Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 02 7 90 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SU REMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 2075/98 Cron.5783 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Dott. Pasquale PICONE · Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Paolo STILE -- Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 Per diritti INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 26 FEB. 2001 - IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, STARNONIrappresentato e difeso dagli avvocati CG023921 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OD RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell'avvocato MICALI 2000 FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato COMO CLAUDIO, giusta delega in atti;
5448 -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 535/97 del Tribunale di PATTI, depositata il 12/11/97 R.G.N.1307/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito. il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso, inammissibile il secondo motivo. 是 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Patti del 27/3/93 EC CA conveniva in giudizio l'INPS, per la corresponsione in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal 1/5/91, essendo egli affetto da malattie invalidanti, disconosciute dall'Istituto iningiustamente sede amministrativa. Il convenuto contestava la domanda, ma il Pretore, istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica, l'accoglieva. Il Tribunale di Patti, investito in grado di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 20/10 12/11/97, confermava la decisione, precisando che non sussisteva la eccepita litispendenza, perché il precedente giudizio cui faceva. riferimento l'appellante riguardava una diversa e più antica domanda amministrativa, basata su altri presupposti logici e processuali, e che la sentenza nel merito non meritava le cesure mosse: il consulente nominato in secondo grado, infatti, aveva accertato che l'assicurato era affetto da malattie varie che riducevano a meno di un terzo la capacità di guadagno • dell'appellato, rendendolo invalido ai sensi di legge "sin dall'inizio della causa di primo grado"; questo giudizio, che confermava quello del primo consulente, era sorretto da esatte considerazioni medico legali, frutto di attento esame e di indagini strumentali e di laboratorio, e meritava di essere condiviso dal Collegio. L'appello quindi doveva essere rigettato 1 e la sentenza confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su due motivi. Resiste con controricorso l'altra parte. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, erronea e contraddittoria motivazione, che si risolve in violazione dell'art. 1 L. n. 222 del 1984 ed in contrasto fra motivazione e dispositivo (art. 3e5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale dopo avere dichiarato di condividere il parere del CTU, che confermava quello del primo consulente, aveva respinto l'appello; il secondo consulente, però, aveva ritenuto che l'invalidità risaliva al settembre 1993 (e non al maggio 1991, come ritenuto invece dal primo CTU e dal Pretore); l'appello, in base alla motivazione espressa, doveva essere accolto e la decorrenza fissata al settembre 1993. Sussisteva quindi sia il contrasto fra motivazione dispositivo, che il vizio lamentato di insufficienza contraddittorietà di motivazione, che si risolveva in violazione di legge, con la conseguenza che la sentenza doveva essere cassata. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 222/84, nonché difetto assoluto di motivazione (art 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che nell'atto di appello (a pag. 3 e 4) l'INPS aveva eccepito l'insufficienza 2 contributiva al momento della presentazione della domanda ed il perfezionamento della provvista solo nel settembre 1991; l'interessato non aveva fornito la prova di possedere il requisito contributivo sin dall'epoca della domanda amministrativa (maggio 1991) e quindi anche sotto questo profilo la sentenza pretorile doveva essere riformata, non potendo riconoscersi le prestazioni da epoca anteriore all'ottobre 1991. Sul punto la sentenza impugnata nulla aveva detto e quindi anche sotto questo profilo doveva essere cassata. Il ricorso è fondato. Il Tribunale motiva la sua decisione di rigetto dell'appello e conferma dell'impugnata sentenza con un sostanziale richiamo consulenza espletata in secondo grado, ritenuta della "ineccepibile" e meritevole di essere condivisa per le sue "esatte considerazioni medico legali, frutto di attento esame e di indagini strumentali e di laboratorio". Da qui la necessità di esaminare la relazione del consulente al fine di valutare la censura di contraddittorietà di motivazione che si risolverebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, in violazione di legge. In proposito si rileva che il consulente, nominato in secondo grado, ha precisato nella sua relazione che "in seguito alla visita medica espletata in data 29/7/96, agli accertamenti eseguiti ed a quelli da me richiesti” il ricorrente è risultato affetto da una serie di malattie invalidanti, dettagliatamente indicate, "presenti all'epoca della 3 domanda amministrativa e in parte sopraggiunte nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario” e quindi ha concluso che "al periziando compete la pensione di invalidità al lavoro a partire dalla data di inizio della causa di primo grado>" e cioè dal 1993. Condividendo appieno il parere espresso dal proprio consulente, il Tribunale non poteva, senza incorrere in grave ed insanabile contraddizione, concludere per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, che riconosceva la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa del maggio 1991./ Sussiste pertanto il vizio denunciato di contraddittorietà fra motivazione e dispositivo e violazione di legge per essere stata riconosciuta la prestazione in data anteriore al raggiungimento della soglia invalidante e quindi il primo motivo è fondato e va accolto, mentre il secondo risulta assorbito. La sentenza va pertanto cassata e rimessa per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, 8 per le spese, alla Corte di Appello di Messina. anche 4 1 Roma 14 dicembre 2000 IL PRESIDENTECONSIGLIERE ES CANCELLE DC ORE OF be ufuris Depositata in Cancelle 26 FEB. 2001 , O oggl, R T W VOLLABORATORE S I G E ELLERIA R