Sentenza 30 agosto 2002
Massime • 1
Ai fini della determinazione del termine di fase della custodia cautelare a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna - nell'ipotesi in cui il giudice abbia pronunciato "condanne" autonome in relazione ai singoli reati attribuiti ad uno stesso imputato - non si ha riguardo al quantum di pena complessivamente inflitto, ma alla pena irrogata per ognuno dei reati che legittimano il protrarsi della custodia cautelare, in quanto ciascuna sanzione è graduata in proporzione all'entità del fatto accertato. Ne consegue che la durata della custodia cautelare deve essere commisurata con riferimento ad ogni singola pena e ciò, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui siano stati emessi distinti provvedimenti cautelari a carico dello stesso imputato, il quale ha diritto, in tal caso, ad ottenere la scarcerazione per ciascun titolo in relazione al quale siano scaduti i termini di fase.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2002, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. FULGENZI RENATO Presidente
Dott. DI VIRGINIO ADOLFO Consigliere
Dott. ESPOSITO TO "
Dott. DI POPOLO ANGELO "
Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PA TO nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza emessa in data 27/02/2002 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ON Esposito;
Udite le richieste del P.G. Dr. Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore avv. Maio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con istanza diretta alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, PA ON - dopo aver premesso di essere stato condannato dalla Corte di Assise di Locri alla pena di anni 10 di reclusione per il delitto di partecipazione di associazione mafiosa e ad anni 5 di reclusione per i reati in materia di armi ascritti ai capi R1, S1, T1, U1, V1, Z1, A2, B2, C2, con assorbimento del capo R1 in quello V1 (con il vincolo per questi ultimi reati della continuazione e con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 207/91) - chiedeva che venisse dichiarata la perdita di efficacia delle due, distinte, ordinanze custodiali per decorrenza dei termini di fase non essendovi pronuncia di sentenza di secondo grado. Precisava il ricorrente che la pena inflitta, ai fini del computo del termine di fase, doveva computarsi separatamente, per un verso per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., per altro verso per i reati satelliti avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte di Assise di Appello rigettava l'istanza e, nel computare la pena inflitta in sentenza, di cui tenersi conto ai fini della determinazione del termine di fase, operava il cumulo delle pene inflitte sia per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (anni 10), sia per una serie di reati - fine avvinti tra di loro, (e non anche col reato più grave), dal vincolo della continuazione (anni 5), ritenendo pertanto essere il termine pari ad un anno e mesi 6 ai sensi del numero 3 lett. C art. 303 comma 1 c.p.p.. Su istanza dell'imputato il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con provvedimento del 27/02/2002, confermava l'ordinanza impugnata argomentando che nell'art. 303 comma 1, lett. C) c.p.c. si faceva - al fine di determinare il termine di fase - chiaro riferimento alla "condanna inflitta in primo grado", precisando che la stessa consolidata giurisprudenza della Suprema Corte evidenziava come nel caso di condanna per reati tutti avvinti dalla continuazione i termini dovevano essere computati separatamente avuto riguardo al reato principale e ai reati satelliti, e ciò confermava che in tal caso si era stabilita una eccezione che confermava la regola, ossia quella per cui si doveva fare riferimento, in generale, al computo delle pene inflitte con un'unica sentenza. Ne conseguiva che, nel caso di specie, la pena inflitta al PA doveva considerarsi quella complessiva ed unitaria di anni 15 e, pertanto, correttamente, la Corte di Appello aveva quantificato il termine di fase in anni 1 e mesi 6 sicché il detenuto non doveva essere scarcerato.
Avverso tale ordinanza ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato riproponendo le stesse argomentazioni e le stesse eccezioni già sollevate innanzi alla Corte di Assise di Appello prima e al Tribunale del Riesame dopo. Ribadiva che il PA era stato condannato, con sentenza della Corte di Assise di Locri del 19/06/2000, alla pena complessiva, di anni 15 di reclusione. Tale pena veniva scissa tant'è che lo stesso riportava condanne ad anni 10 di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa che aveva un titolo custodiale autonomo rispetto al titolo custodiale relativo ai delitti in materia di armi, sia pure aggravati dall'art. 7 della L. 207/91, per i quali riportava condanna ad anni 5 di reclusione, ritenuti tali ultimi reati avvinti dal nesso della continuazione.
