Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1999, n. 5672
CASS
Sentenza 9 giugno 1999

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L'obbligo di rispettare le distanze stabilite dall'art. 905 cod. civ. nell'aprire vedute e costruire balconi (e le altre opere che similmente consentano l'affaccio sul fondo del vicino) non viene meno, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, se tra i due fondi interessati non è presente una via pubblica, ma si attua un passaggio meramente privato, sulla base di una servitù di passaggio (nella specie costituita su uno di detti fondi a favore di quello di cui si deduceva l'esenzione dall'obbligo delle distanze).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1999, n. 5672
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5672
    Data del deposito : 9 giugno 1999

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