Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8412 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' INN ED POPOLO ITALIANO841 2/ 0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE S R MA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 13317/99 .19265 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Ud. 06/04/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T E NZ A sul ricorso proposto da: LA SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI (SITA) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato COLAPINTO pocure rotarile che lo rappresenta e difende, giusta delega in CARLO, atti;
- ricorrente
contro
LL GI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato 2001 VINCENZO LAURITA, giusta delega in atti;
1670 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 766/98 del Tribunale di POTENZA, depositata il 14/07/98 R.G.N. 925/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato BIONDO per delega COLAPINTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del prino e terzo motivo, inammissibilità del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Potenza MO GI, premesso di essere dipendente della Società Italiana Trasporti Automobilistici (S.I.T.A.) s.p.a., società che aveva in affidamento dal Comune il servizio automobilistico urbano ed extraurbano trasporto passeggeri, e di aver lavorato nel settimo giorno consecutivo a causa dello spostamento del riposo settimanale, senza aver percepito alcuna maggiorazione sulla retribuzione, chiedeva la condanna della convenuta società al pagamento della somma di lire 7.557.544 a titolo di maggiorazione per il lavoro festivo e di risarcimento del danno per il differimento del normale giorno di riposo settimanale. Il Pretore, con sentenza del 28 aprile 1994, accoglieva la domanda nei limiti della somma di lire 5.885.308. La S.I.T.A. proponeva appello che il Tribunale di Potenza, con sentenza in data 14 luglio 1998, accoglieva parzialmente, determinando in lire 2.885.121 la somma complessivamente spettante al lavoratore. Il Tribunale ha osservato che l'art.5 della legge 22 febbraio 1934 n.370 consente di far cadere il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e di attuarlo mediante turni per il personale addetto all'esercizio di particolari attività, tra le quali, ai sensi del decreto ministeriale 22 giugno 1935 (e successive modifiche), era da includere quella di “trasporto di persone per vie terrestri “ esercitata dalla società appellante. Peraltro, gli artt. 1 e 3 della stessa legge (secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale nella sentenza n.105 del 1972) vietano di protrarre il lavoro per più di sei giorni consecutivi, salvo “i casi di evidente necessità a tutela di altri interessi apprezzabili"; situazione questa non ricorrente nel caso di specie, dal momento che la S.I.T.A. non aveva dimostrato di aver differito il normale giorno di riposo per esigenze di servizio tali da giustificare l'eccezione alla regola del riposo ogni sette giorni, donde l'illegittimità del suo comportamento. 3 Ma ha aggiunto il Tribunale anche indipendentemente da ciò, anche cioè a voler considerare legittimo il differimento del riposo dopo sette o più giorni di lavoro continuo, l'ininterrotto protrarsi dell'attività lavorativa determina una sua maggiore gravosità che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di cassazione, deve essere compensata in ogni caso, con un indennizzo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione prevista per il lavoro domenicale;
indennizzo che può essere determinato dal giudice, quando la disciplina contrattuale del rapporto non contenga previsioni nella specie neppure indicate dalla società appellante di benefici idonei a compensare (anche) la mancata fruizione del riposo nel settimo giorno. Rilevato, quindi, che il CTU aveva quantificato nella misura di lire 1.691.810 la maggiorazione spettante al lavoratore per la prestazione resa nei giorni di mancato riposo e ritenuto congruo determinare nella misura di 1/5 della retribuzione ordinaria l'onere indennitario del datore di lavoro per il differimento del giorno di riposo, il Tribunale ha stabilito in lire 1.193.311 la somma spettante a questo titolo escludendo, altresì, che potesse tenersi conto, nella valutazione complessiva dei compensi dovuti, della indennità erogata dall'azienda ai sensi dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, in quanto non oggetto dell'instaurato giudizio. La società S.I.T.A. chiede la cassazione di questa sentenza con tre motivi. Resiste il MO con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rileva che il controricorso è inammissibile, dovendo ritenersene inesistente la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (a mezzo del servizio postale), in mancanza dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, che non risulta allegato all'originale dell'atto e neppure è rinvenibile л nel fascicolo di parte (cfr. Cass. 8 aprile 1994 n.3303, 4 febbraio 1999 n.965, 15 febbraio 1999 n. 1224, 3 agosto 1999 n.8403). Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge n.370/1934, del d.m. 22 giugno 1935 e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per non aver correttamente interpretato la normativa che disciplina i riposi settimanali e domenicali del personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ( normativa contenuta, oltre che nelle disposizioni citate, nell'art.8 della legge n.138/58 che, con le eccezioni di cui all'art. 10 della legge n.62/74, prevede la possibilità, quando risulti necessario per esigenze di servizio, o vi sia accordo delle parti, che si cumulino due riposi settimanali consecutivi) e per avere, di conseguenza, qualificato illegittimo il comportamento della S.I.T.A. per il solo fatto che l'azienda non aveva "dedotto o eccepito" la sussistenza delle particolari esigenze di servizio che avevano giustificato il differimento del riposo settimanale. Sostiene che una deduzione in tal senso non era affatto necessaria, poichè la legge (in particolare l'art.5 della legge n.370 del 1934) considera di per sé lecito lo spostamento del riposo in un giorno diverso dalla domenica e la sua attuazione mediante turni con riguardo ad attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, ed aggiunge che l'attività da essa in concreto svolta è da includere tra queste, in quanto espressamente indicata nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, che elenca appunto le attività sottratte alla regola della fruizione del riposo dopo sei giorni lavorativi. Prosegue affermando che, in realtà, il Tribunale ha operato una sostanziale ed aberrante parificazione di trattamento tra l'ipotesi della soppressione del riposo, integrante secondo il diritto vivente una fattispecie illecita, e quella - realizzatasi nel caso concreto di semplice differimento del normale giorno di 5 riposo;
ipotesi quest'ultima che, per quanto sopra, non può essere considerata illecita e che non determina, quindi, alcun diritto al risarcimento del danno. Il motivo non è fondato. Vero è, infatti, che l'attività di “trasporto persone per vie terrestri” esercitata dalla società ricorrente è espressamente indicata dal decreto ministeriale 22 giugno 1935 (e successive modifiche) tra quelle per le quali "il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità”, con la conseguenza che, per effetto del suddetto decreto, l'attività stessa va ricompresa tra quelle per le quali l'art.5 della legge 22 aprile 1934 n.370 consente di far cadere il giorno di riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica e permette, altresì, di attuare tale riposo mediante turni al personale addetto, in deroga sia al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica, sia al principio della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivi fissati negli artt. 1 e 3 della stessa legge. Tuttavia. la impugnata sentenza non si è limitata ad affermare la illegittimità del comportamento della S.I.T.A., ma ha considerato anche il caso dello spostamento del riposo oltre il settimo giorno legittimamente disposto dal datore di lavoro, sottolineando che, pure in questo secondo caso, il lavoratore ha diritto a un attribuzione patrimoniale distinta e ulteriore rispetto a quella dovuta per il lavoro festivo, posto che l'ininterrotto protrarsi dell'attività lavorativa determina, con il passare del tempo, una sua maggiore penosità che va compensata comunque, indipendentemente sia dalla concessione di riposi compensativi, che dalla corresponsione delle maggiorazioni previste per il lavoro domenicale. In definitiva, secondo il Tribunale, quale che ne sia il titolo (risarcitorio o retributivo), al lavoratore turnista che goda del riposo settimanale dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo è sempre dovuto un apposito compenso per la penosità del 6 Л lavoro prestato nel settimo giorno e, ove in tal senso non provveda la disciplina contrattuale del rapporto ( con la previsione di indennità o benefici specificamente destinati al ristoro di tale penosità), il giudice può determinarne l'ammontare applicando per la relativa liquidazione criteri che tengano conto del carattere più o meno usurante delle prestazioni lavorative di volta in volta considerate. Queste affermazioni