Sentenza 11 maggio 2000
Massime • 2
Il fatto di pedinare e attendere un congiunto del presunto debitore sotto casa in ora notturna in compagnia di altre persone, posto in essere successivamente a numerose e insistenti telefonate al debitore stesso, costituisce condotta oggettivamente molesta, caratterizzata sotto il profilo soggettivo dalla petulanza, intesa come volontà specifica di dare fastidio a una persona, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 660 cod. pen.
È illegittima la sentenza di appello che disattenda la censura proposta dall'imputato, concernente la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, applicata di ufficio dal giudice di primo grado, motivata con il rilievo della riferibilità del beneficio a pena pecuniaria derivante dalla sostituzione di corrispondente pena detentiva, sussistendo l'interesse alla sua eliminazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2000, n. 7379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7379 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI MACRÌ - Presidente - del 11/05/2000
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO ROSSI - Consigliere - N. 580
3. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANNA MABELLINI - Consigliere - N. 07832/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR IO n. il 28.06.1959
avverso sentenza del 19.10.1999 CORTE APPELLO di ROMA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonella Mura che ha concluso per annullamento senza rinvio liitatamente alla mancata revoca della sospensione della pena.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
1. Con sentenza 19.10.99 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza 25.6.98 del Pretore di Rieti nella parte in cui aveva dichiarato ER MA colpevole del reato previsto dagli artt. 81 e 660 c.p., contestatogli "per avere in luogo pubblico e in più occasioni, a mezzo di pedinamento, molestato RI US per petulanza". Pur rilevando che il ER vantava un credito di lire tremilioni nei confronti del RI, movente del comportamento fastidioso (il camion del RI per due volte era stato seguito dall'autovettura del Testa, che aveva ripetutamente telefonato a colui che riteneva suo debitore) e in un caso preoccupante (il ER con altre due persone aveva sostato a lungo a tarda sera sotto l'abitazione del figlio del RI), disattendeva la tesi difensiva concernente la configurabilità del reato previsto dall'art. 392 c.p., poiché il Testa, rifiutatì gli inviti rivoltigli anche dal mar. Semeraro di rivolgersi all'autorità giudiziaria, aveva finito per trascendere le ragioni del credito tenendo un comportamento oggettivamente pressante e molesto, non proporzionato all'ammontare del credito vantato.
Respingeva il motivo di appello concernente la richiesta revoca della sospensione condizionale già disposta, osservando che sussistevano i presupposti e le condizioni per l'applicazione del beneficio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il ER personalmente, che deduce violazione degli artt. 392 e 660 c.p., configurando il suo comportamento il reato previsto nella prima norma (perseguibile a querela, non proposta), e non quello di molestie attribuitogli. Quale secondo motivo, si duole della conferma della sospensione condizionale della pena, da non applicarsi quando l'imputato lo richieda ritenendola pregiudizievole alla sua posizione.
3. Il primo motivo del ricorso è infondato. Perché si configuri il reato previsto dall'art. 392 c.p., invocato dalla difesa, o quello previsto dall'art. 393, sono necessarie, rispettivamente, la violenza sulle cose, o la violenza alle persone ovvero la minaccia, qui non contestate. Nè la finalità di ottenere il soddisfacimento di un preteso diritto vale ad escludere l'esistenza di un diverso reato in concreto attuato in ogni sua componente. Nel caso di specie il comportamento del ER è andato oltre le richieste, sia pure reiterate ed insistenti, cui può essere indotto un creditore senza commettere reato prima di esperire un procedimento giudiziale. Il pedinamento, e l'attesa di un congiunto dell'asserito debitore sotto casa in ora notturna in compagnia di altre persone, costituiscono comportamenti oggettivamente molesti, caratterizzati sotto il profilo soggettivo dalla "petulanza", intesa come volontà specifica di dare fastidio ad una persona, idonea a costituire il reato previsto dall'art. 660 c.p.. È fondato il secondo motivo del ricorso. La sospensione condizionale della pena in determinati casi può oggettivamente non corrispondere ad un interesse dell'imputato meritevole di tutela (in questo senso Cass. Sez. U., 2.6.94, Rusconi, RV. 197535). Qualora il beneficio sia applicato d'ufficio dal giudice di primo grado, e costituisca motivo d'appello la sua eliminazione, richiesta in relazione all'assenza dell'interesse dell'imputato, non può essere data come nella specie risposta negativa motivata come segue: "... sussistendone i presupposti e le condizioni soggettive come nel caso in esame, indipendentemente dalla natura e dall'entità della pena inflitta". L'interesse alla eliminazione del beneficio è stato nella specie adeguatamente spiegato dalla difesa in considerazione della disposta sostituzione della pena detentiva con la pena dell'ammenda. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, senza rinvio, con eliminazione diretta della sospensione condizionale della pena ex art. 620 lett. 1 c.p.p.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sospensione condizionale della pena, che dispone. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2000