CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 12476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12476 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCA ZACCO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. G. Stellato, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 28 ottobre 2022, con la quale ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12476 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ha applicato a AN VE la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1, 22, 26, 28 della contestazione provvisoria (reato associativo relativo alla partecipazione al clan CI e specifici reati fine). 1.1.Dopo aver delineato gli elementi da cui il primo giudice aveva desunto la sussistenza del sodalizio, storicamente operante nel territorio di Afragola, denominato clan CI (cfr. pag. sino a 16), il provvedimento impugnato delinea gli elementi indiziari a carico di VE, sottolineando che questi, imprenditore incensurato, titolare della ditta individuale VE costruzioni, viene raggiunto dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia (VA De FA, ES OV, TO Cinquegrana) che lo indicano come soggetto coinvolto in plurime attività criminose, tipiche del clan, nonché come uomo di fiducia di CH ZI, indicato come esponente di rilievo del sodalizio anche in epoca successiva al mese di dicembre 2010, attualmente collaboratore di giustizia. Lo stesso CH ZI, nel verbale di interrogatorio reso il 12 agosto 2020, e in quelli del 6 e 25 febbraio 2020, secondo il Tribunale, descrive il ricorrente come soggetto a sua disposizione, quale insospettabile procacciatore di auto "pulite", di armi da usare per gli omicidi, nonché partecipe di estorsioni. Tali dichiarazioni trovano riscontro, secondo il Tribunale del riesame, in video riprese svolte presso l'abitazione di ZI e in plurime intercettazioni. A pag. 21 e ss., poi, il Tribunale esamina gli elementi gravemente indiziari a carico di VE in relazione alle contestazioni dei singoli reati fine di cui all'incolpazione provvisoria (capo 22: artt. 81, secondo comma, 110, 629 in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3 416-bis.1 cod. pen.; capo 26: artt. 81, secondo comma, 110, 56, 629 in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen.; capo 28, concernente la violazione della normativa in materia di armi). 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore avv. A. Rossi, il quale denuncia quattro vizi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. in punto gravità indiziaria quanto al capo 1. 2 Si tratta, per la difesa, di incensurato, piastrellista, che non ha mai avuto contatti con ambienti malavitosi. L'ordinanza censurata dedica 16 pagine a descrivere la storica esistenza nel territorio di interesse, del clan CI, cui però il VE non apparterrebbe, in quanto questi non trae vantaggio dal sodalizio, né fornisce ad esso contributo. Questi, secondo la difesa, si sarebbe limitato al favoreggiamento nei confronti di CH ZI, in assenza di elementi di riscontro alla chiamata a suo carico dello stesso ZI, non risultando le altre affermazioni rese dai collaboratori sufficienti a corroborare le dichiarazioni di quest'ultimo. Si confutano le singole dichiarazioni degli altri collaboratori, riportate per stralcio, onde escluderne la valenza indiziaria come elementi di riscontro alla chiamata di ZI. Né la contestazione, a carico di VE, delle due estorsioni di cui ai capi 22 e 26 sarebbe utile per la configurabilità della condotta come partecipazione all'associazione e non come mero favoreggiamento, tenuto conto che si tratta di fatti ai quali, secondo la difesa, il ricorrente non ha fornito alcun contributo materiale e morale. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen. per assenza di contributo materiale e conoscenza del fatto estorsivo di cui al capo 22. Si assume che VE, rispetto all'attività estorsiva ai danni della ditta Pro.sid., non ha svolto alcuna attività tale da integrare il concorso materiale nel reato ascrittogli in via provvisoria;
