Sentenza 15 dicembre 2004
Massime • 1
Integra tuttora il reato di blocco ferroviario previsto dall'art. 1 D.Lgs. 22/1/1948 n. 66, come modificato dall'art. 17 D.Lgs. 30/12/1999 n. 507, la condotta diretta ad ostruire la sede ferroviaria, a scopo dimostrativo o di protesta, sia mediante la collocazione di oggetti che fisicamente con la propria persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2004, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/12/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1440
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RANI Grazia - Consigliere - N. 030019/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO IO RT, N. IL 06/11/1955;
2) RO AN, N. IL 17/08/1945;
3) RA ED, N. IL 14/04/1939;
4) TT EN VA;
N. IL 30/06/1947;
5) AN LOREN, N. IL 13/07/1950;
avverso SENTENZA del 17/02/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALBANO cha ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. MARTIRE.
OSSERVA
con sentenza in data 28/2/03 il Tribunale monocratico di Verona/Sezione distaccata di Legnago ha dichiarato gli attuali ricorrenti AI AN, BR AN, RR ED, EL ZO IL e NO ZO colpevoli di concorso, come autori materiali, nel delitto di blocco ferroviario di cui all'art. 1 D.L.vo 22/1/48 n. 66, come modificato dall'art. 17 D.L.vo 30/12/99 n. 507, per avere il 18/10/99, insieme ad altri, al fine di impedire o quantomeno ostacolare la libera circolazione dei treni deposto sulla strada ferrata nella zona adiacente la stazione ferroviaria di Bovolone delle cataste dei legna appiccandovi quindi fuoco e, con le attenuanti generiche per tutti e per l'BR e il EL anche quella di cui all'art. 114 C.P., ha condannato questi due ultimi a 6 mesi di reclusione e gli altri a 8 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale per tutti tranne l'BR. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza in data 17/2/04 che ha respinto i gravami degli imputati.
Secondo la non controversa ricostruzione dei giudici del merito gli imputati tennero la condotta che è stata incriminata nel corso di una manifestazione che era stata organizzata per protestare contro un'asserita inefficienza del servizio ferroviario a causa dell'impiego di un treno considerato inutile.
Contro la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione con il quale, con motivi identici, deducono l'inesistenza del reato "residuale" di cui all'art. 1, L.vo 66/1948 e successive modificazioni, sull'assunto che il fatto si dovrebbe fare rientrare nella previsione dell'art.
1-bis, inserito dal D.L.vo 507/1999, che punisce con una sanzione amministrativa chiunque
"comunque ostruisce o ingombra una strada... ferrata"; e deducono inoltre violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62 n. 1 C.P. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P. Tra le ipotesi di reato previste dall'art. 1 del D.L.vo 66/1948 che sono state mantenute anche nel testo novellato dall'art. 17 della D.L.vo 507/1999 vi è invero quella che punisce la condotta di chi
"depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata".
Ed è esattamente questa la condotta che, secondo quanto si è in fatto accertato, gli imputati hanno tenuto per impedire od ostacolare a scopo di protesta la libera circolazione dei treni. La tesi sostenuta nel ricorso è che unicamente il comportamento di chi colloca qualcosa sulla strada ferrata e poi si allontana non sarebbe depenalizzato mentre sarebbe degradata ad illecito amministrativo, ai sensi del comma I-bis introdotto dallo stesso D.L.vo 507/1999, non solo l'ostruzione dei binari mediante la propria persona ma anche quella attuata con oggetti se, come nel caso di specie è avvenuto, nella perdurante presenza di chi li ha collocati. L'assunto contrasta con la lettera del comma 1, che punisce tutt'ora come reato la collocazione di oggetti sulla strada ferrata senza distinguere se l'autore del fatto successivamente si allontani ovvero rimanga sul posto, e con la ratio della norma chiaramente legata a una valutazione di maggiore pericolosità per la sicurezza dei trasporti - esistente in entrambe le ipotesi, in quanto derivante dalla natura e dai potenziali effetti dell'ingombro - di una siffatta condotta rispetto a tutte le altre possibili forme di ostacolo alla circolazione ferroviaria (come quella di posizionarsi personalmente sui binari che, per il naturale istinto di autoconservazione, comporta all'evidenza un rischio minore per l'interesse tutelato) che il legislatore con il comma 1-bis ha con espressione onnicomprensiva, recante però la espressa clausola "se il fatto non costituisce reato", voluto invece depenalizzare.
Quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 C.P., è stato dalla Corte di appello ribadito facendo corretta applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 1^ 14/11/94, P.M. in proc. Bonello e altro, rv. 200.467; Sez. 6^ 7/7/00, Stabile, rv. 216.649; Sez. 6^ 20/1/03, Vigevano e altri, rv. 224.077) secondo cui motivi di particolare valore morale o sociale si possono considerare solo quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva e intorno ai quali vi sia un generale consenso, il che è stato nella sentenza impugnata con motivazione logicamente ineccepibile escluso trattandosi di protesta tendente, per una valutazione di antieconomicità che peraltro non è stato neppure provato trovasse un reale fondamento nella realtà dei fatti, ad ottenere l'abolizione di un servizio fornito a costo sociale a pendolari o altre fasce di utenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005