Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
L'obbligo di rispettare le distanze stabilite dall'art. 905 cod. civ. nell'aprire vedute e costruire balconi (e le altre opere che similmente consentano l'affaccio sul fondo del vicino) non viene meno, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, se tra i due fondi interessati non è presente una via pubblica, ma si attua un passaggio meramente privato, sulla base di una servitù di passaggio (nella specie costituita su uno di detti fondi a favore di quello di cui si deduceva l'esenzione dall'obbligo delle distanze).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1999, n. 5672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5672 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEGLI AMMIRAGLI 119, presso lo studio dell'avvocato A. CARPENTIERI, difeso dall'avvocato GAETANO NATA-LE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SC ID, SO ROBERTA, SO LIDIA;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n^ 05779/97 proposto da:
SC ID VED SO, SO ROBERTA, SO LIDIA, domiciliate in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difese dall'avvocato PROSPERO PIZZOLLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
ET PA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 647/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS ET convenne innanzi al Tribunale di AP (atto notificato il 13 gennaio 1989) ID CI, ER US e ID US, vedova e figlie di EA US, proprietario di uno stabile adiacente il suo, sito in Melito di AP;
e chiese (tra l'altro, e per quel che ancora rileva) la loro condanna alla chiusura delle luci e vedute di recente aperte su un suo lastrico solare, e all'eliminazione di uno sporto che consentiva alle acque piovane che cado no sulla loro proprietà di riversarsi nella sua. Le convenute si costituirono e chiesero il rigetto della domanda sostennero in particolare che quelle da esse (e dal loro dante causa) aperte erano luci, e non vedute, e che sul lastrico verso il quale erano state aperte vantavano una servitù di passaggio;
negarono poi di aver modificato il regime di deflusso delle acque meteoriche che cadono sulla loro proprietà.
Il Tribunale, sulla scorta dell'espletata consulenza tecnica di ufficio, affermò che le aperture realizzate dalle convenute erano luci, non vedute, e si limitò ad ordinare la regolarizzazione;
condannò inoltre le convenute a rimuovere lo sporto per mezzo del quale si riversavano sul lastrico dell'attore le acque meteoriche che cadono sulla loro proprietà, come accertato dalla espletata consulenza tecnica.
La Corte d'appello di AP, con la sentenza indicata in epigrafe, ha affermato che la detta regolarizzazione delle luci non è dovuta, dal momento che ID CI, ER US e ID US hanno una servitù di passaggio sul lastrico verso il quale sono state aperte;
per il resto ha confermato la sentenza impugnata, avendo in particolare accertato che queste ultime hanno, con lo sporto realizzato, iniziato ad esercitare una servitù di scolo, della quale non sono titolari;
ed ha posto a carico di ID CI, ER US e ID US due terzi delle spese di lite, compensandole per il residuo terzo.
AS ET chiede la cassazione di tale sentenza per due motivi.
ID CI, ER US e ID US resistono con controricorso, e con ricorso incidentale, condizionato e non, chiedono anch'esse la cassazione di tale sentenza, per due motivi. Hanno inoltre depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono stati proposti contro la stessa sentenza, e devono quindi essere riuniti. Con il primo motivo del suo ricorso AS ET censura l'impugnata sentenza per aver affermato che l'esistenza della servitù di passaggio di ID CI, ER US e ID US sul suo lastrico consente ad esse "di aprire vedute senza il rispetto delle distanze previste dall'art. 905 cod. civ., ed a maggior ragione di aprire luci che non siano conformi all'art. 901 cod. civ."; e denunzia violazione di tali due norme, sostenendo che solo l'esistenza di una strada pubblica, non anche di un passaggio privato, consente l'apertura di vedute o luci irregolari senza il rispetto delle distanze previste dalla prima. La censura è fondata. t certamente esatto quel che sostiene il ricorrente, con il conforto della pressoché unanime giurisprudenza (vedi al riguardo, tra le tante, le sentenze di questa Corte, sez. II, 7 aprile 1987 n. 3356;
sez. II, 5 marzo 1979 n. 1382), ossia che solo la presenza di una via pubblica tra due fondi vicini, o tutt'al più di una via privata di uso pubblico, non anche di un passaggio esclusivamente privato, come quello di specie, determina il venir meno dell'obbligo di rispettare le distanze stabilite dall'art. 905 cod. civ. nell'aprire vedute e costruire balconi.
La lettera dell'art. 905 ultimo comma non consente dubbi al riguardo - e non sembra condivisibile l'argomentazione (l'esistenza di una servitù di passaggio determina intromissioni ben maggiori di quelle derivabili dall'apertura di vedute) con cui questa Corte, con una sua pronunzia rimasta isolata (sentenza 24 settembre 1973 n. 2415), ha dato credito alla tesi accolta dalla Corte d'appello di AP nella impugnata sentenza.
Invero se il passare rende inevitabile il guardare, altro è il guardare finalizzato al passare, altro è il guardare per guardare, che per l'appunto la veduta consente. Ed in ogni caso il guardare passando è certo meno gravoso (perché occasionale e temporaneo, come occasionale e temporaneo è il passaggio) per chi tale guardare deve subire, del guardare in modo stabile e duraturo, come quello che consente la veduta.
Nel caso di specie, comunque, non di vedute si tratta, ma di semplici luci, ancorché irregolari;
le norme che vengono in considerazione sono dunque unicamente quelle di cui agli art. 901 e 902 cod. civ.; e quest'ultimo articolo, con il suo secondo comma, afferma che "il vicino ha sempre il diritto di esigere" la regolarizzazione della luce che non sia conforme alle prescrizioni dell'art. 901 cod. civ. L'assolutezza dell'avverbio evidenziato, che caratterizza il dato normativo, esclude che l'esistenza della servitù di passaggio di ID CI, ER US e ID US sul lastrico di proprietà di AS ET, verso il quale hanno aperto le luci delle quali quest'ultimo ha chiesto la regolarizzazione, sia valida ragione per rigettare tale domanda.
Queste stesse considerazioni valgono anche per escludere la fondatezza della prima censura proposta in via incidentale e condizionata da ID CI, ER US e ID US, con la quale hanno lamentato che il giudice del merito non ha preso in considerazione la loro tesi difensiva con la quale avevano sostenuto che il diritto di controparte alla regolarizzazione delle luci è escluso dall'esistenza della servitù "altius non tollendi" sul lastrico in questione, da esse convenzionalmente acquisita;
tesi difensiva che tra l'altro le ricorrenti affermano di aver proposto nel giudizio di merito, senza tuttavia precisarne il quando ed il come, e senza dunque allegare i riscontri che valgano ad escludere la novità.
Il secondo motivo del ricorso principale di AS ET è relativo al governo delle spese processuali, e resta assorbito. Con il secondo motivo del loro ricorso incidentale ID CI, ER US e ID US censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui le ha condannate a rimuovere lo sporto in virtù del quale riversano sul lastrico solare di cui si è detto le acque piovane che cadono sulla loro proprietà; sostengono in particolare che su tale caratteristica dello sporto, e sulla sua idoneità a consentire tale scolo, la sentenza impugnata non è adeguatamente motivata.
La censura è inammissibile.
La Corte territoriale ha affermato che lo sporto consente lo scolo, al quale ID CI, ER US e ID US non hanno diritto, in virtù delle sue caratteristiche strutturali, accertate dalla consulenza tecnica, che non risulta sia stata censurata al riguardo.
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbito il secondo;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di AP, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999