né emergerebbero indizi circa la consapevolezza, da parte di VE, della sottoposizione ad estorsione di detta ditta. Si rimarca che dalle intercettazioni non emerge alcun contatto diretto tra VE e l'esecutore dell'estorsione, TO MA, mentre il contenuto del messaggio, proveniente da ZI, che il ricorrente avrebbe dovuto veicolare ad MA, non emergerebbe da alcun atto, segnalando, infine, che il mandato era stato conferito da tale EN, non meglio identificato. Il Tribunale darebbe per scontato che ZI ha incaricato l'indagato di riferire ad MA la richiesta estorsiva da veicolare alla ditta Pro.sicl., mentre, secondo il ricorso, il messaggio verrebbe riferito da tal EN ad MA e non da VE che ne resta estraneo. Infine, si sottolinea che la condotta di VE si sarebbe limitata a tentare, per il tramite di Nicola Avverso, di mettersi in contatto con MA, per una "innbasciata" urgente. circostanza poi non verificatasi. In ogni caso, anche a voler reputare che VE avesse avuto conoscenza che il mandato da veicolare aveva contenuto estorsivo, questi si sarebbe 3 interessato soltanto di convocare MA al cospetto di ZI, tentativo non riuscito. 2.3.Con il terzo motivo9i denuncia violazione degli artt. 273 cod,. proc. pen., 56, 629, 416-bis.1, cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 26. La difesa offre una lettura ulteriore delle captazioni riportate nell'ordinanza ipotizzando che anche lo stesso ZI, nel verbale di interrogatorio del 12 agosto 2020, aveva escluso di aver conferito mandato estorsivo quanto alla vineria chiamata La Cantinetta. All'indagato, secondo la ricostruzione difensiva, sarebbe stata comunicata (in data 29 dicembre 2017) l'esistenza di un credito nei confronti del titolare della vineria, da parte di TI, solo dopo il tentativo di riscuoterlo già operato (in data 23 dicembre 2017), senza peraltro che ne fosse stata comunicata la natura, con condotta, assunta dal ricorrente, di natura meramente passiva. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione della legge armi. L'auto in cui era occultata l'arma era di soggetto diverso da VE (TI). Questi, a parere della difesa, non avrebbe condiviso l'intenzione di uscire armato ma, raggiunti gli occupanti dell'auto (ZI e TI) si sarebbe limitato a prendere atto che, in auto, vi era una pistola. Infine, si contesta l'identificazione certa nel VE del terzo uomo notato nella vettura assieme a ZI e TI. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha chiesto con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, avv. G. Stellato, con p.e.c. del 28 ottobre 2022, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e, ulteriormente argomentando le ragioni dell'impugnazione, con particolare riferimento alla carente convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione, ex art. 416-bis cod. pen., ciò che rileva — posta l'esistenza della struttura delinquenziale prevista dalla legge — è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delil:tuosa conforme al piano associativo, non il giudizio, espresso su detto soggetto, da parte di altri componenti l'associazione mafiosa. Diverse pronunce di questa Corte, infatti, hanno ritenuto, in applicazione del principio descritto, immune da censure la 4 decisione con la quale si è confermata la responsabilità ex art. 416-bis cod. pen., avuto riguardo alle attività svolte, ritenute tipiche del soggetto intraneo ad una struttura criminale, con particolare riferimento alla partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione, compiuti nell'ambito di un contesto mafioso, condotta tipica ritenuta tale, di per sé, da rappresentare elemento gravemente indiziante di partecipazione al sodalizio, senza che siano necessarie ultericiri rappresentazioni di frequentazione con altri associati (Sez. 6, n. 47048 del 10/11/2009, Rv. 245448; Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Rv. 216635). Inoltre, il ricorrente non tiene conto di tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicate nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 16 e ss.), come convergenti e riscontrate quanto alla concreta descrizione del ruolo del ricorrente, indicato, anche, quale uomo di fiducia di ZI, dichiarazioni convergenti con quanto affermato dallo stesso ZI, divenuto collaboratore di giustizia. In ogni caso, nel caso al vaglio la sussistenza dell'affectio societatis, necessaria per la configurabilità del reato, risulta adeguatamente motivata, con ragionamento non manifestamente illogico, considerato che viene precisato che VE, quale intraneus, è animato dalla coscienza e volontà di contribuire, attivamente, alla realizzazione del programma delittuoso in modo stabile e permanente, attraverso non soltanto l'attività di supporto a CH ZI, del quale era uomo di fiducia, ma anche attraverso il compimento di azioni delittuose tipicamente inserite nelle consuete attività illecite cui si dedicava il sodalizio di riferimento (ex multis, Sez. 5, n.26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356, Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683, Sez. 6, n.49757 del 27/11/2012, Trapani, Rv. 254112). Peraltro, la complessiva lettura dei provvedimenti di merito consente di condividere la