Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
L'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria, avendo i poteri degli amministratori, fonte contrattuale - non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, quarto comma cod. civ.; in tal caso, l'accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2001, n. 6928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6928 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso l'avvocato ROBERTO NOBILONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO STEFANUTTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO I.C.M. IMPRESA COSTRUZIONI MESTRINE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASCAGNI 154, presso l'avvocato PAOLO VITUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato RENZO GAMBATO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1404/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 28/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente, l'Avvocato Vitucci, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 novembre 1989 il Tribunale di Venezia dichiarava il fallimento della Impresa di Costruzioni Mestrine - I.C.M. s.r.l.. Il curatore del fallimento conveniva in giudizio tutti gli ex amministratori della I.C.M. s.r.l., e tra essi IO GN, proponendo nei loro confronti azione di responsabilità per mala gestio. IO GN resisteva alla domanda contestando di avere ricoperto la carica di amministratore della società; in particolare, deduceva che, pur essendo stato nominato amministratore nell'assemblea del 26 maggio 1989, non aveva mai accettato la nomina ed anzi, sia pure per mero scrupolo, aveva fatto pervenire presso la cancelleria del Tribunale di Venezia, appena tre giorni dopo, formale atto di dimissioni dalla "eventuale carica".
Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 18 maggio 1994, ritenendo che la brevità della carica non scriminasse ne' riducesse la responsabilità degli amministratori, in quanto l'obbligo di attivarsi per il risanamento della situazione societaria e per la repressione di eventuali violazioni derivava automaticamente dalla semplice accettazione della carica medesima, condannava IO GN, in solido con altri, al pagamento della somma di lire 33.828.940=.
IO GN proponeva appello che la Corte di Venezia rigettava, con sentenza del 19 luglio 1999, osservando, per quanto ancora interessa, che: 1) la dichiarazione di dimissioni del GN implicava una precedente investitura nella carica;
2) un formale atto di accettazione non era necessario in quanto il GN aveva partecipato, quale socio, anche se aveva svolto le funzioni di segretario, all'assemblea che lo aveva nominato amministratore;
3) la brevità della carica era da ricondurre soltanto al tentativo del GN di sfuggire a responsabilità già assunte.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione IO GN, deducendo un motivo. Il fallimento della I.C.M. s.r.l. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 146 l. fall. in relazione agli artt. 2487, 2392, 2393 e 2394 cod. civ.
nonché vizio della motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta che la sua responsabilità sia stata affermata malgrado non vi fosse alcun danno riconducibile alla sua condotta, considerato che egli, nominato nell'assemblea tenutasi il 26 maggio 1989 alle ore 18.30, non aveva mai accettato la carica di amministratore e soltanto per dissipare ogni dubbio sulla sua volontà aveva fatto pervenire le sue "dimissioni" nella mattina di lunedì 29 maggio 1989. Nè, secondo il ricorrente, si poteva prescindere dalla necessità di una formale accettazione per il solo fatto che all'assemblea del 26 maggio 1989 fosse presente l'intero capitale sociale: la circostanza era, infatti, irrilevante poiché presupposti per la nomina erano, comunque, la delibera dell'assemblea dei soci e l'accettazione da parte dell'amministratore nominato, la cui firma doveva essere anche autenticata dal notaio.
Il motivo è infondato. Occorre anzitutto precisare che il motivo, malgrado il riferimento alla pretesa mancanza di un danno riconducibile alla condotta del ricorrente, non investe la determinazione del danno, ma soltanto la sussistenza della responsabilità, argomentando che questa, in assenza di atti di gestione del ricorrente, non poteva essere affermata. Tale profilo del motivo è chiaramente infondato poiché, come emerge dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2392 c.c., la responsabilità degli amministratori può discendere non solo da atti da essi compiuti, ma anche da omissioni, nella specie identificate, senza censura sul punto, nel non avere impedito, malgrado la perdita dell'intero capitale sociale, che la società continuasse ad operare. Ciò premesso, si deve rilevare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, l'autentica della firma dell'amministratore è funzionale al deposito della firma autografa presso il registro delle imprese e non rappresenta un requisito di forma dell'accettazione. Inoltre, il predetto deposito di firma, come questa Corte ha già chiarito (Cass. 7 marzo 1985, n. 1873; Cass. 12 aprile 1995, n. 4173), inerisce alla pubblicità della nomina degli amministratori e non è costitutivo dei loro poteri, che discendono dalla nomina e dalla accettazione.
L'accettazione della nomina non è, peraltro, oggetto di una specifica disciplina nell'art. 2383 c.c., relativo alla nomina e revoca degli amministratori, e ad essa accenna soltanto incidentalmente il successivo art. 2385. Pertanto, l'accettazione pur essendo necessaria considerato che la fonte dei poteri degli amministratori ha natura contrattuale, non potendosi ipotizzare che dalla sola nomina possano discendere doveri per un terzo - non richiede l'osservanza di specifiche formalità. Da ciò consegue che l'accettazione può desumersi anche da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina. In altre parole, l'accettazione della nomina può essere anche tacita e prescinde totalmente dall'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dall'art. 2383, 4^ co., c.c..
L'accertamento in concreto di una accettazione tacita, come quella nella specie affermata dalla Corte di merito, investe, naturalmente, una questione di fatto e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici. La censura, peraltro, ha investito soltanto il presupposto in diritto dell'accertamento, e cioè l'affermazione che l'accettazione non è atto a forma vincolata, e non anche la motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto provata una accettazione tacita da parte dell'odierno ricorrente. Ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001