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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2023, n. 23068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23068 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'EL IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, IN D'EL impugna la sentenza della Corte di appello di Torino dello scorso 15 marzo, che ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica francese, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 14 dicembre 2022 dal Tribunale giudiziario di Draguignan di quello Stato, per l'esecuzione della sentenza di condanna definitiva alla pena di tre anni di reclusione, emessa nei suoi confronti da quel Tribunale il 29 settembre precedente e relativa a vari episodi di truffa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23068 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/05/2023 2. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione dell'art. 18-bis, legge n. 69 del 2005. La Corte d'appello ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 5233 del 2 febbraio 2023, la quale, ai fini del rifiuto facoltativo della consegna del cittadino italiano, in caso di mandato d'arresto europeo esecutivo, ha stabilito che non è necessario l'effettivo radicamento di costui nel territorio nazionale, essendo sufficiente il formale possesso della cittadinanza, ma ha comunque precisato che il giudice è tenuto ad un'equa ponderazione tra l'interesse punitivo dello Stato richiedente ed il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, nella prospettiva di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all'estero, declinando una serie di aspetti a tal fine rilevanti. In applicazione di tale principio, la Corte distrettuale ha dunque ritenuto di dare prevalenza all'interesse dello Stato richiedente, rilevando: che D'EL ha vissuto in Francia dal 1971 al 1992, essendosi quindi trasferito in Romania ma recandosi spesso in Francia;
che, durante tale periodo, egli ha vissuto in Italia per non più di un anno e mezzo, nel 2014; che si è spostato in Italia solo dopo l'anzidetta condanna;
che, al momento in cui è stato tratto in arresto, egli non era ancora residente nel nostro Paese, essendo stato controllato proprio all'atto della richiesta di residenza presso il Comune di Frinco (AT), dov'era ospitato dal fratello, con il quale non ha tuttavia avuto frequentazioni nel corso degli anni;
che sua moglie è di nazionalità rumena, non ha interessi in Italia e lo ha soltanto seguìto nella fuga;
che la condotta delittuosa cui si riferisce la condanna francese ha connotazione transnazionale, avendo egli trasferito in Italia ed in Romania i profitti conseguiti mediante le truffe commesse in Francia;
che si tratta di condotte gravi, produttive di danni consistenti, riguardanti numerose vittime residenti in [...]e sanzionate con una pena significativa. Sostiene il ricorso che la Corte d'appello abbia sostanzialmente disatteso la pronuncia di legittimità richiamata, in quanto: a) le truffe sono state commesse tutte in Francia e il semplice invio dei profitti in Italia e Romania non vale a conferire al reato una dimensione transnazionale;
b) il ricorrente non si è dato alla fuga, altrimenti non avrebbe chiesto la residenza, ma ha semplicemente inteso tornare nel proprio Paese d'origine, per poter scontare la pena con l'indispensabile ausilio della moglie e del fratello, data la sua età molto avanzata (76 anni); c) in Italia egli potrebbe beneficiare di misure alternative alla detenzione, che ne favorirebbero il reinserimento sociale, evitandogli una permanenza in carcere incompatibile con le esigenze di vita di un uomo anziano. 2.2. Il secondo motivo è costituito dalla violazione dell'art. 7, legge n. 69 del 2005, per difetto del requisito della doppia punibilità. Il mandato risulta emesso per tre reati, ma, nella relativa elencazione, si fa esclusivamente riferimento al delitto di "truffa". Non si comprende, dunque, quali siano gli ulteriori reati oggetto della condanna sottesa al mandato e se, quindi, le relative condotte siano sanzionate penalmente anche nel nostro ordinamento penale. In particolare, il mero trasferimento all'estero delle somme provento di truffa, qualora esse non siano state reimpiegate in attività economiche o finanziarie, non costituirebbe reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati ed il ricorso dev'essere, perciò, respinto. 