Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2000, n. 7379
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Sentenza 11 maggio 2000

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Il fatto di pedinare e attendere un congiunto del presunto debitore sotto casa in ora notturna in compagnia di altre persone, posto in essere successivamente a numerose e insistenti telefonate al debitore stesso, costituisce condotta oggettivamente molesta, caratterizzata sotto il profilo soggettivo dalla petulanza, intesa come volontà specifica di dare fastidio a una persona, idonea ad integrare il reato di cui all'art. 660 cod. pen.

È illegittima la sentenza di appello che disattenda la censura proposta dall'imputato, concernente la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, applicata di ufficio dal giudice di primo grado, motivata con il rilievo della riferibilità del beneficio a pena pecuniaria derivante dalla sostituzione di corrispondente pena detentiva, sussistendo l'interesse alla sua eliminazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2000, n. 7379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7379
    Data del deposito : 11 maggio 2000

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