CASS
Sentenza 10 agosto 2023
Sentenza 10 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/08/2023, n. 34819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34819 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO EY OV nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 19/06/2023 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore, avvocato Giovanni Giuseppe Vinci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 34819 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato la richiesta di dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dalla autorità giudiziaria bulgara in relazione alla sentenza penale del Tribunale di Vratsa n. 260026 in data 15 maggio 2021. (irrevocabile il 9 novembre 2021) di condanna alla pena di anni sei di reclusione per il reato di truffa (artt. 211, 209, 29 del codice penale bulgaro) commesso il 18 agosto 2005. Emerge dal m.a.e, che la condotta di SO è stata la seguente: "in data 12 agosto 2015 nella città di Vratsa, nelle condizioni di una pericolosa recidiva, al fine di procurarsi un vantaggio economico, ha fatto credere a TI GE HO che gli avrebbe consegnato dalla Repubblica italiana alla città di Vratsa due autovetture marca Mercedes, arrecando in questo modo a HO un danno economico in misura totale di 2.600 euro". La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della causa di rifiuto facoltativo della consegna, di cui agli artt. 18-bis, comma 2, e 19, comma 1, lett. b) legge n. 69 del 2005, essendo SO, cittadino bulgaro, radicato da oltre cinque anni in Italia ove ha consolidato gli interessi lavorativi e familiari. La Corte territoriale ha, altresì, riconosciuto in Italia la sentenza del Tribunale di Vratsa, ordinandone l'esecuzione in Italia conformemente al diritto interno, detratto il presofferto (pena residua da scontare pari a 5 anni). La sentenza impugnata ha, infine, ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 733 cod. proc. pen. per il riconoscimento di detta sentenza straniera nello stato italiano. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione SO, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 18 I. 69/2005 e all'art. 10 d. Igs. 161/2010. La Corte territoriale ha ritenuto di potere fondare il proprio giudizio sugli atti inviati dalla Autorità giudiziaria bulgara, per il tramite del Ministero della Giustizia italiano e, nello specifico, su uno stralcio della sentenza condanna, nonché sul mandato di arresto europeo, che, però, non consente di comprendere, ai sensi dell'art. 10 del d. Igs. 161/2010, per quale reato SO è stato realmente condannato, né se, ai sensi della lettera e) del primo comma del suddetto articolo, il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'art. 11. 2 Nella parte motiva della sentenza, la Corte di appello afferma che il mandato di arresto è stato emesso per il reato di truffa, senza però operare una disamina sulla sussistenza degli elementi costitutivi di tale reato, così come espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, lett. v) della legge 69/2005, in quanto nell' estratto della sentenza non vi è alcuna indicazione di tali elementi. Inoltre, dalla lettura del mandato di arresto europeo, alla lettera e), dopo la dicitura ''reati" si riporta, il riferimento sia alla truffa, che alla frode. Nel successivo punto 2 della lettera e) del m.a.e., viene indicato anche il reato di frode," perché, nelle condizioni di una pericolosa recidiva, ha ingannato un'altra persona per ottenere un vantaggio economico per sè stesso". Non è dato comprendere, quindi se SO sia stato condannato per il delitto di truffa, ovvero per un reato di frode, che il nostro ordinamento non riconosce se non in forme e con elementi costitutivi diversi come illecito penale, ma al più come fattispecie di natura civilistica. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art.. 10, comma 5, d. Igs. 161/2010. La Corte territoriale, non avendo avuto modo di esaminare la sentenza per esteso emessa dall'Autorità giudiziaria bulgara, non ha neppure potuto operare la valutazione che il suindicato articolo impone in merito al giudizio sulla durata e natura della pena erogata, e sulla sua compatibilità con quelle previste in Italia per reati simili. La mancanza della sentenza integrale bulgara tradotta in lingua italiana ha impedito alla Corte di appello di operare quelle valutazioni necessarie per pronunciare correttamente il riconoscimento della sentenza penale di condanna straniera. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 2.0ccorre premettere che, sulla base dei principi affermati da questa Suprema Corte con riferimento all'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia (ex multis. Sez. 6, n. 29865 del 26/10/2020, Rapa Parashiva, Rv. 279957; Sez. 6, n. 8439 del 16/02/2018, Ciociu, Rv. 272379; Sez. 6, n. 15245 del 14/05/2020, Ispas, Rv. 278877) - principi che, devono ritenersi applicabili, nel caso di specie, anche nei confronti del cittadino di uno Stato terzo richiesto in consegna dalle autorità di altro Stato membro dell'Unione europea - la Corte d'appello che rifiuta la consegna ai sensi dell'art. 18-bis, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, è 3 tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 e, quindi, a verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana. 2.1. La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate prevede che gli Stati aderenti possano optare per uno dei due regimi indicati nell'art. 9 della stessa per dare esecuzione alla sentenza di condanna straniera: quello della "conversione" della condanna, che implica una autonoma sostituzione (se pur con alcuni limiti indicati all'art. 11) della sanzione inflitta con altra prevista dallo Stato di esecuzione per lo stesso reato;
