Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 611 cod. pen., e non quello di estorsione, la condotta del datore di lavoro che costringa con violenza o minaccia il proprio dipendente ad assumere, come prestanome, la carica di amministratore in una società dedita all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/2010, n. 15302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15302 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio ? Presidente - del 26/03/2010
Dott. TADDEI Margherita ? Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo ? Consigliere - N. 1365
Dott. MANNA Antonio ? Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella ? Consigliere - N. 46359/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De OR LO;
avverso la sentenza 27.5.09 della Corte d?Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l?inammissibilita? del ricorso;
udita la difesa - Avv. De Francesco Stefano, sostituto processuale dell?Avv. Pallara LO -, che ha concluso per l?annullamento dell?impugnata sentenza in virtu? dei motivi di cui al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 27.5.09 la Corte d?Appello di Lecce confermava la condanna emessa il 6.12.06 dal Tribunale della stessa citta? nei confronti di De OR LO per estorsione continuata ai danni di NE AN MA, costretta con violenze e minacce a fungere da prestanome in societa? e in una ditta individuale amministrate di fatto dal De Giorni medesimo.
Tramite il proprio difensore il De OR ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l?annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia aveva sottovalutato l?intrinseca inattendibilita? della parte offesa, che in separati processi era stata imputata dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sicche? aveva tutto l?interesse ad accreditarsi come mera prestanome del ricorrente;
ne? - contrariamente a quanto statuito dai giudici del merito - le sue dichiarazioni potevano considerarsi riscontrate dai testi EN, IO e MA;
altra intrinseca contraddizione della sentenza era nell?aver ritenuto, da un lato, che la NE fosse stata costretta a fungere da prestanome, dall?altro che il De OR avesse ad un certo punto cominciato a disinteressarsi delle proprie societa?; per quanto concerneva l?unico episodio di violenza del De OR ai danni della NE, la teste AD (che ne aveva fatto menzione) ne ignorava il reale motivo ed il teste OB aveva reso dichiarazioni contrastanti con quelle fatte in altro analogo giudizio;
inoltre, si trattava di episodio di estorsione prescritto perche? risalente alla primavera 1995, come narrato sempre dalla teste AD;
neppure erano ravvisagli le minacce, visto il personale interesse della stessa parte offesa al ruolo svolto, che inizialmente aveva accettato;
b) erroneamente l?impugnata sentenza aveva escluso la riqualificazione del reato contestato sub specie art. 610 c.p. o art.611 c.p.;
c) vista la genericita? della dichiarazioni della parte civile e l?unicita? dell?episodio di violenza (quello narrato dalla teste AD), non era ravvisabile la continuazione ne? - quindi - applicabile il relativo aumento di pena.
1- Il motivo che precede sub a) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., giacche? sostanzialmente in esso si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno dato credito alle dichiarazioni accusatorie della NE, per di piu? riscontrate - sebbene la cosa non sia indispensabile, non applicandosi alla deposizione della parte offesa i canoni dell?art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 - da plurime testimonianze;
a fortiori non e? necessario che le minacce e violenze descritte nell?editto accusatorio siano tutte e ciascuna autonomamente dimostrate da prove autosufficienti e diverse dalla testimonianza della NE.
Ne? si riscontra contraddizione alcuna nell?aver ritenuto, da un lato, che la NE fosse stata costretta a fungere da prestanome e, dall?altro, che il De OR avesse ad un certo punto cominciato a disinteressarsi delle proprie societa?: il ruolo del prestanome dell?amministratore di fatto di una societa?, infatti, e? ben compatibile con lo svolgimento di materiale attivita? lavorativa, negli uffici amministrativi, per conto della societa? stessa. Per quanto concerne l?omessa motivazione in ordine all?asserito contrasto fra la testimonianza del teste OB e quanto da costui riferito in altro analogo giudizio, si tenga presente che, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, nella propria motivazione il giudice del merito non e? tenuto a compiere un?analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4^ n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
Ne? si riscontra vizio di motivazione nell?aver ravvisato le minacce nonostante l?originaria accettazione, da parte della NE, di fungere da prestanome del De OR, ben essendo revocabile l?iniziale consenso all?uopo prestato, a prescindere dall?ipotetico permanere di un interesse della parte offesa a coltivare il ruolo affidatole.
2- Nei termini che seguono e? invece fondato il motivo sub b), con conseguente prescrizione dei reati ed assorbimento della censura sub e).
E? noto che la differenza tra i reati p. e p. ex artt. 610 e 611 c.p. e quello di cui all?art. 629 c.p. risiede nella necessita? che quest?ultima figura delittuosa sia qualificata da un ingiusto profitto, che puo? anche non essere di natura patrimoniale, con altrui danno, danno che invece deve consistere, secondo costante giurisprudenza, in una deminutio patrimonii, vale a dire in un nocumento di rilevanza economica;
diversamente, se il danno non e?
qualificabile in tali termini, ricorre la diversa fattispecie di cui all?art. 610 c.p., che tutela la liberta? di autodeterminazione dell?individuo al di fuori di qualsiasi limite o condizione che non sia legittimamente posta (cfr., fra le numerose in tal senso, Cass. Sez. 1^ n. 5639 del 3.11.05, dep. 14.2.06, rv. 233837, Calabrese ed altri;
Cass. Sez. 1^ n. 9958 del 27.10.97, dep. 5.11.97, rv. 208938, Carelli ed altri;
Cass. Sez. 1^ n. 1683 del 22.4.93, dep. 8.6.93, rv. 194418).