Sottolinea il difensore che si verteva, nel caso di specie, in condanne riportate dal PA per reati distinti, autonomi e con separati titoli custodiali. Richiama in proposito il ricorrente sia la dottrina che la giurisprudenza secondo cui assumeva un ruolo determinante il principio di proporzionalità tra l'entità della pena irrogata e la durata della misura restrittiva. In ragione di tale principio, era esclusa, innanzitutto, la possibilità di tenere conto del "quantum" complessivo di pena - ai fini del calcolo dei termini di fase - nelle ipotesi in cui il Giudice avesse pronunciato condanne autonome per i reati attribuiti allo stesso imputato. Nel caso del PA ciascuna sanzione, anni 10 per l'associazione mafiosa e anni 5 per i reati in materia di armi avvinti dalla continuazione, era graduata in proporzione all'entità del fatto accertato e, di conseguenza, sembrava del tutto ragionevole commisurare la durata della custodia cautelare con riferimento ad ogni singola pena.
Tanto premesso, chiede il ricorrente che la Suprema Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata e disporre la scarcerazione del PA per essere decorsi i termini di fase nel giudizio che lo riguardava.
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Il principio affermato dal Tribunale - secondo cui "è la stessa consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, - che evidenzia come nel caso di condanna per reati tutti avvinti dalla continuazione i termini devono essere computati separatamente avuto riguardo al reato principale e ai reati satelliti, a confermare che, in tal caso, si è stabilita una eccezione che conferma la regola, ossia quella per cui si doveva fare riferimento, in generale, al computo delle pene inflitte con un'unica sentenza" - è del tutto illogico, oltre che manifestamente infondato essendo vero proprio il contrario.
Invero, questa Suprema Corte, a Sezioni Unite (sent. n. 1 del 27/06/1997, imp. Mammoliti, rv. 207939) ha affermato che "ai fini sia dell'art. 303, comma 1, lett. C) c.p.p., sia dell'art. 300, comma 4, stesso codice, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, per alcuni dei quali soltanto (nella specie per i reati satelliti) mantenga efficacia la custodia cautelare, per "condanna" e per "pena inflitta" devono, rispettivamente, intendersi la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e non la condanna e la pena inflitte per l'intero reato continuato, in quanto l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata laddove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della "ratio" del reato continuato". In sostanza, il principio generale è proprio esattamente opposto a quello affermato dal Tribunale: il principio generale è, infatti, quello che in tema di termini della custodia cautelare il riferimento all'entità della condanna va operato in relazione ai singoli reati, ed esso si applica, per il principio del "favor rei" anche all'ipotesi di condanna per reato continuato poiché, diversamente argomentando, il risultato favorevole ottenuto dall'imputato a seguito della ritenuta continuazione, si risolverebbe, in "subiectia materia" in un pregiudizio dal momento che si terrebbe conto, ai fini della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare, della pena complessivamente inflitta. Tale irrazionale principio comporta, innanzitutto, il rischio di ingiustificate disparità di trattamento nei confronti dei soggetto condannati per più reati;
non considera inoltre che il reato continuato non è unica fattispecie ma è la risultante di più episodi criminosi aventi una propria autonomia ed unificati solo per determinati effetti giuridici con particolare riferimento alla commisurazione della pena;
non consente, infine, di dare adeguato rilievo al principio del "favor rei" che rappresenta una costante ineliminabile nella disciplina delle misure cautelari personali. In conclusione, la "questio iuris" se, ai fini di determinare i limiti di fase, a seguito della sentenza di condanna, debba operare un termine unico rapportato all'ammontare complessivo delle pene comminate, oppure vengano in rilievo più termini autonomi in corrispondenza della pena irrogata per ognuno dei reati che legittimano il protrarsi della custodia cautelare, va risolta nel senso che lo assume un ruolo determinante il principio di proporzionalità tra l'entità della sanzione irrogata e la durata della misura restrittiva.
In ragione di tale principio va esclusa innanzitutto la possibilità di tenere conto del "quantum" complessivo di pena - ai fini del calcolo dei termini di fase - nell'ipotesi in cui il giudice abbia pronunciato condanne autonome per i reati attribuiti allo stesso imputato. In questo caso, infatti, ciascuna sanzione è graduata in proporzione all'entità del fatto accertato e di conseguenza la durata della custodia cautelare deve essere commisurata con riferimento ad ogni singola pena, e ciò vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come quella di specie, siano stati emessi distinti provvedimenti cautelari a carico dello stesso imputato, avendo quest'ultimo il diritto, in tal caso, di ottenere la scarcerazione per ciascun titolo in relazione al quale siano scaduti i termini di fase. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio disponendosi la immediata liberazione di PA ON se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, sezione feriale penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la immediata liberazione di PA ON se non detenuto per altra causa. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 30 agosto 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 GENNAIO 2003.