ovvero quello della "continuazione" della condanna, in base al quale lo Stato d'esecuzione è vincolato (salve, anche in tal caso, talune eccezioni indicate all'art. 10) dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla sentenza straniera. Lo Stato italiano, in sede di ratifica della Convenzione, ha dichiarato di applicare il secondo dei descritti regimi. L'art. 3 della legge 3 luglio 1989, n. 257 di esecuzione della suddetta Convenzione stabilisce infatti che, "nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della Convenzione" e che solo nel caso in cui l'entità della pena non sia stabilita nella sentenza straniera, "la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale". Pertanto, a differenza di quanto dispone il codice di rito all'art. 735 cod. proc. pen. (la cui applicazione è, ex art. 696, comma 3, cod. proc. pen., condizionata al presupposto che manchino o non dispongano diversamente le convenzioni in vigore per lo Stato), il giudice non deve "convertire" la pena inflitta dal giudice straniero, ma deve semplicemente recepirla, fatti salvi i limiti indicati dall'art. 10 della citata Convenzione che possono giustificare un circoscritto "adattamento" della sanzione stessa (Sez. 6, n. 21955 del 04/05/2006, Farina, Rv. 234739; Sez. 5, n. 3597 del 15/11/1993, Di Carlo, Rv. 197022). Ne consegue che la tesi del ricorrente è, all'evidenza, fondata. 2.2. E' opportuno precisare al riguardo che l'adattamento della pena, previsto dal citato art. 10 della Convezione, presuppone in ogni caso l'ipotesi estrema - invocata nel caso in esame - in cui la continuazione della pena non sia giuridicamente possibile in quanto la natura o la durata della sanzione inflitta dallo Stato di condanna si presentino incompatibili con la legislazione di quest'ultimo: in tal caso, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per "reati della stessa natura"; quanto alla natura, tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire;
in ogni caso, essa non può aggravare, per sua natura o durata, la 4 sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione. Quindi il presupposto perché si faccia luogo all'adattamento della pena in quella prevista dalla legge dello Stato di esecuzione "per reati della stessa natura" è pur sempre che la sanzione inflitta dallo Stato di condanna sia "incompatibile" per durata e natura con la legislazione dello Stato di esecuzione. Come ha già affermato questa Corte, si tratta di "una g -iglia a maglie ben definite e strette" (Sez. 6, n. 21955 del 04/05/2006, Farina, Rv. 234739), che se da un lato non consente di far rilevare la diversità dei limiti edittali rispettivamente previsti per il fatto-reato dalle due legislazioni (in tal senso si è pronunciata la citata sentenza), dall'altro richiede soltanto che la pena inflitta non sia diversa per natura o più lunga di quella edittale prevista dallo Stato di esecuzione per lo stesso reato, dovendo in caso contrario essere adattata con quella "equivalente più vicina" a quella prevista dalla legge dello Stato di condanna, purché non più grave o lunga (in tal senso si è espressa la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 11 del 21 giugno 1984 sull'applicazione della citata Convenzione). 2.3.Di tale quadro di principi, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto applicazione, poiché, da un lato, non ha effettuato le verifiche previste dall'art. 13 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, non avendo richiesto il testo integrale della sentenza bulgara, ed ha conseguentemente provveduto alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. cit., in modo erroneo, omettendo di considerare il profilo attinenti alla incidenza sulla pena della recidiva (primo motivo). Inoltre, SO è stato condannato in Bulgaria alla reclusione di sei anni per il reato di truffa, riportando una pena di gran lunga superiore al massimo previsto in Italia, e cioè tre anni per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. La Corte di appello, in sede di giudizio di adattamento, non ha provveduto, come avrebbe invece dovuto, alla riduzione della pena (secondo motivo). 3.Ne discende, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in dispositivo indicata, perchè effettui le verifiche previste dall'art. 13 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, e proceda a un nuovo giudizio in ordine alla rideterminazione della pena, che dovrà eliminare i vizi su rilevati uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. 5
