Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7490
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Le luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, quando insistono su muro comune, sono subordinate al consenso del vicino e, pertanto, a differenza di quelle che si aprono sul fondo aperto altrui, sono prive di quella connotazione di precarietà e di mera tolleranza che caratterizza queste ultime, con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina di cui agli art. 901 e segg. cod. civ., e che, in particolare, essendo condizionata al consenso del vicino, la loro permanenza nonostante il mancato consenso integra l'ipotesi tipica dell'usucapione, consistente nall'aver subito un peso sulla proprietà per il tempo occorrente alla costituzione della servitù.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7490
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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