Sentenza 4 novembre 2022
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 599-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, 25 e 76 Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio del collegio che abbia disatteso la richiesta di concordato sulla pena in appello, trattandosi di pronuncia incidentale adottata nella medesima fase processuale, non anticipatoria della decisione conclusiva e ragionevolmente affidata al medesimo giudice per esigenze di continuità e globalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2022, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
Testo completo
02180-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1585 - Presidente - Sent. n. sez. Angelo Capozzi - UP 04/11/2022 - Relatore - Ersilia Calvanese R.G.N. 26251/2022 Ercole Aprile Debora Tripiccione Ombretta Di Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SA ON, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine del 7 novembre 2019 che aveva condannato l'imputato ON SA per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver in concorso con altri detenuto a fini di spaccio 3 chili di hashish, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e 10.000 euro di multa. In particolare, la Corte di appello rigettava la richiesta concordata tra le parti di applicazione di pena e, in prosieguo, riteneva manifestamente infondata la questione prospettata dalla difesa di illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 599- bis cod. proc. pen. quanto alla mancata previsione della incompatibilità del collegio a decidere dopo aver rigettato la richiesta di concordato sulla pena.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 34 cod. proc. pen., 24, 25 e 76 Cost.: assenza di motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata;
riproposizione della medesima questione in sede di legittimità. La Corte di appello, con motivazione apparente, ha ritenuto manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa della incompatibilità a partecipare al giudizio di impugnazione del Collegio che abbia disatteso la richiesta di pena congiuntamente proposta. In particolare, si è adagiata sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 448 del 1995, non avvedendosi che si verteva su questione proposta sulla base di diversi parametri costituzionali (in quel caso l'art. 3 Cost., nel presente caso gli artt. 24, 25 e 76 Cost.). Si evidenzia che la Corte di appello si è pronunciata sulla congruità della pena così anticipando l'intendimento definitorio;
che la questione è rilevante e non manifestamente infondata. Invero, la precedente pronuncia della Corte costituzionale, oltre a basarsi su parametri costituzionali diversi, era stata emessa prima della evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull'art. 34 cod. proc. pen. (che si espone attraverso le svariate pronunce che si sono succedute sul tema), che ha portato a ravvisare l'incompatibilità del giudice tutte le volte in cui sia entrato nel merito della questione in una fase ex ante rispetto al procedimento. Nel caso in esame, la Corte di appello, ritirandosi in camera di consiglio per decidere sul concordato proposto dalle parti e quindi sulla rinuncia ai motivi in punto di responsabilità e sulla adeguatezza del trattamento sanzionatorio proposto, ha fondato patologicamente un preconcetto sul merito del giudizio in una fase che precede fisiologicamente la sede orale che caratterizza il giudizio di appello, che è finito per divenire un'udienza di facciata a scapito della imparzialità del giudice e del diritto di difesa.
2.2. Violazione dell'art. 43 per la mancata disamina del dolo. La motivazione sul punto è priva di pregio in quanto il ricorrente si è dichiarato estraneo ai fatti (gli altri correi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere). La violazione dell'art. 43 cod. pen. non può coinvolgere la disamina del compendio probatorio in atti (non vi sono elementi per desumere 'elemento 2 soggettivo e il coimputato HA giudicato separatamente ha ammesso la riconducibilità solo a sé stesso dello stupefacente).
2.3. Vizio di motivazione quanto alla derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità con conseguente mancata concessione del beneficio sospensivo. La Corte di appello non si è pronunciata sulla diversa qualificazione del fatto, pur contenuta nella ipotesi concordata con il P.M. e nei motivi di appello, ma soltanto sulla congruità della pena.
