare (o quantomeno dedurre) la formazione di un documento idoneo all'esistenza della fattispecie (com- plessa) di simulazione e sulla interpretazione della normativa sulla prova. Indubbiamente, nella simulazione relativa ricorrono due negozi - quello simulato e quello effettivamente - legati tra loro dall'accordo si-"voluto dalle parti mulatorio. Il terzo che agisce in simulazione, a norma dell'art. 1415, co. 2 c.C., deve provare, anche a mezzo di testimoni (art. 1417 c.c.), tutte le componenti del- la dedotta fattispecie. Ma, per la produzione, nei confronti dei terzi che 7 agiscono in simulazione, dell'effetto tipico del nego- zio dissimulato (nel caso in esame vendita che legitti- ma il coltivatore affittuario al riscatto) non è neces- sario che anche il contratto dissimulato sia stato sti- pulato nella forma autonomamente prescritta per la sua esistenza (sempre nel caso in esame, una scrittura pri- vata di vendita), essendo sufficiente che il documento negoziale apparente abbia i requisiti di sostanza e di forma necessari per l'esistenza e la validità del nego- zio dissimulato. 2°, 2) Le osservazioni finora svolte rilevano sol- tanto a norma dell'art. 384, CO. 2, ma non incidono, si è già esposto (cfr. ante II, 2°, 1), ai finicome del giudizio sul ricorso;
più analiticamente, nel punto relativo alla prova della simulazione, la sentenza im- pugnata ha ritenuto non probante la mancata comparizio- ne con adeguato riferimento alla irrilevanza probatoria delle altre testimonianze e senza violare l'art. 232 c.p.c. che conferisce al giudice di merito, anche quando la mancata presentazione non è giustificata, il potere di ritenere о non ritenere ammessi i fatti de- dotti nell'interrogatorio Le censure formulate nel quarto motivo relative alla inapplicabilità del più volte citato art. 8 si esauriscono in una asserzione (contraria alla sentenza) 8 e risultano peraltro del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento del ricorso. 3°, 1) Per le ragioni esposte, il ricorso principa- le deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese (come indicato in dispositivo) e con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.
109T 250.000 riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, 4557 60000 тот. 310000 assorbito quello incidentale;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte costituita, del- le spese del giudizio di Cassazione che liquida in L. 115.000 e dei relativi onorari che liquida in L. 4.000.000 (quattromilioni). Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001 Il Consigliere est. Il Presidente ملة"Ampera Juiline IL CANCELLIERE ^ NN Giambattisia 20 s 2001 26 LUG. 2001 2011 IL CANOL THE 01 NN Gambattista DELLE ENTRATE ROMA 2 Clu UFFICIO Registrato in data OTT 20014 bin46.524. vorato 310.000 (lire trecentodlecimie p. Il Dirigent (Dott.ssa Man #Responsabile Servizio MIND 9