CASS
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/04/2026, n. 9266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9266 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12810/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro DEL GR NE, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ROSSI IA ([...]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSSI ANNA ([...]), CAMERINI FRANCESCO ([...]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 250/02/14 depositata il 06/03/2014 e notificata il 20/03/2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025 dal Consigliere IA AR NO. Udite le conclusioni del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9266 Anno 2026 Presidente: UO AR US Relatore: NO IA AR Data pubblicazione: 13/04/2026 2 di 8 Uditi l’avv. Erica Farinelli per la ricorrente nonché l’avv. Anna Rossi per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 250/02/14 del 06/03/2014, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da ON EL SO avverso la sentenza n. 46/04/13 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della contribuente nei confronti del silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di RS IVA per euro 102.088,00 presentata per gli anni d’imposta 2009 e 2010, credito formatosi nello svolgimento dell’attività professionale di notaio della contribuente e pari al sessanta per cento dell’imposta versata ai sensi dell’art. 33, comma 28, della l. 12 novembre 2011, n. 183. 1.1. La CTR accoglieva l’appello di ON EL SO evidenziando che: a) l’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 aveva «regolato ex post la debenza delle imposte dovute relativamente ad un determinato periodo, stabilendo in via definitiva, che le imposte dovute non [dovessero] essere pagate integralmente, ma solo nel limite del 40% dell’originariamente dovuto, senza distinzione tra pagamenti effettuati o ancora da eseguire»; b) la ricorrente aveva, dunque, diritto al RS dell’imposta versata nella misura richiesta. 2. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3. ON EL SO resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 4. Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza camerale dell’11/05/2021, questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo. 5. La controricorrente depositava un’ulteriore memoria. 6. Con altra ordinanza interlocutoria del 13/09/2022 questa Corte chiedeva alla Corte di giustizia della UE di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 3 di 8 del TFUE, sulla questione pregiudiziale così formulata: «Se i principi dichiarati nell’ordinanza Agenzia delle Entrate c/ Nuova Invincibile srl, in C- 82/14, EU:C:2015:510, nonché nella sentenza 17 luglio 2008, Commissione c/ Italia, in C-132/06, EU:C:2008:412, ostino ad una disposizione normativa, quale quella risultante dall’articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, che consente ai contribuenti di ottenere il RS, nella misura del 60%, di quanto versato a titolo di Iva nel periodo tra aprile 2009 e dicembre 2010 in relazione al terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009». 7. La controricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il processo di cassazione è dominato dall’impulso d’ufficio. Ne consegue che per la riattivazione del processo a seguito della cessazione della causa di sospensione (nella specie, in ragione della emissione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 18 marzo 2024, in causa C-37/23) non è necessaria l’istanza di riassunzione ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ.; la trattazione della causa, infatti, può essere utilmente sollecitata dalla parte interessata con il deposito di una comunicazione informale (cfr. Cass. n. 3362 del 20/02/2015), come tale non soggetta ai termini perentori previsti dalla legge. 1.1. Va, dunque, rigettata l’eccezione di estinzione del giudizio proposta dalla controricorrente. 2. Il ricorso di AE è affidato a tre motivi, di seguito illustrati. 2.1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione del giudizio, chiesta dall’Ufficio attesa la decisione della Commissione Europea C(2012) 7128 final del 17 ottobre 2012 di avvio della procedura formale di indagine di cui all’art. 108 TFUE, contenente l’ingiunzione di sospensione degli aiuti di Stato incompatibili con l’ordinamento unionale. 4 di 8 2.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 108, § 3, del TFUE e dell’art. 11, § 1, reg. n. 659/1999/CE per avere la CTR riconosciuto, pur in presenza di ingiunzione di sospensione degli aiuti illegali concessi dall’Italia nell’ambito dei casi di aiuto di Stato SA.35083 (2012/NN) - Sisma Abruzzo, la spettanza del RS IVA ad un soggetto svolgente attività economica, nella specie la libera professione di notaio. 2.3. Il terzo motivo denuncia, sui medesimi profili, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. 3. L’Agenzia delle entrate, in sostanza, denuncia con le diverse censure, sotto più versanti, una unitaria violazione, ossia la mancata sospensione del giudizio d’appello pur a fronte della Decisione della Commissione Europea C(2012) 7128 final del 17 ottobre 2012, con cui era stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per l’illecita concessione di aiuti di Stato con riguardo alla qualificazione delle agevolazioni IVA concesse in relazione, tra l’altro, al terremoto che aveva interessato i territori dell’Abruzzo. 3.1. Peraltro, nelle more del giudizio, è intervenuta la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final della Commissione europea (che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: v. Cass. n. 15354 del 04/07/2014; Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 2208 del 25/01/2019), la quale ha stabilito all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni;