2.4. Mancanza di motivazione sul motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche. Il diniego sul punto è lacunoso e non condivisibile.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale (la richiesta della difesa è pervenuta via pec il 14 ottobre 2022 quindi tardivamente rispetto al termine di 25 giorni liberi prima dell'udienza), il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte costituzionale ha più volte affermato che, per la ricorrenza di un'ipotesi di incompatibilità del giudice, occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in "fasi diverse" del procedimento e non nel corso della medesima fase (cfr. ex multis ordinanze n. 123 del 2004, n. 370 del 2000 e n. 232 del 1999; sentenza n. 131 del 1996). Proprio con le citate pronunce è stata affrontata dalla Corte costituzionale, nel senso della manifesta infondatezza, la questione dell'incompatibilità del giudicante che, prima dell'apertura del dibattimento, aveva rigettato la richiesta di rito speciale (cfr. ord. n. 123 del 2004). Come ha osservato di recente la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 64 del 2022), la giurisprudenza costituzionale, è costante, a partire almeno dal 1996, nel ritenere del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi intese - come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva -, resti, in ogni caso, preservata l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che 3 implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (ex plurimis, Corte cost. n. 7 del 2022, n. 66 del 2019, n. 18 del 2017, n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999). In questi casi, «il provvedimento non costituisce anticipazione di un giudizio che deve essere instaurato, ma, al contrario, si inserisce nel giudizio del quale il giudice è già correttamente investito senza che ne possa essere spogliato: anzi è la competenza ad adottare il provvedimento dal quale si vorrebbe far derivare l'incompatibilità che presuppone la competenza per il giudizio di merito e si giustifica in ragione di essa» (sentenza n. 177 del 1996). Pertanto, stante la manifesta infondatezza della questione, è irrilevante la motivazione sul punto della Corte di appello (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
3. Il motivo sul dolo è declinato in modo inammissibile. Il ricorrente da un lato pretende dalla Corte di legittimità la lettura del compendio probatorio (notoriamente non consentita a fronte della denuncia del vizio di violazione di legge "sostanziale") e dall'altro non si confronta, se non in termini generici e meramente confutativi, con il ragionamento probatorio della Corte di appello, che muovendo dalla tesi difensiva riproposta con l'appello (estraneità al trasporto della droga presente a sua insaputa sull'auto), ha dimostrato come tale versione fosse insostenibile alla luce dei dati oggettivi emersi dai fatti (segnatamente l'inverosimiglianza del racconto dell'occasionale passaggio dato ai due coimputati, di cui soltanto uno conosciuto, anche se solo di vista, per una trasferta di oltre 90 minuti, era confortata dalla tempistica dell'operazione, non collimante con le risultanze documentali, e dalle dichiarazioni della fidanzata del ricorrente, quanto all'inconsueto comportamento tenuto dal predetto il pomeriggio dei fatti, rendendosi irreperibile alle numerose chiamate telefoniche fatte). La Corte di appello ha inoltre rilevato che alcun valore poteva essere attribuita alla lettera manoscritta del coimputato che scagionava il ricorrente, poste che dall'ammissione fatta dallo stesso imputato il contenuto della lettera era stato "concordato" con i coimputati.
4. In ordine alla diversa qualificazione del fatto, va premesso che nessuno specifico motivo di appello era stato avanzato sul punto e neppure le conclusioni formulate in calce all'atto di appello avevano ad oggetto tale questione, che era stata tra l'altro affrontata dal primo giudice a pag. 7 della sentenza (evidenziando 4 come risultasse significativo della offensività del fatto il dato ponderale, trattandosi di quantitativo pari a svariate migliaia di dosi). La circostanza che la richiesta della diversa qualificazione del fatto fosse contenuta nel concordato non imponeva alla Corte territoriale, se non ai fini del rigetto della richiesta, di pronunciarsi su tale tema. In ogni caso, proprio il ragionamento sulla dosimetria della pena, confermata in appello, dimostra come il Collegio abbia escluso implicitamente la configurabilità del fatto nell'ipotesi lieve, evidenziando il ruolo tenuto nella vicenda dal ricorrente e il cospicuo carico di droga trasportato che non giustificavano il minimo della pena nella cornice dell'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Quanto alle attenuanti generiche, il motivo è formulato in termini meramente oppositivi e generici. La Corte di appello, oltre a non rilevare aspetti di "positiva" considerazione (in questa sede neppure indicati), ha posto in evidenza quelli "negativi", in ordine ai quali le censure difensive si limitano a generiche eccezioni non correlate all'effettiva motivazione, che risulta tutt'altro che "vuota" o lacunosa.
6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che
non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2022. Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Capozzithe Ersilia Calvanese -> Depositato in Cancelleria 19 GEN 2023 A EM oggi, GIUDIZIARIOHEF DE FUNZIONARIO & GILDIZIARIO Giuseppina Cirimele 50