Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, affinché un evento lesivo possa configurarsi come "causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. 3 giugno 1965, n. 1124 per l'indennizzabilità, è sufficiente che la lesione si verifichi in un brevissimo arco temporale a seguito dell'atto lavorativo, mentre non è necessario che questo sia costituito da uno sforzo, potendo avere intensità e peso non maggiori di ciò che è normalmente necessario per lo svolgimento del lavoro, ed in tal modo esaurirsi anche in un'azione che non esuli dalle condizioni abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto. Si esige, altresì che tra attività lavorativa e lesione sussista non solo connessione causale ( per cui la prima, pur estesa ad attività preliminari o propedeutiche, determina la seconda), bensì una contiguità nel tempo e nello spazio, normativamente espressa con il riferimento alla occasione di lavoro.(Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di seconde cure che, in difformità dalla sentenza di primo grado, aveva escluso che l'ernia del disco da cui era affetto il dipendente fosse indennizzabile non essendo il prodotto di uno sforzo particolare compiuto nel tentativo di recuperare una bobina di peso rilevante sfuggitagli di mano, ma di un consuetudinario atto di forza abituale sovrappostosi ad una pregressa morbosità latente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12476 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALTER DE CESARE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/99 del Tribunale di TERAMO, depositata il 02/08/99 - R.G.N. 2005/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DE FERRÀ per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 novembre 1996 l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Teramo, in accoglimento della domanda proposta da ER BO, aveva condannato l'Istituto al pagamento della rendita nella misura dell'11%, per infortunio sul lavoro.
Il Tribunale, a seguito d'un nuovo parere tecnico d'ufficio, accogliendo l'appello, respinse la domanda del BO. Afferma il Tribunale che, secondo il consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado, l'ernia del disco, causa dell'inammissibilità del BO non è il prodotto d'un unico trauma, bensì d'una degenerazione del disco, su cui si sovrappone un fatto concausale costituito da sforzo insolito, ovvero un fatto occasionale, costituito da un consuetudinario atto di forza e rivelatore d'una pregressa morbosità latente.
Condividendo questo parere (in quanto risultato di obiettive e meditate considerazioni medico - legali), il Tribunale ritiene che, nel contrasto fra la ricostruzione recata dalla risposta al questionario I.N.A.I.L., fornita nell'immediatezza dei fatti (secondo cui l'evento si era verificato nel corso d'un abituale atto lavorativo, senza perdita dell'equilibrio e senza movimenti bruschi incoordinati o scomposti) e la ricostruzione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio (secondo cui l'evento si era verificato mentre il BO compiva uno sforzo nel tentativo di riprendere una bobina del peso di 50 - 60 Kg che gli era sfuggita di mano), sia attendibile la prima. Da ciò deduce che, poiché l'attività lavorativa non aveva dato luogo ad uno sforzo, era da escludersi l'infortunio sul lavoro.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre ER BO, percorrendo le linee d'un unico motivo;
L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 74, 77 e 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene su un piano generale che:
1. è erroneo ritenere che lo svolgimento d'una normale attività lavorativa, pur priva dei caratteri di abnormità ed eccezionalità, non possa essere causa di infortunio sul lavoro;
2. è erroneo ritenere che la preesistenza di condizioni morbose escluda il rapporto di causalità fra l'atto lavorativa e l'evento;
3. è erroneo dare rilievo esclusivo al questionario predisposto dall'I.N.A.I.L, ove non era prevista l'eventualità che un peso di rilevante entità sfugga dalle mani del lavoratore.
Sullo specifico piano della controversia, poi, il Tribunale non aveva dato rilievo alcuno alla consulenza tecnica di parte, con cui si riferiva che, attraverso ricerche scientifiche, era stato accertato che un uomo in stazione eretta, il quale solleva un peso di 50 Kg con il tronco inclinato, subisce uno stress di 1.300 Kg sui dischi lombari.
Il ricorso è fondato. È da premettere che nell'infortunio sul lavoro, la connessione fra atto lavorativo ed evento, anche per il principio di equivalenza delle cause (art. 41 cod. pen.), non è esclusa dal contributo causale di preesistenti condizioni patologiche che abbiano contribuito, anche in forma indiretta e remota, alla produzione dell'evento, ne' dal fatto che la causa violenta abbia poi fornito solo una minima accelerazione al corso di queste preesistenti condizioni (e plurimis, Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196). D'altro canto, nell'ambito dell'infortunio, "l'attività lavorativa è ciò che determina la lesione, la quale a sua volta determina l'evento (morte od inabilità). E la violenza (brusca rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore: Cass. 14 maggio 1994 n. 4736), non è attributo dell'atto lavorativo, bensì della lesione, ed è costituita dal brevissimo arco temporale con cui la lesione si verifica" (Cass. 26 ottobre 2000 n. 14085, Cass. 23 ottobre 2000 n. 13954). Specificando questo principio, è da affermare questo ulteriore principio.
"Poiché la violenza non è attributo dell'atto lavorativo, questo può avere intensità e peso non maggiori di ciò che è normalmente necessario per lo svolgimento del lavoro, ed in tal modo esaurirsi anche in un'azione che non esuli dalle condizioni abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto;
e, in particolare, non è necessario che esso sia costituito da uno sforzo, essendo sufficiente che la lesione si verifichi in un brevissimo arco di tempo sale a seguito dell'atto lavorativo. Nel contempo, si esige che fra attività lavorativa e lesione sussista non solo una connessione causale (per cui la prima, pur estesa ad attività preliminari o propedeutiche, determina la seconda), bensì una contiguità nel tempo e nello spazio, normativamente espressa con l'occasione di lavoro: una connessione occasionale che non solo non esclude l'infortunio, bensì è il necessario presupposto per la relativa configurabilità". Escludendo l'esistenza dell'infortunio sul lavoro per il fatto che l'evento era stato determinato non da uno sforzo bensì da un normale atto lavorativo, e per il fatto che questo atto aveva svolto solo il ruolo di fattore occasionale ed aveva agito su una preesistente patologia, il Tribunale non ha applicato questi principi.
Il ricorso deve essere accolto;
e la sentenza deve essere cassata;
con rinvio a contiguo giudice di merito, che, applicando gli indicati principi, provvedere anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003