prospettata qualificazione della condotta (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) posto che evidenziano, anzi, che il ricorrente ha interagito organicamente e sistematicamente con gli associati quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, mentre , nel caso di favoreggiamento, l'aiuto si limita, in maniera episodica, a un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. Il Collegio osserva che si propone una diversa, alternativa lettura delle captazioni utilizzate in sede di merito cautelare, non consentita. L'esito del giudizio fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e sull'interpretazione dei colloqui intercettati resa con argomentazioni ragionevoli e logiche, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano nella rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma interpretazione del contenuto delle captazioni, peraltro riportate per stralcio nel ricorso, donde non risulta apprezzabile l'eventuale travisamento (tra le altre, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. La difesa devolve alla Corte una lettura alternativa delle captazioni, rispetto a quella resa dai giudici di merito cautelare, non consentita. Invero, l'interpretazione dei colloqui captati, anche quando sia usato un linguaggio criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se immune da illogicità manifesta, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Peraltro, si rimanda al contenuto di fonti di prova (verbale di interrogatorio di ZI, del 12 agosto 2020) non rivalutabile in sede di legittimità. 1.4.11 quarto motivo è inammissibile. Le censure prospettate sono integralmente versate in fatto, pur se, formalmente, si denuncia erronea applicazione della legge in materia di armi. Anzi si contesta l'identificazione dell'odierno ricorrente, cui giunge il Tribunale sulla base di considerazioni non manifestamente illogiche e complete (cfr. pag. 54 e ss.). 2.Segue a quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. e della ulteriore somma, tenuto conto dei motivi devoluti e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non conseguendo alla presente pronuncia la liberazione dell'indagato, vanno disposti, a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, • att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FRANCA ZACCO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. G. Stellato, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 28 ottobre 2022, con la quale ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12476 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 03/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ha applicato a AN VE la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1, 22, 26, 28 della contestazione provvisoria (reato associativo relativo alla partecipazione al clan CI e specifici reati fine). 1.1.Dopo aver delineato gli elementi da cui il primo giudice aveva desunto la sussistenza del sodalizio, storicamente operante nel territorio di Afragola, denominato clan CI (cfr. pag. sino a 16), il provvedimento impugnato delinea gli elementi indiziari a carico di VE, sottolineando che questi, imprenditore incensurato, titolare della ditta individuale VE costruzioni, viene raggiunto dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia (VA De FA, ES OV, TO Cinquegrana) che lo indicano come soggetto coinvolto in plurime attività criminose, tipiche del clan, nonché come uomo di fiducia di CH ZI, indicato come esponente di rilievo del sodalizio anche in epoca successiva al mese di dicembre 2010, attualmente collaboratore di giustizia. Lo stesso CH ZI, nel verbale di interrogatorio reso il 12 agosto 2020, e in quelli del 6 e 25 febbraio 2020, secondo il Tribunale, descrive il ricorrente come soggetto a sua disposizione, quale insospettabile procacciatore di auto "pulite", di armi da usare per gli omicidi, nonché partecipe di estorsioni. Tali dichiarazioni trovano riscontro, secondo il Tribunale del riesame, in video riprese svolte presso l'abitazione di ZI e in plurime intercettazioni. A pag. 21 e ss., poi, il Tribunale esamina gli elementi gravemente indiziari a carico di VE in relazione alle contestazioni dei singoli reati fine di cui all'incolpazione provvisoria (capo 22: artt. 81, secondo comma, 110, 629 in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3 416-bis.1 cod. pen.; capo 26: artt. 81, secondo comma, 110, 56, 629 in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen.; capo 28, concernente la violazione della normativa in materia di armi). 