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso 1'8 agosto 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore, avvocato Giovanni Giuseppe Vinci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 34819 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato la richiesta di dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dalla autorità giudiziaria bulgara in relazione alla sentenza penale del Tribunale di Vratsa n. 260026 in data 15 maggio 2021. (irrevocabile il 9 novembre 2021) di condanna alla pena di anni sei di reclusione per il reato di truffa (artt. 211, 209, 29 del codice penale bulgaro) commesso il 18 agosto 2005. Emerge dal m.a.e, che la condotta di SO è stata la seguente: "in data 12 agosto 2015 nella città di Vratsa, nelle condizioni di una pericolosa recidiva, al fine di procurarsi un vantaggio economico, ha fatto credere a TI GE HO che gli avrebbe consegnato dalla Repubblica italiana alla città di Vratsa due autovetture marca Mercedes, arrecando in questo modo a HO un danno economico in misura totale di 2.600 euro". La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della causa di rifiuto facoltativo della consegna, di cui agli artt. 18-bis, comma 2, e 19, comma 1, lett. b) legge n. 69 del 2005, essendo SO, cittadino bulgaro, radicato da oltre cinque anni in Italia ove ha consolidato gli interessi lavorativi e familiari. La Corte territoriale ha, altresì, riconosciuto in Italia la sentenza del Tribunale di Vratsa, ordinandone l'esecuzione in Italia conformemente al diritto interno, detratto il presofferto (pena residua da scontare pari a 5 anni). La sentenza impugnata ha, infine, ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 733 cod. proc. pen. per il riconoscimento di detta sentenza straniera nello stato italiano. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione SO, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 6 e 18 I. 69/2005 e all'art. 10 d. Igs. 161/2010. La Corte territoriale ha ritenuto di potere fondare il proprio giudizio sugli atti inviati dalla Autorità giudiziaria bulgara, per il tramite del Ministero della Giustizia italiano e, nello specifico, su uno stralcio della sentenza condanna, nonché sul mandato di arresto europeo, che, però, non consente di comprendere, ai sensi dell'art. 10 del d. Igs. 161/2010, per quale reato SO è stato realmente condannato, né se, ai sensi della lettera e) del primo comma del suddetto articolo, il fatto è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'art. 11. 2 Nella parte motiva della sentenza, la Corte di appello afferma che il mandato di arresto è stato emesso per il reato di truffa, senza però operare una disamina sulla sussistenza degli elementi costitutivi di tale reato, così come espressamente previsto dall'art. 8, comma 1, lett. v) della legge 69/2005, in quanto nell' estratto della sentenza non vi è alcuna indicazione di tali elementi. Inoltre, dalla lettura del mandato di arresto europeo, alla lettera e), dopo la dicitura ''reati" si riporta, il riferimento sia alla truffa, che alla frode. Nel successivo punto 2 della lettera e) del m.a.e., viene indicato anche il reato di frode," perché, nelle condizioni di una pericolosa recidiva, ha ingannato un'altra persona per ottenere un vantaggio economico per sè stesso". Non è dato comprendere, quindi se SO sia stato condannato per il delitto di truffa, ovvero per un reato di frode, che il nostro ordinamento non riconosce se non in forme e con elementi costitutivi diversi come illecito penale, ma al più come fattispecie di natura civilistica. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art.. 10, comma 5, d. Igs. 161/2010. La Corte territoriale, non avendo avuto modo di esaminare la sentenza per esteso emessa dall'Autorità giudiziaria bulgara, non ha neppure potuto operare la valutazione che il suindicato articolo impone in merito al giudizio sulla durata e natura della pena erogata, e sulla sua compatibilità con quelle previste in Italia per reati simili. La mancanza della sentenza integrale bulgara tradotta in lingua italiana ha impedito alla Corte di appello di operare quelle valutazioni necessarie per pronunciare correttamente il riconoscimento della sentenza penale di condanna straniera. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 2.0ccorre premettere che, sulla base dei principi affermati da questa Suprema Corte con riferimento all'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia (ex multis. Sez. 6, n. 29865 del 26/10/2020, Rapa Parashiva, Rv. 279957; Sez. 6, n. 8439 del 16/02/2018, Ciociu, Rv. 272379; Sez. 6, n. 15245 del 14/05/2020, Ispas, Rv. 278877) - principi che, devono ritenersi applicabili, nel caso di specie, anche nei confronti del cittadino di uno Stato terzo richiesto in consegna dalle autorità di altro Stato membro dell'Unione europea - la Corte d'appello che rifiuta la consegna ai sensi dell'art. 18-bis, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, è 3 tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 e, quindi, a verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana. 2.1. La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate prevede che gli Stati aderenti possano optare per uno dei due regimi indicati nell'art. 9 della stessa per dare esecuzione alla sentenza di condanna straniera: quello della "conversione" della condanna, che implica una autonoma sostituzione (se pur con alcuni limiti indicati all'art. 11) della sanzione inflitta con altra prevista dallo Stato di esecuzione per lo stesso reato;