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni;
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 5 di 8 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni;
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni;
e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, § 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». 3.2. Ne consegue la sopravvenuta inammissibilità dei motivi primo e terzo, non essendo più possibile procedere alla sospensione del presente procedimento in presenza dell’adozione del provvedimento definitivo da parte della Commissione europea. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale si assume che la CTR avrebbe riconosciuto la spettanza del RS IVA alla contribuente nonostante l’ingiunzione di sospensione del regime agevolativo, lo stesso è fondato nei termini di seguito precisati. 4.1. Va prima di tutto evidenziato che la nozione unionale d'impresa include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento, assumendo rilievo qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (v., tra le tante, Corte di Giustizia, sentenza 23/04/1991, HÖ e Elser c/ Macrotron, in C-41/90; sentenza 01/07/2008, Motoe in C-49/07; sentenza 26/03/2009, Selex Sistemi Integrati, in C-481/07; sentenza 11/06/2020, Commissione c/ Repubblica di Finlandia, in C-262/18P e C- 271/18P); nozione che, del resto, si raccorda con la normativa fiscale europea, per cui, in materia di IVA, è soggetto passivo «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività» (art. 9 dir. n. 2006/112/CE), mentre, in materia di appalti pubblici, si prevede che «i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una 6 di 8 persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi» (art. 1, § 8, dir. n. 2004/18/CE). 4.1.1. Una tale nozione è fatta propria dalla richiamata decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea, che afferma che i «soggetti che non svolgono attività economica […] non vanno considerati come imprese» (§ 134), sicché non rileva che – come nella specie - l'attività economica possa essere una libera professione regolamentata e che le prestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche. Ne deriva, pertanto, che l’attività della contribuente (esercizio della professione di notaio) è sicuramente riconducibile a quella d’impresa. 4.2. Ciò premesso, a seguito della menzionata decisione della Commissione europea e in ragione dei principi ricavabili dalla sentenza del 17 luglio 2008, Commissione/Italia (C-132/06, EU:C:2008:412) e dall’ordinanza del 15 luglio 2015, Nuova Invincibile (C-82/14, EU:C:2015:510), questa Corte ha sollevato nel presente procedimento questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE, chiedendo alla Corte di giustizia della UE di pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 con la disciplina unionale. 4.3. La Corte di giustizia, con ordinanza del 18 marzo 2024, resa in causa C-37/23, ha ritenuto l’incompatibilità della disciplina dettata dall’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), avendo tale disposizione, da un lato, l’effetto «non di alleggerire, per quanto riguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’amministrazione finanziaria» (punto 30); dall’altro, «in virtù della riduzione dell’IVA normalmente dovuta che essa prevedeva, consentiva ai soggetti passivi interessati di conservare o di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVA riscossa sulle cessioni 7 di 8 di beni e sulle prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi nel territorio italiano dovevano versare l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta all’amministrazione finanziaria sulla base di tali operazioni», con conseguente «disparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale» (punto 31). 4.4. Ne consegue che, venuto meno il presupposto normativo sulla base del quale la sentenza impugnata ha ritenuto di accogliere l’istanza di RS proposta dalla sig.ra EL SO, detta istanza non può essere accolta, costituendo il RS una violazione degli artt. 2, 206 e 273 della direttiva IVA. 4.5. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di aiuti in favore alle popolazioni colpite dal terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la disciplina dettata dall’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 – con la quale si era consentito ai contribuenti di ottenere il RS, nella misura del sessanta per cento, di quanto versato a titolo di IVA nel periodo compreso tra l’aprile 2009 e il dicembre 2010 – è incompatibile con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, così come statuito dalla Corte di giustizia della UE con l’ordinanza 18 marzo 2024, in causa C- 37/23». 4.6. Alla stregua delle conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia e della necessaria applicazione delle decisioni dalla stessa emanate, le considerazioni svolte dalla controricorrente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. sono del tutto infondate in quanto chiaramente in conflitto con quanto statuito dall’ordinanza menzionata, peraltro emessa proprio su richiesta del Collegio in questo stesso procedimento. 5. In conclusione, va accolto nei termini di cui sopra, il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, 8 di 8 la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente. 5.1. La particolarità della questione trattata e la previsione normativa che è sembrata autorizzare il RS giustificano l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla controricorrente;
dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito. Così deciso in Roma, il 16/10/2025. Il Giudice relatore IA AR NO Il Presidente US UO AR
