Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3017 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
j IN NOME DE OP03017/0 1 REPUBBLICA ITALIANA SSAZ ONE LA CORTE SUPR Oggetto locazion SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15857/99 Dott. Vittorio DUVA - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 6326 Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 977 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud.05/07/00 Consigliere Dott. CO TRIFONE ha pronunciato la seguente LIRE 3000 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: MA SC, UT OV, UT DE, CG069207 NE AN SE, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CAPPELLO, difesi dall'avvocato ARMANDO CAPPELLO, con studio in 80077 ISCHIA, VIA GINESTRE, 1, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrenti - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE contro dal Sig. per diritti L. 3000 elettivamente domiciliato in ROMA COMUNE DI ISCHIA, 2 MAN A VLE MAZZINI 132 presso 1'Avvocato STEFANIA ISONNA, IL CANCELLIERE 2000 difeso da ll'avvocato SC SOGLIUZZO, giusta delega 1332 in atti;
resistente - nonchè
contro
ASSANTE CIRO;
- intimato l'ordinanza n. 6/97 della Corte d'Appello di avverso NAPOLI, emessa il 13/5/1999, depositata il 20/05/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO OV RUSSO che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso in epigrafe indicato, M con ogni consequenziale statuizione di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Ischia, affermandosi, in virtù di atto di acquisto per notar Perrazzo del 24 ottobre 1877, proprietario "dell'area comunale già adibita a cantiere navale in Ischia, sul lato di levante, all'imboccatura del porto di Ischia, alla quale si accede da Via Por- to", ne chiedeva, in confronto di NT RO, OV IN OV e G. US, LL CO, IN AM, il rilascio. L'adito Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 febbraio 1996, accoglieva la domanda. Nel corso del giudizio di appello interveniva tra le parti, a definizione transattiva della lite, una lo- 2 cazione, ma, non avendo l'ufficio tecnico comunale de- terminato il canone, gli appellanti adivano il pretore di Napoli, competente "ratione materiae", al fine di sentir accertare l'efficacia ° inefficacia della pre- detta locazione. Gli appellanti chiedevano pertanto alla Corte, in sede collegiale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 C.p.c., Con ordinanza del 20 maggio 1999 la Corte, disat- tendendo l'istanza, disponeva il proseguo del giudizio. Avverso tale ordinanza hanno proposto regolamento di competenza il LL, i due IN e lo OV. Ha depositato una memoria il Comune di Ischia. Non ha svolto difest in questa sede l'NT. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. ce dell'art. 42 C.p.c.) 295 C.p.c. deducono che la decisione della causa in grado di appello dipende dalla decisione del pretore di Ischia, il quale dovrà stabilire se la locazione tra le parti litiganti sia valida ed efficace, e, per l'effetto, esige necessariamente il chiesto provvedi- mento di sospensione, ingiustamente quindi negato dalla Corte. Sostengono l'infondatezza della tradizionale, re- 3 In ultime strittiva interpretazione letterale della norma citata, secondo cui il regolamento di competenza è ammesso solo avversO il provvedimento positivo di sospensione e non pure contro quello negativo;
e, nel caso che questo orientamento dovesse essere ancora una volta conferma- to, sollevano eccezione di incostituzionalità dell'art. k2 li trattamento C.p.c., per l'irragionevole disparità riservata a due ipotesi specularmente identiche, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il ricorso, conformemente alle conclusioni del P.G., dev'essere dichiarato inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte Suprema, l'art. 42 C.p.c., nel testo modificato con la legge n. 353 del 1990, estende il rimedio del regola- mento di competenza solo nei confronti dei provvedimen- ti che abbiano dichiarato la sospensione del processo ai sensi dell'art.295 C.p.c. dello stesso codice, e non di quelli che la sospensione stessa abbiano negato, ri- gettando l'istanza in tal senso proposta. E' manifestamente infondata la questione di legit- timità costituzionale di tale previsione, in riferimen- to agli artt.3 e 24 della Costituzione, in quanto la proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull'esigenza di assicurare il controllo immediato di 4 un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza;
mentre, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di SO- spensione, l'illegittimità del provvedimento può util- mente dedursi con 1'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo e, ove ritenuta sussistente, de- termina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle norme sulla sospensione necessaria Senso conforme, sulla (Cass. 3 febbraio 1997 n. 1010; in non impugnabilità col regolamento di competenza del provvedimento negativo della sospensione, Cass. 16 aprile 1997 n. 3261; 2 febbraio 1996 n. 898; 8 novembre 1995 n. 11596). Consegue, per i ricorrenti, in solido, l'onere del rimborso, a favore del resistente Comune di Ischia, delle spese del presente procedimento, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per re- golamento di competenza e condanna i ricorrenti a rim- borsare, in solido, le spese del presente procedimento 47.200 al resistente, liquidate in lire oltre a lire 1.000.000 per onorario. Così deciso a Roma, addì 5 luglio 2000 IL" ONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitoria from 5CANCELLIERE C1 OV Giambattista TE Depositata in Cancelleria Oggi, 1 -2 MAR. 2001 IL CANCELLIERE OV Giambattista hooos T. 290000 1,00 1 . 1 7 806 7 ол л AGENZIA DOLL ENTRATE ROMA 2 Registrato in 3 SET. 201 4 ain. 10.6541 161177 Couro LENTO SESSANTON /77 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Graza DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICH) 004 3 TRATE