Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66 (cd. blocco della navigazione), si configura come reato di pericolo; ne consegue che è sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo, che la libera navigazione possa essere in concreto ostacolata e, ai fini della presenza di quello soggettivo, che nell'agente vi sia la consapevolezza (e l'intenzione) di ostacolarla comunque, indipendentemente dalla circostanza che mezzi navali abbiano tentato l'accesso alla zona oggetto del blocco e ne siano stati effettivamente impediti. (Fattispecie relativa al blocco di un porto realizzato per fini di protesta, mediante l'accostamento, alla sua imboccatura, di numerosi pescherecci, legati l'uno all'altro in modo da ostruirne, per tre quarti, l'accesso; nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea l'affermazione del giudice di merito, secondo la quale, nel reato "de quo", sarebbe sufficiente ad escludere il dolo specifico il fatto che il fine dell'azione sia solo quello di manifestare o di protestare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 17774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17774 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 16/03/2001
1. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 439
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO - Consigliere - N. 040065/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CAGLIARInei confronti di:
1) PALUMO SI N. IL 20/10/1956
2) AB SC N. IL 25/10/1957
3) AD TO N. IL 20/07/1936
4) BR AL N. IL 01/01/1943
5) FE RG ZI N. IL 02/02/1943
6) AN FF N. IL 09/02/1963
7) RO RI N. IL 22/08/1940
8) AL AN N. IL 27/05/1961
9) DD IO N. IL 15/01/1955
10) DD ZO N. IL 27/06/1969
11) AN RC N. IL 04/03/1963
12) ZE SI N. IL 02/05/1957
13) CI GI N. IL 06/10/1949
14) RA RU N. IL 02/05/1964
15) OR RO N. IL 05/02/1952
16) DI IU N. IL 16/02/1958
17) AN RO N. IL 01/11/1930
18) CI RI N. IL 23/01/1948
avverso SENTENZA del 07/06/2000 CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO
Svolgimento del processo.
Con sentenza 13.06.1996 del Tribunale di Cagliari PALUMO SI, AB SC, AD TO, BR AL, FE RG, AN FF, RO RI, AL AN, DD IO, DD ZO, AN RC, ZE SI, CI GI, RA RU, OR RO, DI IU, AN RO, CI RI, BA LE e PP SU, vennero condannati alla pena di dieci mesi di reclusione ciascuno, perché ritenuti responsabili del delitto di cui agli articoli 110 c.p., e 18 legge 22.01.48 n. 66.
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza 07.06.2000, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto tutti gli imputati appellanti perché il fatto non sussiste e, per l'effetto estensivo, ha assolto anche il TO che non aveva proposto appello;
inoltre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'IP per essere il reato estinto per morte del reo. L'episodio che ha dato vita al presente processo è il seguente. Il 21.02.1994 numerosi pescatori facenti parte di cooperative di pesca, avevano inscenato una manifestazione di protesta per denunciare i ritardi della Regione Sardegna nella erogazione dell'indennizzo loro dovuto per il cosiddetto periodo di "fermo biologico". A tal fine numerosi pescherecci erano stati legati l'uno all'altro e disposti alla altezza dell'imboccatura del porto in modo tale da ostruire i tre quarti di ingresso del porto stesso. La manifestazione si era svolta tra le ore 8 e le ore 13.
Per questo fatto venne ascritto ai pescatori manifestanti il delitto di ostacolo alla navigazione con l'impedimento all'accesso ed alla uscita dal porto soprattutto alle navi di un certo tonnellaggio. Il Tribunale ritenne provata la responsabilità degli imputati. Al contrario la Corte di appello ha ritenuto che non fosse provato l'impedimento o il concreto ostacolo alla libera navigazione, ne' l'elemento soggettivo del reato contestato.
Secondo la Corte territoriale risultava provato che una nave adibita al trasporto di operai della SARAS era uscita dal porto(a dimostrazione del fatto che la navigazione era possibile e libera);
al riguardo l'osservazione dei giudici di primo grado, secondo i quali quella nave era uscita prima del "blocco", e cioè alle ore sette del mattino, doveva ritenersi erronea, dal momento che, secondo una testimonianza, le imbarcazioni del "blocco" erano sul luogo fin dalle ore sei.
Inoltre il capo di imputazione riguardava l'impedimento alla entrata ed alla uscita "della nave" (al singolare) con evidente riferimento alla sola nave di linea della "Tirrenia" ma al riguardo non risultava affatto che, ai manifestanti, fossero stati indirizzati avvertimenti, circa la presenza di imbarcazioni, ne' ordini di sorta, e non vi era dunque prova che essi intendessero bloccare l'accesso al porto di quella specifica nave. Neppure era provato che gli imputati si fossero accorti della presenza della nave stessa, che. in ogni caso (poiché la loro era una semplice manifestazione di protesta ed il loro scopo quello di farsi ascoltare) avrebbero facilmente lasciato entrare sol che ne fossero stati richiesti.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Cagliari il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale ed illogicità manifesta della motivazione.
