Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11853 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
C.C. 5 E 8 N 9 5 1 A O I / I . 4 Z N R / REPUBBLICA ITALIANA A 6 - A 2 R T B . T . R S U . I L F B . L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G I D A E R . L R T E E D A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T I D S A I N E 3 E R 1 S T E SEZIONE TRIBUTARIA . I N T E A N S A E M Composta dagli Il .mi Sigg.ri Magistrati: AMARI1 1 853/03 11108/99 Dott. Bruno SACCUC Dott. Eugenio Con gliere' Cron. 25735 Dott. Vincenzo Consigliere DI NUBILA Mania Cristina GLANGLA Rep. Consigliere Dott. Vincenzo MARINUCCI Ud. 24/02/03 Dott. Raffaele Cons. Rel. BOTTA ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 64663 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Sta- to, che lo rappresenta e difende per legge;
RB ricorrente
contro
Melchioni S.p.A., in persona dell'Amministratore Dele- gato rag. Franco Viola, elettivamente domiciliata in Ro- ma, viale Giulio Cesare 71, presso l'avv. Oscar Pierot- ti, che, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Giovan Battista Sigurani del Foro di Milano lo rappre- senta e difende giusta delega in atti;
561 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Milano, Sez. 10, n. 61/10/68 del 12 febbraio 1998, depositata il 8 aprile 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Raffae- le Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso presentato il 18 settembre 1992 la società Melchioni S.p.A. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Milano l'avviso notificatole il 20 dicembre 1991 dall'Ufficio IVA di Milano, con il quale veniva rettificata la dichiarazione IVA 1988 con l'accertamento di un maggior debito di imposta di L. 31.403.000, con applicazione dei relativi interessi e con l'irrogazione delle prescritte sanzioni. La società contribuente deduceva di aver presentato in data 27 giugno 1992 istanza integrativa di condono ai sensi dell'art. 50, L. n. 413/1991, chiedendo l'annullamento dell'avviso di rettifica e la dichiarazione di estin- zione del giudizio. La Commissione adita, in accogli- 2 - mento del ricorso, con ordinanza n. 67/6/94 del 19 aprile 1994, depositata il 30 maggio 1994, dichiarava estinto il giudizio ai sensi della L. n. 413/1991. La decisione era appellata dall'Ufficio, sostenendo che nella specie la società contribuente non aveva diritto 50, comma a giovarsi della franchigia di cui all'art. e, quindi, che non sussistevano le 2, L. n. 413/1991 condizioni per l'estinzione del giudizio: l'Ufficio evidenziava che la maggiore imposta accertata 1 L. era superiore al 50% di quella esposta 10.468.000 nella dichiarazione integrativa L. 10.467.500 -, sic- ché l'accertamento doveva ritenersi ammesso. L'appello era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale la quale, con la sentenza in epigrafe, riteneva che con l'art. 57, L. n. 413/1991 il legislatore avesse «voluto che da parte degli Uffici fosse comunque garantito lo RB scopo della legge di ridurre il contenzioso in atto e ritenere definite le controversie anche in presenza delle dichiarazioni integrative di condono formalmente irregolari ma che comunque manifestavano l'intento del contribuente di ritenere definita la controversia>>: nella fattispecie il mancato versamento della minima differenza» di «1000 lire in meno, dovuto all'arroton- damento per difetto delle 500 lire derivanti dal cal- colo del 50% della somma versata per il computo della 3 franchigia» non inficiava «l'intento della società con- tribuente di definire la controversia>>> e non poteva dare adito alla rettifica da parte dell'Ufficio, ex art. 36 bis, D. P.R. n. 600/1973, atteso che l'ammontare della maggiore imposta non supera le L. 20.000». Avverso tale sentenza, con atto notificato il 24 maggio 1999, l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste la società contri- buente con controricorso notificato il 30 giugno 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finan- ziaria denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 51 e 57, comma 1, L. n. 413/1991, in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c., affermando che il giu- dice di merito ha erroneamente ritenuto pertinente alla fattispecie il principio di conservazione stabilito dall'art. 57, comma 1, L. n. 413/1991, il quale opera R testualmente, allorché i contribuenti contestino una dichiarazione integrativa adducendo un errore materiale 0 una violazione delle norme di cui ai Capi I e II del Titolo VI» della legge, mentre nella fattispecie nessu- na di «queste tassative circostanze>> era stata addotta o esisteva in realtà. Il motivo non fondato. L'art. 57, comma 1, L. n. 413/1991 impone che la liquidazione delle dichiarazioni 4 integrative sia effettuata dagli Uffici con attenzione agli effetti che «i contribuenti abbiano inteso conse- guire, tenendo anche conto del principio di conserva- zione degli effetti giuridici degli atti»: questa di- sposizione che costituisce applicazione alla materia tributaria del più generale principio espresso dal- l'art. 1367 C.C. (Cass. n. 7171/2002) obbliga il giu- dice ad accertare che il comportamento dell'Ufficio si sia attenuto ad una ermeneutica dell'atto (nella fatti- specie la dichiarazione integrativa) che ne favorisca l'efficacia, in conformità alla ratio della normativa sul condono, intesa a favorire la definizione delle pendenze tributarie. Ed è quanto ha fatto il giudice di merito. Nella fattispecie era chiaro l'intendimento del contribuente di definire la controversia in applica- RB zione della L. n. 413/1991, giovandosi della possibi- lità offerta dall'art. 50, della medesima legge, pre- la sentando una dichiarazione integrativa che, con franchigia del 50% prevista dalla norma in questione, gli consentisse di "condonare" la maggior imposta ac- certata. Essendo questo lo scopo indubitabilmente per- seguito dal contribuente mediante la presentazione del- integrativa, era icto oculi evidentela dichiarazione che il contribuente stesso era incorso in un errore ma- teriale nel calcolare la maggior imposta da dichiarare, 5 pervenendo alla determinazione di un importo che era inferiore di 500 lire alla franchigia del 50% ricono- sciuta dalla norma tributaria. La «discordanza, imme- diatamente rilevabile dal testo dell'atto, tra l'inten- dimento dell'autore e la sua materiale esteriorizzazio- ne>>>, nella quale consiste, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'errore materiale al quale fa riferimento l'art. 57, comma 1, L. n. 413/1991 (Cass. n. 8874/2002), avrebbe imposto all'Ufficio, in ragione dei principi ermeneutici indicati dal medesimo art. 57 principio di prevalenza dell'intento concreto del contribuente e principio di conservazione degli atti e della stessa ratio della normativa sul condono, di RB considerare definita la controversia, tenuto anche con- to del fatto che la insignificanza dell'errore di cal- colo, davvero minimo, nel quale era incorso il contri- buente, non ne poteva mettere in dubbio la buona fede. Si deve, quindi, ritenere che il giudice di merito ab- bia fatto corretta applicazione delle norme indicate e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato. Sus- sistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese. camera di consiglio del 24 Così deciso in Roma, nella febbraio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Bruno Saccucci ниш аёчша SUPR Dott. Raffaele Botta E T RUBU R O C ENC Ашоев в о IL CANCELLIERE AM SA РИ само -6 AGU 2003 Oggi IL DAMN LUJERE O A I R 6 5 E 8 . A N 9 1 N T O / I - U 4 Z / B B 6 A I 2 . R L . R T L R S T . A I P . . G D B E A A L R I T E D R 1 A I E 3 D S 1 T N . E E A S T N I N M A E S E 7