della sentenza impugnata sono in tutto conformi a principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che quando il lavoro si protrae per più di sei giorni consecutivi, quale conseguenza necessaria del funzionamento domenicale imposto da ragioni di pubblica utilità ed ottenuto mediante turni a rotazione, implicanti la periodicità differenziata del godimento del riposo e la sua normale dilazione oltre il settimo giorno (in legittima deroga sia al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica, sia al principio della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivo), la concessione del medesimo oltre il settimo giorno non ripristina l'equilibrata alternanza tra giorni lavorativi e riposo e non equivale ad ogni effetto al riposo goduto nel settimo giorno. Risponde, infatti, ad una nozione di comune e generale esperienza che l'attività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energie psicofisiche che obblighi a seguire un ritmo predeterminato e immutabile, se protratta senza interruzioni, risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate e il riposo che sopraggiunge dopo un arco di tempo più ampio rispetto alla normale cadenza settimanale non può, di per sé, compensare tale crescente disagio. In altri termini, il godimento del riposo compensativo vale certamente a diminuire l'onere indennitario del datore di lavoro ma non elimina il diritto (del tutto distinto e ulteriore rispetto al diritto al compenso per la prestazione di attività nel giorno domenicale) a un attribuzione patrimoniale - da considerare come ristoro del danno da usura - che, se non prevista dal contratto collettivo, può essere determinata dal giudice, applicando per la relativa liquidazione 7 Л criteri analoghi a quelli utilizzati per determinare la maggiorazione dovuta per il lavoro domenicale, con il quale è evidente l'affinità (cfr. da ultimo Cass. 23 agosto 1997 n.7904, 6 ottobre 1998 n.9885, 17 febbraio 2000 n.1769, 26 maggio 2000 n.6904, 4 settembre 2000 n. 11611). Senza dire che, anche con riferimento all'art. 8 della legge 14 febbraio 1958 n.138, norma pur essa invocata dalla società ricorrente come regolatrice del rapporto controverso, questa Corte, con la recente decisione 13 ottobre 2000 n.13703, ha affermato che "La deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi consecutivi, deroga prevista, per il personale viaggiante su linee extra urbane dipendente da imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto, dall'art. 8, legge 14 febbraio 1958, n. 138, che consente il cumulo di due riposi settimanali, comporta che sono possibili due ipotesi di cadenza del riposo settimanale o dopo sei giorni o dopo dodici giorni con cumulo di due riposi solo in presenza di determinati requisiti -ma non quella di spostare il giorno settimanale tra il settimo e l'undicesimo giorno;
talche' il lavoro prestato oltre il sesto giorno lavorativo in violazione della normativa sul diritto al riposo settimanale deve essere risarcito per il sacrificio derivante dal superamento dell'anzidetta disciplina legale. Alla stregua degli esposti principi di diritto, nessuna censura può muoversi alla sentenza del Tribunale per aver ritenuto che la prestazione resa oltre il sesto giorno lavorativo (ancorchè consentita dalla disciplina legale del rapporto) deve comunque trovare remunerazione in un compenso destinato specificamente a indennizzare la usura derivante dalla sua maggiore gravosità e, una volta accertato che la società appellante non aveva neppure indicato la esistenza di previsioni della contrattazione collettiva eventualmente idonee a compensare il pregiudizio su indicato, per aver 8 provveduto a liquidare una certa somma al suddetto titolo, determinandone equitativamente l'ammontare. Con il secondo motivo e con denunzia di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, nonché di vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, assume la società ricorrente che il CCNL del 23/7/76 applicabile nella specie equipara-specificamente con gli artt. 16 e 17 – il lavoro festivo a quello di mancato - riposo settimanale, prevedendo una percentuale di maggiorazione della retribuzione del 20% che deve ritenersi congrua remunerazione anche del differimento del riposo settimanale e della penosità del lavoro prestato di domenica. Il Tribunale, contravvenendo all'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha omesso di esaminare la contrattazione collettiva, al fine di stabilire se i compensi dalla stessa previsti avessero la funzione di compensare tale tipo di gravosità, come pure di verificare il contenuto dell'Accordo Nazionale del 21/5/1981 (e successivo del 2/10/1989) nel quale si prevedeva la corresponsione di una indennità di lire 5.000 per ogni effettiva giornata lavorata di domenica e si precisava che tale indennità non sarebbe spettata “qualora la prestazione domenicale coincida con il mancato riposo". Il motivo è in parte inammissibile e per altra parte infondato. La sentenza del Tribunale, invero, ha accertato che la società appellante non aveva fatto alcun riferimento a previsioni della contrattazione collettiva eventualmente idonee a compensare i turnisti (oltre che per la prestazione di attività nel giorno domenicale) anche del pregiudizio subito per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa resa nel settimo giorno. A fronte di questo accertamento di fatto, era onere dell'odierna ricorrente indicare gli atti della fase di merito nei quali era stata prospettata la esistenza di previsioni contrattuali di contenuto tale da comportare il riconoscimento di benefici funzionalizzati al compenso (anche) della indicata maggiore penosità della prestazione, in quanto, per effetto del noto principio di 9 autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione del giudice di legittimità che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti difensivi. Si deve, quindi considerare la questione come nuova e insuscettibile di esame in questa sede, posto che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono prospettabili temi di contestazione diversi da quelli introdotti nel giudizio di merito (tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto già dedotti nelle precedenti fasi ( cfr., tra tante, Cass. 13 luglio 1996 n. 6356, 22 gennaio 1998 n.570, 12 febbraio 1998 n. 1496, 15 maggio 1998 n.4900). Infondata è, invece, la doglianza per la parte in cui si denuncia il mancato esame del contenuto dell'Accordo Nazionale del 1981, poichè il Tribunale ha specificamente considerato e valutato il contenuto dell'Accordo in questione, affermando che la indennità ivi prevista ed erogata al lavoratore non costituiva oggetto dell'instaurato giudizio. Con il terzo motivo e con deduzione di vizio di omessa, inadeguata e insufficiente motivazione, la sentenza impugnata è censurata per avere il Tribunale attribuito al lavoratore la somma di lire 1.691.810 a titolo di maggiorazione per lavoro domenicale, immotivatamente dissentendo dalle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, che aveva indicato in lire 1.691.810 l'importo dovuto per maggiorazioni ex artt. 16 e 17 del contratto collettivo e in lire 375.000 l'importo della indennità erogata ex Accordo Nazionale del 21/5/1981, determinando quindi in lire 1.316.810 la differenza effettivamente non percepita per il titolo anzidetto. Anche questo motivo è privo di fondamento. 10 Il quesito posto dal giudice del merito al consulente di ufficio - per come trascritto in ricorso imponeva di accertare il compenso spettante al lavoratore, alla stregua della contrattazione collettiva, per il lavoro prestato nei giorni (che avrebbero dovuto essere) dedicati al riposo settimanale (equiparati a giorni di lavoro festivo) e di detrarre quindi dall'importo calcolato quello corrisposto dalla società appellata "a tale titolo". Si trattava, quindi, di stabilire quanto fosse in concreto dovuto al dipendente “a titolo" di maggiorazione per lavoro festivo e sul punto la sentenza impugnata esprime una motivazione che è immune dai denunciati vizi, ben chiarendo il giudice a quo che le ragioni della attribuzione della somma di lire 1.691.810 andavano individuate nel fatto che l'ausiliare tecnico aveva verificato che la società appellante non aveva riconosciuto al lavoratore appellato la maggiorazione suddetta, essendosi limitata ad erogargli la indennità di cui all'Accordo Nazionale del 1981. dal Tribunale ritenuta peraltro (senza che la relativa affermazione abbia formato oggetto di espressa, specifica censura) estranea all'oggetto del proposto giudizio. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Non deve provvedersi al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, per la rilevata inammissibilità del controricorso e tenuto conto della mancata partecipazione del resistente alla udienza di discussione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. I D , A S O S Così deciso in Roma il 6 aprile 2001 L A L 3 T O T , 3 P R A 5 I 'A S E . D L Cons. estensore SP Il Presidente N L A E I T 'ella'Colect 3 D S N 7 I O Alberto ben G - S P O 8 - N M A I E 1 S D 1 A I E D A , 9 O E O T R IL CANCELLIERE T T N IT IS E S Depositato in Cancellería IR G E E D A R 20 GIU, 2001 E O A L M E E oggi, R D P U S T IL CANCELLIERE 11 R I O E N Z O C