Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Il decreto di citazione a giudizio interrompe il corso della prescrizione dalla data della sua emissione, coincidente con quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del P.M. e dell'ausiliario che lo assiste, e non già da quella, successiva, della sua notificazione all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2009, n. 13554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13554 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 226
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 043081/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
AI LA CA, N. IL 27/12/1986;
avverso SENTENZA del 06/10/2008 TRIBUNALE di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/10/2008 il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IH MI IA in relazione al reato di cui all'art. 650 c.p. perché estinto per prescrizione, essendo stata la notifica del decreto di citazione avvenuta dopo oltre tre anni dal fatto addebitato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona deducendo inosservanza od erronea applicazione di legge. Il P.G. ricorrente ha rilevato come ai fini prescrittivi debba aversi riguardo non già alla data di notifica ma alla data di emissione dell'atto interruttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Come più volte affermato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. S.U. sent. n. 13390/98 che, condividendo la precedente sent. a S.U. n. 3760/94 ed ulteriormente approfondendo la tematica, ha posto fine ad ogni contrasto giurisprudenziale) il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione, coincidente con quella in cui l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del Pubblico Ministero e dell'ausiliario che lo assiste, e non già dalla data della sua notificazione. E ciò, non solo perché la prescrizione ha natura sostanziale e perché essa opera automaticamente a seguito del mero decorso del tempo nella pendenza del quale si presume (per finzione giuridica) che sia ancora permanente la volontà punitiva, ma anche perché la formulazione letterale dell'art. 160 C.P. non contiene accenno alcuno circa la necessità di una notifica degli atti elencati nell'articolo de quo al fine della loro validità ad interrompere la prescrizione. Nè può diversamente opinarsi allorquando trattasi di "atti recettivi", quale latu sensu può essere ritenuto il decreto di citazione a giudizio, atteso che in relazione a tale categoria deve distinguersi l'atto in sè compiuto, a prescindere dall'altrui conoscenza che è irrilevante ovvero rimane esterna e successiva alla funzione dell'atto stesso: il che è tipico degli atti autoritativi - quale è quello di cui si discute - rispetto ai quali la notifica all'interessato, quando è richiesta, lo è solo ai fini della loro esecuzione o procedibilità, ma non per la loro efficacia od esistenza (cfr. la citata sentenza resa a Sezioni Unite n. 13390/98). Alla luce del principio sopra enunciato e tenuto conto che nella specie il decreto di citazione a giudizio risulta essere stato emesso entro il triennio dalla consumazione del reato, si impone dunque l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2009