Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE00 1 44 03 GGÉTTO: Opposizi e a liquidazione di onorario di consulente tecnico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA PRESIDENTE R.G.N. 568/1999 Dott. Mario ADAMO CONSIGLIERE Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE Cron. 320 Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Rep. 51 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente Ud. 22.5.2002 SENTENZA sul ricorso proposto da NT D'TI e NA TT, elettivamente domiciliati in Roma, Via Terenzio n.10, presso lo studio dell'Avv. Ugo Bottino, rappresentati e difesi dall'Avv. NT Pontoriero in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTI -
CONTRO
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
- INTIMATO -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia, pubblicata il 20.11.1997, pronunciata nella causa iscritta al 79/97 del Ruolo Generale. 2002 1194 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.5.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15.2.1997, l'Ing. NT D'AG e l'Arch. NA AB proponevano davanti al Tribunale di Vibo Valentia opposizione avverso il decreto emesso in data 30.12.1996 con cui il locale Procuratore della Repubblica aveva liquidato il compenso loro dovuto a seguito del deposito degli elaborati peritali relativi a numerose pratiche di sequestro edilizio. Deducevano i ricorrenti: a) che i quesiti loro formulati integrassero specificamente l'attività professionale descritta nell'art. 12 del d.P.R.n.352 del 1988, onde il ricorso al criterio di liquidazione commisurato al tempo, di carattere residuale, si palesava privo di giustificazione;
b) che per ogni pratica esaminata dovesse trovare applicazione un singolo onorario. II Tribunale adito, con ordinanza dell'8.10/20.11.1997, rigettava l'opposizione, assumendo: 1) che, in relazione ai quesiti posti, l'attività dei periti non fosse suscettibile di venire inquadrata nella fattispecie normativa di cui al richiamato art. 12, onde, non essendo possibile individuare una tabella che consentisse, ancorché in via analogica, di racchiudere il nucleo centrale dell'attività predetta, correttamente 2 risultava applicato il criterio di liquidazione dell'onorario commisurato al tempo;
2) che neppure il secondo motivo di doglianza, implicitamente sotteso al metodo di stima presupposto nella richiesta dei periti, potesse trovare accoglimento, atteso che, nonostante la complessità e la relativa autonomia dei quesiti articolati dall'Ufficio della Procura, l'incarico demandato era unico pur se correlato all'esame di pratiche distinte, laddove nessun rilievo poteva essere conferito ad ogni ulteriore valutazione legata alla rimuneratività del compenso, posto che l'organo liquidatore, sulla base dei criteri guida fissati nell'art.2, secondo comma, della legge n.319 del 1980, aveva ritenuto di applicare vuoi l'aumento contemplato dall'art.5 di detta legge per le prestazioni di notevole complessità, vuoi l'aumento del 40% previsto dall'art.6 della medesima legge per incarichi collegiali. Avverso tale ordinanza, propongono ricorso per cassazione il D'AG e l'AB, deducendo due motivi di gravame ai quali non resiste il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia. MOTIVI DELLA DECISIONE Conviene preliminarmente osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sezioni unite 14 giugno 2000, n.434; Cass. 25 maggio 2001, n.7136; Cass. 26 novembre 2001, n.14934), avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al consulente tecnico nominato in un procedimento penale ed adottato (ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge n.319 del 1980) dal magistrato penale che lo ha nominato, è proponibile opposizione (con le forme di cui all'art.29 della legge n.794 del 1942) innanzi al tribunale o alla corte di appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le 3 proprie funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto di natura incidentale tra questo procedimento ed il processo penale dal quale deriva) e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla Corte di cassazione penale (ai sensi dell'art. 111, penultimo capoverso - a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2 -, della Costituzione) nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale, laddove, però, se l'opposizione è stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio l'improponibilità della domanda e, qualora ciò non abbia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassazione va proposto innanzi alla Corte di cassazione civile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza rinvio (ai sensi dell'art.382, terzo comma, c.p.c.) l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. Nella specie, è quindi da notare: a) che il ricorso in opposizione, ai sensi del quinto comma del richiamato art.11 della legge n.319 del 1980, avverso il provvedimento di liquidazione di perizia emesso ex art.232 c.p.p. dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vibo Valentia, pur non recando una esplicita indicazione sul punto, è da stimare che sia stato proposto dagli odierni ricorrenti dinanzi a detto Tribunale in sede civile, secondo quanto è dato di evincere dal fatto stesso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa dal medesimo Tribunale, il quale pure ha taciuto al riguardo, risulta a sua volta espressamente proposto in riferimento all'art.360, n.3 e n.5, c.p.c.; b) che tale giudice ha deciso il merito senza rilevare l'improponibilità della 4 domanda. Posto, dunque, che, nel caso in esame, sussistono le condizioni sopra enunciate, l'impugnata ordinanza, pronunciandosi così sul ricorso, va cassata senza rinvio ai sensi dell'art.382, terzo comma, c.p.c., trattandosi di ipotesi appunto in cui la domanda non poteva essere proposta. Nulla è a statuire in ordine alla sorte delle spese dell'intero giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 385, secondo comma, c.p.c., atteso che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia non ha resistito, senza comunque svolgere attività difensiva alcuna, né in sede di opposizione né in sede di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui la domanda non poteva essere proposta. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002. IL PRESIDENTEPRESIDENTE Work L'ESTENSORERast Giveaw RACATIONE CORTE SUPER Pria- IL CANCELLIERE Desiat Jaria Andrea Bianchi 10 GEN. 2003 il f NCELLIERE