Ricordata, dunque, la necessita? di un danno patrimoniale affinche?
si configuri l?ipotesi delittuosa di cui all?art. 629 c.p., nel caso in esame si noti che il capo di imputazione riportato nell?editto accusatorio, mentre analiticamente descrive minacce, violenze ed intuitivo profitto che il De OR intendeva procurarsi costringendo la NE a fargli da prestanome, non altrettanto chiarisce quale sarebbe stato il danno per la parte offesa: solo dalla motivazione dell?impugnata sentenza si evince che esso si sarebbe verificato sotto molteplici profili, id est sarebbe consistito, per la NE, nel rischio di essere dichiarata fallita, nel dover tollerare una retribuzione non parametrata alle ore lavorate o agli effettivi utili di impresa e nell?essere stata imputata, in altro procedimento, del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Ora, anche a voler prescindere dall?omessa specificazione, in rubrica, di tali pregiudizi, non puo? sottacersi che il pericolo di incorrere in una dichiarazione di fallimento (in luogo del vero amministratore delle societa? e della ditta individuale), seppur di rilevanza patrimoniale, rivestiva carattere non gia? concreto ed attuale, bensi? meramente futuro ed ipotetico, non senza rilevare che lo status (quantunque apparente) di imprenditore commerciale, se puo?
comportare dei rischi, puo? pero? essere fonte di vantaggi (ad esempio nel ricorso al credito).
Quanto al danno di non percepire gli utili di impresa, esso non si pone in rapporto di derivazione causale rispetto alle minacce e violenze per indurla ad accettare il ruolo di prestanome: infatti, proprio perche? mera prestanome, non le sarebbe spettata alcuna partecipazione in tal senso (non avendo qualita? di soci a). Anche per quel che concerne l?aver percepito una retribuzione non parametrata alle ore lavorate deve rilevarsi che si tratta di danno non eziologicamente legato al ruolo ingiustamente impostole dall?odierno ricorrente, scaturendo semplicemente dal parziale inadempimento degli obblighi che costui aveva nei confronti della NE sul piano giuslavoristico, a prescindere dall?apparenza esterna del ruolo da lei ricoperto.
Invero, proprio per il carattere meramente apparente della sua veste di amministratrice delle societa? e di una ditta individuale riconducibili al De OR, la NE aveva diritto (quale dipendente, come effettivamente era) di percepire solo la retribuzione parametrata alle mansioni in concreto espletate e, se ha ricevuto di meno, cio? non e? avvenuto a cagione della fittizia qualita? impostale, che agiva solo all?esterno e non gia? all?interno dei rapporti con l?odierno ricorrente, in cui i rispettivi ruoli erano chiari.
In altre parole, proprio perche? nei rapporti interni la NE era solo una dipendente, se le e? stata corrisposta una retribuzione inferiore a quanto le spettava cio? e? avvenuto indipendentemente dal carattere fittizio della veste di amministratrice che il ricorrente le aveva imposto e che, in quanto tale, non aveva alcun effetto nei reali rapporti fra i due.
E, invece, causalmente legato alle minacce e violenze poste in essere dal De OR il danno per la NE - questa volta concreto - consistito nell?essere stata imputata, in altro procedimento, del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti: ma, trattandosi di danno non qualificato in termini di rilevanza economica, se non in via meramente indiretta (eventuale esborso per difesa tecnica in giudizio), il reato commesso dal ricorrente va qualificato come violazione dell?art. 611 c.p.. E? noto che l?elemento oggettivo comune agli artt. 611 e 629 c.p. e?
l?uso della violenza o minaccia come strumento di coartazione dell?altrui volere. Tuttavia, nel delitto di estorsione l?autore mira a che la vittima compia una condotta atipica che procuri all?autore stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
invece, nel reato di cui all?art. 611 c.p., l?autore mira a che la vittima compia una condotta qualificata da un elemento specializzante, ossia una condotta integrante gli elementi costitutivi di un reato, di guisa che l?elemento oggettivo del delitto p. e p. ex art. 611 c.p. non richiede la sussistenza d?un ingiusto profitto con altrui danno (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 42789 del 22.10.03, dep. 10.11.03, rv. 227313, Capalbo).
In conclusione, dalla ricostruzione effettuata dai giudici del merito emerge che il danno per la NE - oltre a non essere stato neppure specificamente individuato nel capo d?accusa - o era meramente futuro ed ipotetico, o non era causalmente legato all?azione delittuosa del De OR, o - ancora - non aveva natura patrimoniale.
Escludendosi un danno di immediata natura patrimoniale, viene meno la configurabilita? del delitto p. e p. ex art. 629 c.p.. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l?imputazione di estorsione continuata originariamente ascritta in rubrica al De OR va riqualificata come violazione degli artt.610 e 611 c.p., reati ad oggi estinti per prescrizione essendo ampiamente decorso dal gennaio 1996 (epoca di commissione dei delitti) il termine massimo di anni 7 e mesi 6 loro applicabile ratione temporis in forza della nuova disciplina di cui alla L. n.251 del 2005. In tal senso, dunque, si annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche? estinti i reati di cui agli artt. 610 e 611 c.p., cosi? modificata l?originaria rubrica, per sopravvenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010