Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 2
Non osta all'applicazione dell'indulto sopravvenuto la concessione della sospensione condizionale della pena.
Non è configurabile un interesse del condannato ad ottenere l'applicazione dell'indulto in luogo della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti, al solo fine di non vedersi compromessa la concessione della sospensione in relazione ad eventuali future condanne.
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2009, n. 24920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24920 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/05/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1796
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 008160/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE DI NN, N. IL 03/08/1959;
avverso ORDINANZA del 11/11/2008 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 11 novembre 2008 e depositata il 12 novembre 2008, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione avvero il provvedimento dichiarativo della inammissibilità della richiesta del condannato EL AU GI di applicazione del condono sulla pena irrogata col beneficio della sospensione condizionale, giusta Decreto Penale 23 gennaio 2007, n. 368 (irrevocabile dal 19 febbraio 2008), motivando, con richiamo di arresto di questa Corte (Sez. 6, 19 febbraio 2008, n. 21454), che la causa di estinzione del reato prevale su quella di estinzione della sola pena, sicché la sospensione condizionale della esecuzione della pena "rende strutturalmente non compatibile l'applicazione successiva dell'indulto".
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente mediante atto recante la data del 28 dicembre 2008 depositato il 31 dicembre 2008, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità della motivazione, argomentando:
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità non è univoco;
il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena è conseguito ex lege, à termini dell'art. 460 c.p.p. alla adozione del rito del decreto di condanna;
il giudice della esecuzione avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 183 c.p., revocare il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena e applicare l'indulto.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 2 aprile 2009, obietta: in difetto delle tassative previsioni di legge il giudice della esecuzione non ha il potere di revocare il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena;
e tra le cause di revoca non è contemplato il condono. 4.- Il ricorso è parzialmente fondato.
4.1 - La Corte premette che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione "i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parti" (Cass., Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime "sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913).
Epperò le censure formulate dal ricorrente sono suscettibili di scrutino sotto i profili della inosservanza o della erronea applicazione della legge penale.
4.1 - Orbene, nel caso in esame trova applicazione non già la disposizione (cui ha fatto riferimento il giudice a quo) dell'art.183 c.p., comma 2 - difetta, invero, in pendenza della attualità, la causa di estinzione del reato;
sicché non è data l'ipotesi del concorso con la causa di estinzione della pena - bensì la disposizione del comma seguente la quale recita: "Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente".
E, secondo la giurisprudenza affatto dominante di questa Corte suprema, che trova fondamento nel principio di diritto, fissato dalle Sezioni Unite, della "integrazione delle diverse cause estintive a norma dell'art. 183 c.p., commi 3 e 4" (sentenza 12 dicembre 1981, n. 10/1982, Sapori, massima n. 152689), in pendenza del termine di sospensione della esecuzione della pena, la concessione del beneficio non osta alla applicazione dell'indulto (Sez. 2, 24 marzo 1975, n. 378, Di Gioia, massima n. 131147; Sez. 4, 16 gennaio 1979, n. 3560, ELla Porta, massima n. 141752; Sez. 4, 16 gennaio 1979, n. 3559, Fletzer, massima n. 141751; Sez. 4, 29 marzo 1979, n. 5515, Anderlini, massima n. 143772; Sez. 4, 29 marzo 1979, n. 5514, Montanari, massima n. 142248; Sez. 4, 3 maggio 1979, n. 9669, Lazzarini, massima n. 143418; Sez. 4, 31 ottobre 1979, n. 4237, Orioli, massima n. 144848; Sez. 4, 26 novembre 1979, n. 4528/1980, Pensalfine, massima n. 144900; Sez. 4, 26 novembre 1979, n. 4263/1980, Pinoia, massima n. 144854; Sez. 4, 12 dicembre 1979, n. 5075/1980, Isidoro, massima n. 145055; Sez. 4, 11 febbraio 1980, n. 900/1981, Prati, massima n. 147581; Sez. 4, 20 febbraio 1980, n. 6619, Scotta, massima n. 145430; Sez. 4, 15 aprile 1980, n. 11070, Raducci, massima n. 146361; Sez. 4, 30 aprile 1980, n. 565/1981, Cavallera, massima n. 147450; Sez. 4, 17 marzo 1981, n. 9033, Mellucci, massima n. 150521; Sez. 4, 17 marzo 1981, n. 7227, Bellizzi, massima n. 149856; Sez. 4, 1 ottobre 1981, n. 1093/1982, Zappella, massima n. 151999; Sez. 4, 29 ottobre 1981, n. 6013/1982, Fantini, massima n. 154285; Sez. 2, 30 novembre 1981, n. 4351/1982, Casoria, massima n. 153419; Sez. 4, 5 aprile 1982, n. 5787, Buffone, massima n. 154178; Sez. 4, 5 luglio 1982, n. 10940, Sciacavelli, massima n. 156166; Sez. 4, 2 dicembre 1982, n. 2725/1983, Moschik, massima n. 158118; Sez. 4, 16 giungo 1983, n. 8395, Bionda, massima n. 160701; Sez. 3, 9 novembre 1983, n. 689/1984, Cipriani, massima n. 162346; Sez. 6, 18 maggio 1989, n. 15538, Leoni, massima n. 182502;
Sez. 3, 21 settembre 2007, n. 38725, Ragozzino, massima n. 237945;
Sez. 6, 26 maggio 2008, n. 38563, Ammirati, massima n. 241507;
contra: Sez. 6, 30 giugno 1982, n. 8552, Gesualdo, massima n. 155321;
Sez. 5, 12 novembre 1982, n. 1324/1983, Luongo, massima n. 157425;
Sez. 4, 6 gennaio 1983, n. 4790, Ghidini, massima n. 159195; Sez. 6, 20 giugno 1990, n. 12628, Manuguerra, massima n. 185420 e Sez. 6, 19 febbraio 2008, n. 21454, Lagati, massima n. 239882, cit.). Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto della richiesta di condono, e il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Torre Annunziata.
4.2 - Infondata è, invece, l'ulteriore richiesta del condannato per la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena. I casi di revoca del beneficio in esame costituiscono oggetto di tassative previsioni di legge, alla stregua dell'art. 168 c.p.. E nessuno di essi ricorre pacificamente nella specie. Ed è appena il caso di aggiungere che "non è giuridicamente meritevole di tutela l'interesse del condannato ad ottenere l'applicazione dell'indulto al posto della sospensione, ricorrendone i presupposti, solo per non vedersi compromessa la concessione della sospensione in vista di ulteriori reati" (Sez. 4, 13 aprile 1981, n. 6728, Quarantini, massima n. 149674 cui adde: Sez. 1, 11 dicembre 1995, n. 6388/1996, Lodigiani, massima n. 203747). Sicché il ricorso in parte de qua è destituito di fondamento. E deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego del condono;
rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Torre Annunziata;
e rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009