Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 17774
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Sentenza 16 marzo 2001

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Il delitto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66 (cd. blocco della navigazione), si configura come reato di pericolo; ne consegue che è sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo, che la libera navigazione possa essere in concreto ostacolata e, ai fini della presenza di quello soggettivo, che nell'agente vi sia la consapevolezza (e l'intenzione) di ostacolarla comunque, indipendentemente dalla circostanza che mezzi navali abbiano tentato l'accesso alla zona oggetto del blocco e ne siano stati effettivamente impediti. (Fattispecie relativa al blocco di un porto realizzato per fini di protesta, mediante l'accostamento, alla sua imboccatura, di numerosi pescherecci, legati l'uno all'altro in modo da ostruirne, per tre quarti, l'accesso; nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea l'affermazione del giudice di merito, secondo la quale, nel reato "de quo", sarebbe sufficiente ad escludere il dolo specifico il fatto che il fine dell'azione sia solo quello di manifestare o di protestare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 17774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17774
    Data del deposito : 16 marzo 2001

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