Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17658 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B 17658/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU R EZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D'ANGELO Presidente R.G. N. 5845/00 Dott. Bruno PUTATURO DONATI Consigliere Dott. Mario Consigliere 41509 Cron. Dott. Pietro CUOCO D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo MAMMONE Cons. Relatore Ud. 23/05/02 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LA, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Mordini n. 14, presso l'avv. Paolo Antonucci che la rappresenta e difende assieme all'avv. Armando Murano, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), 2357 intimato avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 198/99 (in causa n. 808/99 r.g.), depositata il 3.12.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2002 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
1 Quy Udito l'avv. Antonucci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al ET di Bolzano in data 1.12.97, TI DA esponeva di essere stata iscritta al Fondo di previdenza del personale addetto ai servizi di telefonia, quale dipendente della SOC. Sip-Telecom p.a. e di aver proposto in data 22.12.87 domanda di riscatto del corso di laurea, ai sensi dell'art. 14 della 1. 22.10.73 n. 672, ai sensi del quale detto beneficio era concessO previo versamento della riserva matematica prevista dall'art. 18 della 1. 13.7.67 n. 583. Trascorsi otto anni ed accolta la domanda, 1'Istituto quantificava in £ 20.482.200 l'importo dovuto dall'assicurata. Ritenendo che la riserva fosse stata erroneamente calcolata sulla base dei criteri previsti dall'art. 13 della 1. 12.8.62 n. 1338, la TI ricorreva al ET chiedendo che fossero, invece, applicati i meccanismi di capitalizzazione indicati dalla 1. n. 583 del 1967, così come individuati dalla delibera del Comitato di vigilanza dell'INPS del 14.4.72. Costituitosi l'INPS, il ET accoglieva la domanda. Proponeva appello 1'Istituto ribadendo che i criteri applicabili per il calcolo della riserva erano quelli fissati 2 Qu dal d.m. 19.2.81, in attuazione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962. accoglieva Con sentenza del 3.12.99 i1 Tribunale 1. n. 672 del 1973 prevede l'impugnazione. L'art. 14 della che per gli iscritti al Fondo del personale dei servizi pubblici di telefonia il riscatto del corso di laurea avvenga mediante versamento della riserva matematica, calcolata secondo il sistema previsto dall'art. 18 della 1. n. 583 del 1967, il quale, peraltro, nulla prevede а proposito del criterio di capitalizzazione ed attualizzazione. Riteneva, pertanto, il giudice che, in forza del rinvio ricettizio contenuto nel c. 4 del detto art. 18, per il quale "per tutto quanto non specificamente contemplato" nell'articolo stesso, dovesse farsi riferimento all'art. 13 della 1. n. 1338 del 1962. Dato che questa ultima disposizione prevede che la riserva sia calcolata sulla base di tariffe determinate del Ministro del lavoro con apposito decreto, correttamente 1' INPS aveva fatto applicazione delle tariffe contenute nel d.m. 19.2.81. Avverso questa sentenza propone ricorso la TI. Non si è costituito l'INPS. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 14 della 1. 22.10.73 n. 672, 18 della 1. 13.7.67 Γ. 583 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, Qu nonché carenza di motivazione. Sostiene la AG che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'art. 18 della 1. n. 583 del 1967 non esaurisca la disciplina dell'istituto del riscatto del corso legale di laurea per gli iscritti al Fondo telefonici istituito dalla legge 4.12.56 n. 1450. Il trattamento del Fondo è sostitutivo dell'assicurazione IVS e dà luogo ad una disciplina autonoma del rapporto previdenziale degli iscritti, per cui la riserva matematica da considerare ai fini del riscatto avrebbe dovuto essere determinata sulla base degli elementi fissati dalla 1. n. 583 del 1967 е non di quelli desumibili dalla disciplina dell'A.G.O. desumibili dalla legge 1338 del 1962. In particolare, i coefficienti di capitalizzazione da utilizzare avrebbero dovuto essere non quelli fissati con decreto ministeriale (secondo la legge n. 1338), ma quelli appositamente determinati dal Comitato di vigilanza del Fondo (delibera 14.4.72) in esecuzione dei criteri indicati dalla legge n. 583. Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 1175 e 1337 C.C., nonché carenza di motivazione, contestandosi il punto in cui la sentenza impugnata ritiene irrilevante che il Comitato di sorveglianza del Fondo avesse approvato contra legem specifiche tabelle attuariali per la determinazione della riserva matematica e che l'INPS le abbia applicate sino all'emanazione della circolare 13.1.94. Tale 4 Qu delibera nasceva da una diversa interpretazione della legge e, pertanto, non poteva essere ritenuta illegittima né poteva essere annullata dall' INPS. In particolare, le domande pendenti al momento dell'introduzione della nuova circolare, avrebbero dovuto essere definite secondo le condizioni usualmente praticate al momento della loro presentazione, anche perché nulla diceva la nuova circolare a proposito dei rapporti pregressi. Riscontra, pertanto, la ricorrente nel comportamento dell'INPS una violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede. Il ricorso non è fondato.. L'interesse ad impugnare la sentenza di merito con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole. L'esistenza di tale interesse deve essere esplicitato dalla parte interessata mediante una compiuta illustrazione delle circostanze che determinano tale interesse. Pertanto, necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea (Cass. 11.7.2000 n. 9206). 5 Nel caso di specie tale esplicitazione mancante, nell'impugnare la decisione che atteso che la ricorrente, non indica quale sarebbe il assume a sé sfavorevole, beneficio che a lei deriverebbe dall'attuazione del diverso sistema di coefficiente proposto, limitandosi solo ad indicare che l'importo monetario che essa dovrebbe corrispondere nel caso si adottasse il criterio di computo da lei proposto sarebbe più favorevole di quello determinato adottando il sistema sostenuto dall'INPS. Non è precisato, pertanto, quale sarebbe il più favorevole importo e le modalità di sua determinazione, Ove venisse adottato il sistema di computo che la ricorrente assume a sé più favorevole. Per il sopra richiamato principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione tale esplicitazione dovrebbe essere contenuta direttamente nel ricorso. Non essendo sufficiente invocare 1'astratto interesse all'esatta applicazione della legge, detta omissione comporta il rigetto del ricorso per mancata dimostrazione dell'esistenza di un concreto interesse ad agire, giusta il disposto dell'art. 100 cod. proc. civ. Trattandosi di controversia in materia previdenziale, nulla deve disporsi per le spese.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Qu Così deciso in Roma il 23 Il Presidente Il Consigliere estensore IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria Jogi11.DJC. 20021. DJC. 2002 IL CANCELLERE maggio 2002私 Dioral in Thammonwoul DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 PLA LEGGE 1-8-73 N. 533 , & DA OGNI SPESA, TASSA IMPOSTA DI BOLLO, DI 7