ovvero quello della "continuazione" della condanna, in base al quale lo Stato d'esecuzione è vincolato (salve, anche in tal caso, talune eccezioni indicate all'art. 10) dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla sentenza straniera. Lo Stato italiano, in sede di ratifica della Convenzione, ha dichiarato di applicare il secondo dei descritti regimi. L'art. 3 della legge 3 luglio 1989, n. 257 di esecuzione della suddetta Convenzione stabilisce infatti che, "nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della Convenzione" e che solo nel caso in cui l'entità della pena non sia stabilita nella sentenza straniera, "la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale". Pertanto, a differenza di quanto dispone il codice di rito all'art. 735 cod. proc. pen. (la cui applicazione è, ex art. 696, comma 3, cod. proc. pen., condizionata al presupposto che manchino o non dispongano diversamente le convenzioni in vigore per lo Stato), il giudice non deve "convertire" la pena inflitta dal giudice straniero, ma deve semplicemente recepirla, fatti salvi i limiti indicati dall'art. 10 della citata Convenzione che possono giustificare un circoscritto "adattamento" della sanzione stessa (Sez. 6, n. 21955 del 04/05/2006, Farina, Rv. 234739; Sez. 5, n. 3597 del 15/11/1993, Di Carlo, Rv. 197022). Ne consegue che la tesi del ricorrente è, all'evidenza, fondata. 2.2. E' opportuno precisare al riguardo che l'adattamento della pena, previsto dal citato art. 10 della Convezione, presuppone in ogni caso l'ipotesi estrema - invocata nel caso in esame - in cui la continuazione della pena non sia giuridicamente possibile in quanto la natura o la durata della sanzione inflitta dallo Stato di condanna si presentino incompatibili con la legislazione di quest'ultimo: in tal caso, lo Stato di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per "reati della stessa natura"; quanto alla natura, tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire;
in ogni caso, essa non può aggravare, per sua natura o durata, la 4 sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato d'esecuzione. Quindi il presupposto perché si faccia luogo all'adattamento della pena in quella prevista dalla legge dello Stato di esecuzione "per reati della stessa natura" è pur sempre che la sanzione inflitta dallo Stato di condanna sia "incompatibile" per durata e natura con la legislazione dello Stato di esecuzione. Come ha già affermato questa Corte, si tratta di "una g -iglia a maglie ben definite e strette" (Sez. 6, n. 21955 del 04/05/2006, Farina, Rv. 234739), che se da un lato non consente di far rilevare la diversità dei limiti edittali rispettivamente previsti per il fatto-reato dalle due legislazioni (in tal senso si è pronunciata la citata sentenza), dall'altro richiede soltanto che la pena inflitta non sia diversa per natura o più lunga di quella edittale prevista dallo Stato di esecuzione per lo stesso reato, dovendo in caso contrario essere adattata con quella "equivalente più vicina" a quella prevista dalla legge dello Stato di condanna, purché non più grave o lunga (in tal senso si è espressa la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 11 del 21 giugno 1984 sull'applicazione della citata Convenzione). 2.3.Di tale quadro di principi, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto applicazione, poiché, da un lato, non ha effettuato le verifiche previste dall'art. 13 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, non avendo richiesto il testo integrale della sentenza bulgara, ed ha conseguentemente provveduto alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. cit., in modo erroneo, omettendo di considerare il profilo attinenti alla incidenza sulla pena della recidiva (primo motivo). Inoltre, SO è stato condannato in Bulgaria alla reclusione di sei anni per il reato di truffa, riportando una pena di gran lunga superiore al massimo previsto in Italia, e cioè tre anni per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. La Corte di appello, in sede di giudizio di adattamento, non ha provveduto, come avrebbe invece dovuto, alla riduzione della pena (secondo motivo). 3.Ne discende, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in dispositivo indicata, perchè effettui le verifiche previste dall'art. 13 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, e proceda a un nuovo giudizio in ordine alla rideterminazione della pena, che dovrà eliminare i vizi su rilevati uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. 5
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso 1'8 agosto 2023