2. Quanto al primo, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale si presenta pienamente osservante delle coordinate tracciate dalla sentenza di legittimità da essa richiamata (Sez. 6, n. 5233 del 02/02/2023, De Siato, Rv. 284110). Quest'ultima, infatti, ha spiegato che la Corte di appello, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, è tenuta a valutare i molteplici profili legati alla gravità del fatto di reato e delle sue conseguenze sul piano sanzionatorio, alla sua rilevanza e concreta incidenza nell'ambito dei rapporti inter- giurisdizionali di cooperazione a livello europeo, all'eventuale connotazione di transnazionalità della condotta e al coinvolgimento di vittime, alla natura e alla consistenza delle relazioni affettive, familiari, di lavoro o di altro tipo che ne caratterizzano la richiesta di esecuzione della pena in Italia, o comunque ad altri elementi suscettibili di apprezzamento, sì da giustificare la valorizzazione della garanzia di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all'estero, nella prospettiva legata all'applicazione territoriale del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, rispetto al quale dev'essere concretamente bilanciato l'interesse punitivo dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso. Ebbene, la Corte d'appello ha preso in considerazione pressoché tutti gli indici significativi dettati da tale pronuncia, operando una valutazione ampiamente ragionevole, e perciò in questa sede - in cui la cognizione della Corte di cassazione è limitata al rilevamento di eventuali violazioni di legge - non sindacabile. 3. Il secondo motivo è anch'esso infondato. Il mandato d'arresto è stato emesso in relazione al delitto di truffa, per cui non vi sono problemi di doppia punibilità. 3 Quel documento, effettivamente, fa riferimento a tre reati, ma nulla impone di ritenere che si tratti di fattispecie incriminatrici di tipo diverso e non, invece, di distinte imputazioni di truffa: basti rilevare che, nella relativa descrizione dei fatti, si parla di varie vendite di veicoli con documenti falsi, ai danni di almeno quarantuno vittime identificate. In ogni caso, il mandato fa espresso riferimento anche a condotte di riciclaggio, descrivendole come «concorso ad operazione d'investimento, dissimulazione o conversione di prodotti di una truffa», anch'esse sicuramente suscettibili di rilievo penale nel nostro ordinamento (in ipotesi, anche a titolo di autoriciclaggio, di trasferimento fraudolento di valori o di illeciti tributari). 4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente a sostenere le spese del giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, IN D'EL impugna la sentenza della Corte di appello di Torino dello scorso 15 marzo, che ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica francese, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 14 dicembre 2022 dal Tribunale giudiziario di Draguignan di quello Stato, per l'esecuzione della sentenza di condanna definitiva alla pena di tre anni di reclusione, emessa nei suoi confronti da quel Tribunale il 29 settembre precedente e relativa a vari episodi di truffa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 23068 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 24/05/2023 2. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione dell'art. 18-bis, legge n. 69 del 2005. La Corte d'appello ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 5233 del 2 febbraio 2023, la quale, ai fini del rifiuto facoltativo della consegna del cittadino italiano, in caso di mandato d'arresto europeo esecutivo, ha stabilito che non è necessario l'effettivo radicamento di costui nel territorio nazionale, essendo sufficiente il formale possesso della cittadinanza, ma ha comunque precisato che il giudice è tenuto ad un'equa ponderazione tra l'interesse punitivo dello Stato richiedente ed il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, nella prospettiva di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all'estero, declinando una serie di aspetti a tal fine rilevanti. In applicazione di tale principio, la Corte distrettuale ha dunque ritenuto di dare prevalenza all'interesse dello Stato richiedente, rilevando: che D'EL ha vissuto in Francia dal 1971 al 1992, essendosi quindi trasferito in Romania ma recandosi spesso in Francia;
che, durante tale periodo, egli ha vissuto in Italia per non più di un anno e mezzo, nel 2014; che si è spostato in Italia solo dopo l'anzidetta condanna;
che, al momento in cui è stato tratto in arresto, egli non era ancora residente nel nostro Paese, essendo stato controllato proprio all'atto della richiesta di residenza presso il Comune di Frinco (AT), dov'era ospitato dal fratello, con il quale non ha tuttavia avuto frequentazioni nel corso degli anni;
