Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12476
CASS
Sentenza 25 agosto 2003

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Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, affinché un evento lesivo possa configurarsi come "causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. 3 giugno 1965, n. 1124 per l'indennizzabilità, è sufficiente che la lesione si verifichi in un brevissimo arco temporale a seguito dell'atto lavorativo, mentre non è necessario che questo sia costituito da uno sforzo, potendo avere intensità e peso non maggiori di ciò che è normalmente necessario per lo svolgimento del lavoro, ed in tal modo esaurirsi anche in un'azione che non esuli dalle condizioni abituali e tipiche delle mansioni alle quali il lavoratore è addetto. Si esige, altresì che tra attività lavorativa e lesione sussista non solo connessione causale ( per cui la prima, pur estesa ad attività preliminari o propedeutiche, determina la seconda), bensì una contiguità nel tempo e nello spazio, normativamente espressa con il riferimento alla occasione di lavoro.(Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di seconde cure che, in difformità dalla sentenza di primo grado, aveva escluso che l'ernia del disco da cui era affetto il dipendente fosse indennizzabile non essendo il prodotto di uno sforzo particolare compiuto nel tentativo di recuperare una bobina di peso rilevante sfuggitagli di mano, ma di un consuetudinario atto di forza abituale sovrappostosi ad una pregressa morbosità latente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12476
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12476
    Data del deposito : 25 agosto 2003

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