Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2001, n. 6928
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Sentenza 22 maggio 2001

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L'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria, avendo i poteri degli amministratori, fonte contrattuale - non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, quarto comma cod. civ.; in tal caso, l'accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2001, n. 6928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6928
    Data del deposito : 22 maggio 2001

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