che sua moglie è di nazionalità rumena, non ha interessi in Italia e lo ha soltanto seguìto nella fuga;
che la condotta delittuosa cui si riferisce la condanna francese ha connotazione transnazionale, avendo egli trasferito in Italia ed in Romania i profitti conseguiti mediante le truffe commesse in Francia;
che si tratta di condotte gravi, produttive di danni consistenti, riguardanti numerose vittime residenti in [...]e sanzionate con una pena significativa. Sostiene il ricorso che la Corte d'appello abbia sostanzialmente disatteso la pronuncia di legittimità richiamata, in quanto: a) le truffe sono state commesse tutte in Francia e il semplice invio dei profitti in Italia e Romania non vale a conferire al reato una dimensione transnazionale;
b) il ricorrente non si è dato alla fuga, altrimenti non avrebbe chiesto la residenza, ma ha semplicemente inteso tornare nel proprio Paese d'origine, per poter scontare la pena con l'indispensabile ausilio della moglie e del fratello, data la sua età molto avanzata (76 anni); c) in Italia egli potrebbe beneficiare di misure alternative alla detenzione, che ne favorirebbero il reinserimento sociale, evitandogli una permanenza in carcere incompatibile con le esigenze di vita di un uomo anziano. 2.2. Il secondo motivo è costituito dalla violazione dell'art. 7, legge n. 69 del 2005, per difetto del requisito della doppia punibilità. Il mandato risulta emesso per tre reati, ma, nella relativa elencazione, si fa esclusivamente riferimento al delitto di "truffa". Non si comprende, dunque, quali siano gli ulteriori reati oggetto della condanna sottesa al mandato e se, quindi, le relative condotte siano sanzionate penalmente anche nel nostro ordinamento penale. In particolare, il mero trasferimento all'estero delle somme provento di truffa, qualora esse non siano state reimpiegate in attività economiche o finanziarie, non costituirebbe reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati ed il ricorso dev'essere, perciò, respinto. 2. Quanto al primo, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale si presenta pienamente osservante delle coordinate tracciate dalla sentenza di legittimità da essa richiamata (Sez. 6, n. 5233 del 02/02/2023, De Siato, Rv. 284110). Quest'ultima, infatti, ha spiegato che la Corte di appello, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, è tenuta a valutare i molteplici profili legati alla gravità del fatto di reato e delle sue conseguenze sul piano sanzionatorio, alla sua rilevanza e concreta incidenza nell'ambito dei rapporti inter- giurisdizionali di cooperazione a livello europeo, all'eventuale connotazione di transnazionalità della condotta e al coinvolgimento di vittime, alla natura e alla consistenza delle relazioni affettive, familiari, di lavoro o di altro tipo che ne caratterizzano la richiesta di esecuzione della pena in Italia, o comunque ad altri elementi suscettibili di apprezzamento, sì da giustificare la valorizzazione della garanzia di un effettivo reinserimento sociale della persona condannata all'estero, nella prospettiva legata all'applicazione territoriale del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, rispetto al quale dev'essere concretamente bilanciato l'interesse punitivo dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso. Ebbene, la Corte d'appello ha preso in considerazione pressoché tutti gli indici significativi dettati da tale pronuncia, operando una valutazione ampiamente ragionevole, e perciò in questa sede - in cui la cognizione della Corte di cassazione è limitata al rilevamento di eventuali violazioni di legge - non sindacabile. 3. Il secondo motivo è anch'esso infondato. Il mandato d'arresto è stato emesso in relazione al delitto di truffa, per cui non vi sono problemi di doppia punibilità. 3 Quel documento, effettivamente, fa riferimento a tre reati, ma nulla impone di ritenere che si tratti di fattispecie incriminatrici di tipo diverso e non, invece, di distinte imputazioni di truffa: basti rilevare che, nella relativa descrizione dei fatti, si parla di varie vendite di veicoli con documenti falsi, ai danni di almeno quarantuno vittime identificate. In ogni caso, il mandato fa espresso riferimento anche a condotte di riciclaggio, descrivendole come «concorso ad operazione d'investimento, dissimulazione o conversione di prodotti di una truffa», anch'esse sicuramente suscettibili di rilievo penale nel nostro ordinamento (in ipotesi, anche a titolo di autoriciclaggio, di trasferimento fraudolento di valori o di illeciti tributari). 4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente a sostenere le spese del giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.