Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA P BI A ITALIA INN ED L OPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 15340/98 Rep. 1044 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere rel. Cron. 6718 dott. Michele LO PIANO dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud.
7.11.2000 Consiglieredott. RI FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ги NE OL, in persona del curatore LE RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana n. 11, presso lo studio dell'avv. RI Occhipinti, che la difende, anche disgiuntamente, con l'avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Costanzo Ricciardi, giusta delega in atti. UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. contro per diritti 3000 6. MAR. 2001.. SARA Ass. S.p.A., UG Marco, OL AT. ? IL CANCELLIERE intimati avverso la sentenza n. 2177/97 della Corte d'appello di Roma, emes- sa il 9 maggio 1997 e depositata il 25 giugno 1997 (r.g. 487/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 no- 1764/2000 Oggetto: Risarcimento danni vembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. RI Occhipinti;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Corte d'appello di Roma, confermando sul punto la senten- za del Tribunale della stessa città, ha negato il diritto di NE Caro- le ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, per il rilie- vo che la responsabilità del conducente del veicolo investitore era stata ritenuta in applicazione della presunzione di cui al primo com- ma dell'art. 2054 c.c., in mancanza di elementi idonei a far ritenere accertata positivamente detta responsabilità. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso NE OL. Gli intimati UG RI e RA ZI S.p.A. non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato notificato anche a OL AT, genitri- ce della NE OL, la quale, anche nella qualità, aveva promosso l'azione risarcitoria, stante la minore età, all'epoca, della detta NE. Motivi della decisione Il ricorso contiene due motivi. Con il primo si deduce: Violazione e falsa applicazione del- l'art. 2054, primo comma, codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. 2 Si deduce che nella specie v'era la prova concreta della re- sponsabilità del UG essendo stato accertato che egli procede- va ad una velocità eccessiva in relazione alla situazione dei luoghi, mentre nessun rilievo poteva avere il fatto che non era stato possibile accertare: a) il punto d'urto tra l'auto investitrice ed il pedone che at- traversava la strada;
b) se le tracce di frenata fossero iniziate prima o dopo l'investimento del pedone. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione o falsa appli- cazione dell'art. 232, 116 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si deduce che la Corte d'appello non ha tenuto conto della mancata risposta del UG all'interrogatorio formale deferitogli e dei gravi elementi di responsabilità emergenti a carico dello stesso dal rapporto di polizia stradale. Le censure sono infondate. Primo motivo. Costituisce tipico accertamento di fatto l'affermazione, conte- nuta nella sentenza impugnata, secondo cui "la lunghezza delle trac- ce di frenata, mt. 25, se dimostrano in modo inequivoco che l'auto dell'appellato procedeva a velocità elevata per un centro urbano, tuttavia di per sé, in mancanza di qualsiasi altro elemento (punto d'urto, distanza percorsa dall'auto in frenata prima e dopo l'inve- stimento, spazio di attraversamento percorso dal pedone, ecc.) nulla dicono sull'effettiva dinamica del sinistro e sulla rilevanza che in concreto la velocità dell'auto abbia avuto nella determinazione 3 causale del sinistro". Logica conseguenza di tale accertamento, incensurabile in questa sede perché sorretto da adeguata motivazione, è che, non po- tendosi affermare in concreto la responsabilità del conducente del- l'auto investitrice, la sua responsabilità doveva essere ritenuta ai sensi del primo comma dell'art. 2054 c.c. E', infatti, da ricordare che l'inosservanza di una norma sulla circolazione dei veicoli, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a deter- minare l'accertamento della responsabilità civile per l'evento danno- so, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente, secondo l'insin- dacabile apprezzamento del giudice di merito, alla trasgressione me- ги desima. Né incombeva al conducente del veicolo l'onere di provare che la velocità eccessiva rilevata a suo carico non avesse avuto alcuna incidenza causale in ordine al verificarsi del sinistro. Il conducente di veicolo che abbia cagionato danni a seguito di sinistro stradale risponde di detti danni, ai sensi del primo comma dell'art. 2054 c.c., "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", ma se il danneggiato vuole che la colpa dell'inve- stitore sia affermata in concreto, in applicazione l'art. 2043 c.c., deve egli provare tutti gli elementi e le circostanze rilevanti ai fini di tale affermazione di responsabilità. Secondo motivo. Le censure sono inammissibili: quanto al primo punto per omessa specificazione del contenuto dell'interrogatorio formale;
quanto al secondo punto per genericità, non essendo indicati nel mo- tivo gli elementi di cui si lamenta il mancato esame. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese atteso che gli intimati non han- no svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 7 novembre 2000. Il Presidente Jalfreds fromIl Consigliere est. Симорон IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista если Depositata in Cancelleria 48000 #6 MAR. 2001Oggi, 290000 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista ご O N R S O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in OII. 2001. Serie 4. ...versate $. 290.000 44610.... DUECENTO ANTAMILA p. 11 Dirigento Area Cervizi (D.ssa Maria Grazia DI Responsabile Servizio A ( MRACCICHIN 5