Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2025, n. 37786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37786 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
37786-25
Composta da:
MICHELE ROMANO AN NZ EGLE PILLA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
In caso diione del precente provvedimento omettere le generalità o laltri dati identificativi, e norma dell'art. 52 cigs. 196/03 in quanto: [disposto d'ufficio richiestui parte Imposte dalla legge
- Presidente-
MA EN EL
IE CO
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RI nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 1013/2025 UP - 26/09/2025 R.G.N. 20558/2025
avverso la sentenza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di RIETI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IE CO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, attesa la fondatezza del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 dicembre 2024, il Tribunale di Rieti ha confermato il provvedimento con cui il Giudice di pace ha ritenuto TE LI responsabile dei delitti di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., condannandolo alla pena di euro 800 di multa e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge in relazione all'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale disposto la trattazione orale del procedimento nonostante l'istanza, tempestivamente inviata dalla difesa a mezzo p.e.c. in data 16 settembre 2024 in seguito alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza il 3 settembre 2024. Si lamenta, pertanto, la violazione del diritto di difesa dell'imputato.
2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento, per avere i giudici di merito trascurato <<gli indizi di divergenza della versione della parte civile». In particolare, si osserva che la deposizione dell'unico teste oculare contrasta del tutto con la versione offerta dalla persona offesa, oltre che con quella dell'imputato, illogicamente minimizzata. Risultano pertanto violati i principi posti da Sezioni Unite «Bell'arte» e da giurisprudenza successiva in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile. Inoltre, si contestano le ordinanze con cui il giudice di pace ha rigettato, ex art. 493 del codice di rito, la richiesta di esame dei testi a discarico indicati nella lista presentata dalla difesa. Anche il provvedimento impugnato è adottato in violazione di legge nella parte dedicata all'esame di tale questione preliminare, perché omette di considerare che la lista testimoniale conteneva anche la richiesta di autorizzazione alla citazione, con implicita richiesta di ammissione, che non era necessario reiterare in fase di costituzione delle parti.
2.3 Col terzo e quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen, alla circostanza attenuante della provocazione, e all'art. 131-bis cod. pen., erroneamente ritenuta non applicabile.
2.4 Col quinto motivo, si lamenta violazione dell'art. 538 del codice di rito, e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili.
3. Sono pervenute le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, attesa la fondatezza del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato e assorbe le altre doglianze.
2. Va innanzitutto ricordato che, con riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che per risolvere la relativa questione può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, [...], non mass. sul punto). Eseguito tale accertamento, nei limiti strettamente necessari alla soluzione della questione sollevata dalla difesa, emerge che le circostanze allegate dalla difesa nel ricorso in cassazione corrispondono all'effettivo svolgimento della procedura. Risulta, infatti, che la difesa inviava istanza di trattazione orale, con p.e.c. del 16 settembre 2024: detta istanza era tempestivamente proposta, posto che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza è datata 3 settembre 2024. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, è evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale nel negare al difensore l'oralità (cfr. Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, [...], Rv. 287370 - 01: «in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.». Cfr. anche, argomentando a contrario, Sez. 5, n. 34695 del 11/07/2024, [...], Rv. 286932 01: «in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è legittimo lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in cui il difensore dell'imputato abbia formulato richiesta di trattazione orale con l'atto di appello, senza aver altresì trasmesso, a mezzo PEC, apposita istanza alla cancelleria della Corte di appello, non profilandosi alcuna nullità della conseguente sentenza per lesione del diritto di difesa»). Si osserva infine, per completezza, che l'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla I. n. 176 del 2020, prorogato dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 ulteriormente modificato, ha stabilito che il giudizio di appello si svolge per iscritto a meno che una parte formuli richiesta di trattazione
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orale nei modi e nei termini previsti. Nel caso in cui, nonostante l'istanza indicata, l'udienza si celebri con trattazione scritta, la giurisprudenza di legittimità ha assunto due diversi orientamenti circa la nullità che si produce ritenendo o che sia una nullità di carattere generale a regime intermedio, da eccepire ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, [...]), o che sia una nullità assoluta ed insanabile per violazione del diritto al contraddittorio (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, [...]). Questo Collegio ritiene di preferire detto secondo orientamento, ribadendo che nel giudizio cartolare di appello, celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta ed insanabile nei termini di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, [...]; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, [...]; Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, [...]).
3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che sentenza impugnata vada annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Rieti. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rieti. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 26/09/2025 Il consigliere estensore Daniela Bifulco 83f16
Il presidente Michele Romano
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise
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