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni;
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni;
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 5 di 8 6, comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni;
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni;
e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, § 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». 3.2. Ne consegue la sopravvenuta inammissibilità dei motivi primo e terzo, non essendo più possibile procedere alla sospensione del presente procedimento in presenza dell’adozione del provvedimento definitivo da parte della Commissione europea. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale si assume che la CTR avrebbe riconosciuto la spettanza del RS IVA alla contribuente nonostante l’ingiunzione di sospensione del regime agevolativo, lo stesso è fondato nei termini di seguito precisati. 4.1. Va prima di tutto evidenziato che la nozione unionale d'impresa include qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento, assumendo rilievo qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (v., tra le tante, Corte di Giustizia, sentenza 23/04/1991, HÖ e Elser c/ Macrotron, in C-41/90; sentenza 01/07/2008, Motoe in C-49/07; sentenza 26/03/2009, Selex Sistemi Integrati, in C-481/07; sentenza 11/06/2020, Commissione c/ Repubblica di Finlandia, in C-262/18P e C- 271/18P); nozione che, del resto, si raccorda con la normativa fiscale europea, per cui, in materia di IVA, è soggetto passivo «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività» (art. 9 dir. n. 2006/112/CE), mentre, in materia di appalti pubblici, si prevede che «i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una 6 di 8 persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi» (art. 1, § 8, dir. n. 2004/18/CE). 4.1.1. Una tale nozione è fatta propria dalla richiamata decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea, che afferma che i «soggetti che non svolgono attività economica […] non vanno considerati come imprese» (§ 134), sicché non rileva che – come nella specie - l'attività economica possa essere una libera professione regolamentata e che le prestazioni possano essere intellettuali, tecniche o specialistiche. Ne deriva, pertanto, che l’attività della contribuente (esercizio della professione di notaio) è sicuramente riconducibile a quella d’impresa. 4.2. Ciò premesso, a seguito della menzionata decisione della Commissione europea e in ragione dei principi ricavabili dalla sentenza del 17 luglio 2008, Commissione/Italia (C-132/06, EU:C:2008:412) e dall’ordinanza del 15 luglio 2015, Nuova Invincibile (C-82/14, EU:C:2015:510), questa Corte ha sollevato nel presente procedimento questione pregiudiziale ex art. 267 del TFUE, chiedendo alla Corte di giustizia della UE di pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 con la disciplina unionale. 4.3. La Corte di giustizia, con ordinanza del 18 marzo 2024, resa in causa C-37/23, ha ritenuto l’incompatibilità della disciplina dettata dall’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), avendo tale disposizione, da un lato, l’effetto «non di alleggerire, per quanto riguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’amministrazione finanziaria» (punto 30); dall’altro, «in virtù della riduzione dell’IVA normalmente dovuta che essa prevedeva, consentiva ai soggetti passivi interessati di conservare o di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVA riscossa sulle cessioni 7 di 8 di beni e sulle prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi nel territorio italiano dovevano versare l’intero importo dell’IVA normalmente dovuta all’amministrazione finanziaria sulla base di tali operazioni», con conseguente «disparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale» (punto 31). 4.4. Ne consegue che, venuto meno il presupposto normativo sulla base del quale la sentenza impugnata ha ritenuto di accogliere l’istanza di RS proposta dalla sig.ra EL SO, detta istanza non può essere accolta, costituendo il RS una violazione degli artt. 2, 206 e 273 della direttiva IVA. 4.5. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di aiuti in favore alle popolazioni colpite dal terremoto che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la disciplina dettata dall’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 – con la quale si era consentito ai contribuenti di ottenere il RS, nella misura del sessanta per cento, di quanto versato a titolo di IVA nel periodo compreso tra l’aprile 2009 e il dicembre 2010 – è incompatibile con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, così come statuito dalla Corte di giustizia della UE con l’ordinanza 18 marzo 2024, in causa C- 37/23». 4.6. Alla stregua delle conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia e della necessaria applicazione delle decisioni dalla stessa emanate, le considerazioni svolte dalla controricorrente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. sono del tutto infondate in quanto chiaramente in conflitto con quanto statuito dall’ordinanza menzionata, peraltro emessa proprio su richiesta del Collegio in questo stesso procedimento. 5. In conclusione, va accolto nei termini di cui sopra, il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, 8 di 8 la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente. 5.1. La particolarità della questione trattata e la previsione normativa che è sembrata autorizzare il RS giustificano l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla controricorrente;
dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle relative ai gradi di merito. Così deciso in Roma, il 16/10/2025. Il Giudice relatore IA AR NO Il Presidente US UO AR