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore avv. A. Rossi, il quale denuncia quattro vizi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. in punto gravità indiziaria quanto al capo 1. 2 Si tratta, per la difesa, di incensurato, piastrellista, che non ha mai avuto contatti con ambienti malavitosi. L'ordinanza censurata dedica 16 pagine a descrivere la storica esistenza nel territorio di interesse, del clan CI, cui però il VE non apparterrebbe, in quanto questi non trae vantaggio dal sodalizio, né fornisce ad esso contributo. Questi, secondo la difesa, si sarebbe limitato al favoreggiamento nei confronti di CH ZI, in assenza di elementi di riscontro alla chiamata a suo carico dello stesso ZI, non risultando le altre affermazioni rese dai collaboratori sufficienti a corroborare le dichiarazioni di quest'ultimo. Si confutano le singole dichiarazioni degli altri collaboratori, riportate per stralcio, onde escluderne la valenza indiziaria come elementi di riscontro alla chiamata di ZI. Né la contestazione, a carico di VE, delle due estorsioni di cui ai capi 22 e 26 sarebbe utile per la configurabilità della condotta come partecipazione all'associazione e non come mero favoreggiamento, tenuto conto che si tratta di fatti ai quali, secondo la difesa, il ricorrente non ha fornito alcun contributo materiale e morale. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 110, 629 cod. pen. per assenza di contributo materiale e conoscenza del fatto estorsivo di cui al capo 22. Si assume che VE, rispetto all'attività estorsiva ai danni della ditta Pro.sid., non ha svolto alcuna attività tale da integrare il concorso materiale nel reato ascrittogli in via provvisoria;
né emergerebbero indizi circa la consapevolezza, da parte di VE, della sottoposizione ad estorsione di detta ditta. Si rimarca che dalle intercettazioni non emerge alcun contatto diretto tra VE e l'esecutore dell'estorsione, TO MA, mentre il contenuto del messaggio, proveniente da ZI, che il ricorrente avrebbe dovuto veicolare ad MA, non emergerebbe da alcun atto, segnalando, infine, che il mandato era stato conferito da tale EN, non meglio identificato. Il Tribunale darebbe per scontato che ZI ha incaricato l'indagato di riferire ad MA la richiesta estorsiva da veicolare alla ditta Pro.sicl., mentre, secondo il ricorso, il messaggio verrebbe riferito da tal EN ad MA e non da VE che ne resta estraneo. Infine, si sottolinea che la condotta di VE si sarebbe limitata a tentare, per il tramite di Nicola Avverso, di mettersi in contatto con MA, per una "innbasciata" urgente. circostanza poi non verificatasi. In ogni caso, anche a voler reputare che VE avesse avuto conoscenza che il mandato da veicolare aveva contenuto estorsivo, questi si sarebbe 3 interessato soltanto di convocare MA al cospetto di ZI, tentativo non riuscito. 2.3.Con il terzo motivo9i denuncia violazione degli artt. 273 cod,. proc. pen., 56, 629, 416-bis.1, cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 26. La difesa offre una lettura ulteriore delle captazioni riportate nell'ordinanza ipotizzando che anche lo stesso ZI, nel verbale di interrogatorio del 12 agosto 2020, aveva escluso di aver conferito mandato estorsivo quanto alla vineria chiamata La Cantinetta. All'indagato, secondo la ricostruzione difensiva, sarebbe stata comunicata (in data 29 dicembre 2017) l'esistenza di un credito nei confronti del titolare della vineria, da parte di TI, solo dopo il tentativo di riscuoterlo già operato (in data 23 dicembre 2017), senza peraltro che ne fosse stata comunicata la natura, con condotta, assunta dal ricorrente, di natura meramente passiva. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione della legge armi. L'auto in cui era occultata l'arma era di soggetto diverso da VE (TI). Questi, a parere della difesa, non avrebbe condiviso l'intenzione di uscire armato ma, raggiunti gli occupanti dell'auto (ZI e TI) si sarebbe limitato a prendere atto che, in auto, vi era una pistola. Infine, si contesta l'identificazione certa nel VE del terzo uomo notato nella vettura assieme a ZI e TI. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha chiesto con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, avv. G. Stellato, con p.e.c. del 28 ottobre 2022, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e, ulteriormente argomentando le ragioni dell'impugnazione, con particolare riferimento alla carente convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione, ex art. 416-bis cod. pen., ciò che rileva — posta l'esistenza della struttura delinquenziale prevista dalla legge — è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delil:tuosa conforme al piano associativo, non il giudizio, espresso su detto soggetto, da parte di altri componenti l'associazione mafiosa. Diverse pronunce di questa Corte, infatti, hanno ritenuto, in applicazione del principio descritto, immune da censure la 4 decisione con la quale si è confermata la responsabilità ex art. 416-bis cod. pen., avuto riguardo alle attività svolte, ritenute tipiche del soggetto intraneo ad una struttura criminale, con particolare riferimento alla partecipazione dell'indagato ad episodi di estorsione, compiuti nell'ambito di un contesto mafioso, condotta tipica ritenuta tale, di per sé, da rappresentare elemento gravemente indiziante di partecipazione al sodalizio, senza che siano necessarie ultericiri rappresentazioni di frequentazione con altri associati (Sez. 6, n. 47048 del 10/11/2009, Rv. 245448; Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Rv. 216635). Inoltre, il ricorrente non tiene conto di tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicate nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 16 e ss.), come convergenti e riscontrate quanto alla concreta descrizione del ruolo del ricorrente, indicato, anche, quale uomo di fiducia di ZI, dichiarazioni convergenti con quanto affermato dallo stesso ZI, divenuto collaboratore di giustizia. In ogni caso, nel caso al vaglio la sussistenza dell'affectio societatis, necessaria per la configurabilità del reato, risulta adeguatamente motivata, con ragionamento non manifestamente illogico, considerato che viene precisato che VE, quale intraneus, è animato dalla coscienza e volontà di contribuire, attivamente, alla realizzazione del programma delittuoso in modo stabile e permanente, attraverso non soltanto l'attività di supporto a CH ZI, del quale era uomo di fiducia, ma anche attraverso il compimento di azioni delittuose tipicamente inserite nelle consuete attività illecite cui si dedicava il sodalizio di riferimento (ex multis, Sez. 5, n.26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356, Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683, Sez. 6, n.49757 del 27/11/2012, Trapani, Rv. 254112). Peraltro, la complessiva lettura dei provvedimenti di merito consente di condividere la prospettata qualificazione della condotta (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) posto che evidenziano, anzi, che il ricorrente ha interagito organicamente e sistematicamente con gli associati quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, mentre , nel caso di favoreggiamento, l'aiuto si limita, in maniera episodica, a un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, Russo, Rv. 274374). 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. Il Collegio osserva che si propone una diversa, alternativa lettura delle captazioni utilizzate in sede di merito cautelare, non consentita. L'esito del giudizio fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria e sull'interpretazione dei colloqui intercettati resa con argomentazioni ragionevoli e logiche, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano nella rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma interpretazione del contenuto delle captazioni, peraltro riportate per stralcio nel ricorso, donde non risulta apprezzabile l'eventuale travisamento (tra le altre, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. La difesa devolve alla Corte una lettura alternativa delle captazioni, rispetto a quella resa dai giudici di merito cautelare, non consentita. Invero, l'interpretazione dei colloqui captati, anche quando sia usato un linguaggio criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se immune da illogicità manifesta, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Peraltro, si rimanda al contenuto di fonti di prova (verbale di interrogatorio di ZI, del 12 agosto 2020) non rivalutabile in sede di legittimità. 1.4.11 quarto motivo è inammissibile. Le censure prospettate sono integralmente versate in fatto, pur se, formalmente, si denuncia erronea applicazione della legge in materia di armi. Anzi si contesta l'identificazione dell'odierno ricorrente, cui giunge il Tribunale sulla base di considerazioni non manifestamente illogiche e complete (cfr. pag. 54 e ss.). 2.Segue a quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. e della ulteriore somma, tenuto conto dei motivi devoluti e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non conseguendo alla presente pronuncia la liberazione dell'indagato, vanno disposti, a cura della Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, • att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente