Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. CHIARINI IA Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL LI ora SRL SANGALLO PALACE HOTEL, in persona degli Amministratori ing. Dante Palazzetti ed Anselmo Valigi, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO BAGIANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN IA SA, AR IK;
- intimati -
avverso la sentenza n. 227/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, sezione civile emessa il 6/5/1999, depositata il 24/08/99; RG. 269/1992;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato RIZZO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. F.LL LiLL, ora s.r.l. AL Palace Hotel, intimava sfratto per morosità, con contestuale citazione avanti al Pretore di Perugia, nei confronti di IN AE, IN IA UI e SC ER, quali soci della società di fatto Hotel Excelsior LiLL, in relazione al contratto con il quale era stato locato agli intimati il complesso immobiliare sito in Perugia, via Masi n.
9. Esponeva che il Pretore di Perugia, con sentenza 19.9.1990, passata in cosa giudicata, aveva accertato, per l'immobile in questione, il canone annuo di lire cento milioni a decorrere dal giorno 1.2.1985 e che i conduttori risultavano debitori, alla data del 31.12.1990, della somma di lire 204.659.100 per canoni non versati, oltre interessi, rivalutazione ed IVA.
Il Pretore, con ordinanza 22.2.1991, convalidava lo sfratto, rimettendo le parti avanti al Tribunale di Perugia, giudice competente per valore, al quale IN AE e IA UI e SC ER, con atto che definivano di appello, chiedevano la revoca dell'ordinanza pretorile e, in via di riassunzione, la dichiarazione di illegittimità della procedura di sfratto, nonché la determinazione della somma dovuta in lire 74.015.540. Chiedevano altresì dichiararsi che essi nulla dovevano alla soc. F.LL LiLL avendo fatto offerta reale della predetta somma. Si costituiva la soc F.LL LiLL chiedendo il rigetto della domanda avversa e, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento dei conduttori. Il Tribunale, con sentenza 21.4.1992, determinava la somma dovuta dai conduttori in lire 74.015.540;
rigettava ogni altra domanda e compensava interamente le spese del giudizio.
La soc. F.LL LiLL proponeva appello per l'accoglimento della domanda di risoluzione. Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte di Perugia, con sentenza 24.8.1999, rigettava l'appello, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite del grado. La srl AL Palace Hotel (nuova denominazione della soc. F.LL LiLL assunta con atto pubblico) propone ora ricorso per Cassazione con due mezzi di gravame. Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere in primis esaminata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di IN AE, avanzata dal PG, sul rilievo secondo cui il predetto era, all'epoca dei fatti dedotti in lite, componente della società di fatto Hotel Excelsior LiLL. A tale richiesta non può darsi accoglimento in quanto, come risulta dagli scritti difensivi della soc. ricorrente, quest'ultima stipulò con lui un accordo transattivo ed è quindi priva di interesse ad agire nei suoi confronti. Così si legge nel ricorso a pag. 5: "il AE IN, unica residua parte conduttrice, aveva invece raggiunto accordo transattivi con la srl F.LL LiLL per la risoluzione consensuale del rapporto locativo in data 9.8.1991. Anche tale circostanza veniva ritenuta pacifica tra le parti." Con il primo mezzo di gravame la soc. AL lamenta omissione di pronuncia sul capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento della carenza di interesse nel presente giudizio da parte di IN IA UI e SC ER. Osserva che, nel giudizio di appello, produsse certificato storico della Camera di Commercio attestante che le predette signore uscirono, in data 25.12.1987, dalla società di fatto Hotel Excelsior LiLL;
che pertanto le predette, non essendo più socie all'epoca dei fatti dedotti in lite, non avevano e non hanno alcun interesse in ordine alla decisione della presente causa. La censura non può trovare accoglimento. Infatti tale capo di domanda non fu proposto nel giudizio di appello, nel quale, invece, fu chiesta, da parte della soc. AL, la pronuncia di risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, anche nei confronti della IN e della SC.
Con il secondo motivo di doglianza la soc. ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1455 cc. per non aver ritenuto la corte del merito la gravita dell'inadempimento da parte del conduttore, nonché, sul punto, il vizio di motivazione per insufficienza e contraddittorietà. Osserva che il giudice a quo non ha tenuto conto dell'entità della somma non pagata, ascendente a 74 milioni, ne' del tempo della morosità, protrattasi per cinque mesi, ne' delle precedenti intimazioni di sfratto per morosità. Osserva ancora che il pagamento del canone locativo è il primo e fondamentale obbligo del conduttore e che il principio dettato dall'art. 5 della legge n. 392/78, pur dettato per le sole locazioni ad uso abitativo può
costituire parametro orientativo per le locazioni ad uso non abitativo.
La censura non merita accoglimento. Infatti la corte del merito ha espresso una adeguata e razionale motivazione sul punto, cosicché le argomentazioni dei ricorrenti risultano essere dirette a sollecitare il riesame della vicenda nel merito;
riesame inammissibile in questa sede. Del resto, affinché la motivazione possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo invece sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse (vedi Cass. 3^, 29.11.1999 n. 13342; Cass. 3^, 1.12.1999 n. 13359). Il ricorso deve essere quindi rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004