Secondo il ricorrente i giudici dell'appello non avevano considerato che quello contestato è un reato di pericolo, il quale si consuma quando, con l'occupazione, si rende la circolazione apprezzabilmente più difficoltosa rispetto alle condizioni normali, mentre il dolo è realizzato con la consapevolezza, appunto, di realizzare, di fatto, un ostacolo alla navigazione. Nella specie era evidente come, con la disposizione dei pescherecci alla imboccatura del porto, si fosse ampiamente concretizzata una situazione di pericolo per una navigazione normale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La fattispecie criminosa in esame (nella formulazione antecedente alla riforma di cui all'art. 17 c. 1 D.L. 30.11.1999 n. 507, la quale peraltro non vi ha apportato modifiche significative) era descritta, sulla base del combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 1 del D.l.vo 22.01.1948 n. 66 come segue:
"chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti.... o comunque ostruisce o ingombra una zona portuale........"
La giurisprudenza ha affermato che quello di cui al citato articolo è un reato di pericolo (così Cass, Sez. 1, 03.09.1976, Lo Bello). La Corte d'appello di Cagliari, dopo aver ritenuto, in fatto, che:
- i numerosi moto-pescherecci erano stati legati l'uno all'altro e disposti all'imboccatura del porto in modo da lasciare libero un ridotto specchio di mare corrispondente ad un quarto della imboccatura stessa;
- quel giorno c'era un forte vento di maestrale che rendeva di per sè non del tutto agevole la navigazione;
- la nave di linea "Carolis" si era fermata a distanza di un miglio di porto, perché l'entrata avrebbe potuto comportare lo speronamento dei pescherecci;
ha poi conclusivamente affermato:
- che non era provato l'ostacolo alla navigazione perché una imbarcazione della SARAS era uscita dal porto;
- che non vi era prova che i manifestanti fossero stati avvertiti del transito della nave di linea, ovvero che qualcuno avesse loro chiesto di allontanarsi per lasciarne libero il passaggio;
- che quindi non era dimostrato che gli imputati intendessero bloccare l'accesso al porto della motonave di linea ed ostacolare comunque la navigazione.
Questa motivazione non è adeguata perché omette di considerare che, se, come si è detto, il reato è di pericolo, è sufficiente:
a) perché ne sia integrato l'elemento oggettivo, che la libera navigazione possa risultare in concreto ostacolata;
b) perché ne sia integrato l'elemento soggettivo, che vi sia la consapevolezza (e l'intenzione) di "ostacolare" comunque la libera navigazione: indipendentemente dal fatto che una nave abbia, o meno, cercato di accedere al porto e ne sia stata effettivamente impedita. Del resto, proprio sulla base del fatto, così come ricostruito dai giudici del merito, emerge con chiarezza come la navigazione fosse, nella specie, concretamente resa quanto meno difficoltosa (i motopescherecci, in una giornata, tra l'altro, di forte vento di maestrale, ostruivano l'imboccatura del porto per i tre quarti: ed anche un impedimento parziale costituisce pur sempre, per le navi di un certo tonnellaggio, un ostacolo alla navigazione "libera" cioè "normale") e come tale situazione fosse facilmente percepibile (sotto il profilo, quanto meno, del pericolo che la navigazione fosse concretamente ostacolata) da parte degli imputati. Il punto fondamentale, in tale situazione, riguardava la sussistenza del dolo specifico (il fine, appunto, di ostacolare la libera navigazione).
Al riguardo non è sufficiente ad escludere questo tipo di dolo l'osservazione della Corte di appello secondo cui lo scopo era unicamente quello di manifestare e di "protestare". Si protesta infatti anche attraverso concreti atti di disturbo (come ben sovente avviene nelle manifestazioni collettive: si pensi a certi blocchi stradali) i quali costituiscono pur sempre un fine specifico (sia pure strumentale) della condotta.
Proprio per rendere più incisiva la protesta è spesso realizzato un comportamento con una sua propria finalità di disturbo, talvolta rilevante anche sul piano dell'ordine pubblico, idonea a suscitare maggiore attenzione nell'opinione pubblica e nel contempo a "forzare" una risposta a breve termine da parte del destinatario della protesta. Ma certamente lo scopo finale di protesta non annulla e non "assorbe" lo scopo strumentale del disturbo (ovvero, come nella specie, del frapporre ostacolo alla libera circolazione o navigazione).
Anche su questo punto, dunque, la motivazione della sentenza impugnata è incongrua.
Pertanto la sentenza stessa, in accoglimento del ricorso del P.M. deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Il Giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare, alla luce dei rilievi sopra formulati, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato ascritto agli imputati, trarne poi le conseguenze sul piano giuridico penale, e darne adeguata motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione detta Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2001