Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10448 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
1 0448 /0 2 REPUBBLICA ITALI IN NOM DEL LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto madr iments combatiale SEZIONE SECONDA CIVILE wrenchmento del domes paparento consfellihe Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PONTORIERI Presidente Dott. Franco R.G.N. 22470/99 Dott. Ugo 22470/99 RIGGIO Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere- 22531/99 1062100 Cron. 28051 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 2129 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - ha pronunciato la seguente Ud. 21/03/02 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASCATION UFFICIO CC PIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio AZ ALBERGATI SPA, in persona dell'Amm.re Delagato IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € ราเม Dott. GENNARO IN, elettivamente domiciliato in IL CANCELL: E ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio 10 difendedell'avvocato FILIPPO CAPUZZI, che unitamente all'avvocato CORRADO GO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RELAIS EL TOULA' ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore SIG.ARTURO IN;
2002 - intimato 464 e sul 2° ricorso n° 22531/99 proposto da: -1- RELAIS EL TOULA' ITALIA SRL, in persona del legale IN,rappresentante pro tempore Sig. ARTURO elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO BILETTA, CLAUDIO CALABRESE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ALBERGATI SPA, in persona del legale AZ rappresentante pro tempore Arch. GENNARO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO CAPUZZI, lo difende unitamente all'avvocato CORRADO che GO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale e sul 3° ricorso n° 01062/00 proposto da: RELAIS EL TOULA' ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ARTURO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo difende unitamente agli avvocati CLAUDIO CALABRESE, ALESSANDRO BILETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AZ ALBERGATI SPA, in persona del legale -2- rappresentante pro tempore Arch. GENNARO IN;
intimato avverso la sentenza n. 872/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 20/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
GO OR, difensore del udito l'Avvocato ricorrente AZ ALBERGATI Spa, che ha chiesto accoglimento del ric.22470/99, rigetto dei ricorsi 22531/99 e 1062/00; ufito l'Avvocato BILETTA Alessandro, difensore del RELAIS EL TOULA', che ha chiesto accoglimento dei ricorsi n.22531/99 e 1062/00; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto dei ricorsi;
inammissibilità e in subordine del 2° ricorso incidentale di RELAIS EL assorbimento TOULA'. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 17 gennaio 1989, la Palazzo Albergati s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la Relais El Toulà Italia s.r.l. e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, conse- guenti all'inadempimento del servizio di ristora- zione, che, giusta contratto d'appalto tra loro concluso, la società convenuta si era impegnata ad eseguire al ricevimento offerto dall'Università di Bologna e dalla Fiat, da tenersi la sera del 16 settembre 1988 presso Palazzo Albergati. Assumeva la società Palazzo Albergati che il ricevimento si era risolto in un clamoroso insuc- cesso per carenze qualitative e quantitative del servizio di ristorazione, appaltato alla contropar- te, carenze contestate anche dalla società M.G.R., organizzatrice della serata. La società convenuta Relais El Toulà Italia resi- steva alla domanda e ne chiedeva il rigetto, sostenendo che l'insuccesso del ricevimento era da attribuirsi a gravi carenze organizzative della controparte. Al contempo, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della società attrice al pagamento del corrispettivo pattuito per il servi- 4 zio di ristorazione, nonché al risarcimento dei danni, che quell'insuccesso aveva arrecato alla propria immagine, in misura di lire 450.000.000. Con sentenza del 31 marzo/6 maggio 1998, il Tribu- nale di Bologna, rigettava la domanda della società attrice e, in parziale accoglimento della riconven- zionale, condannava essa società al pagamento del corrispettivo pattuito per il servizio di ristora- zione. Entrambe le parti interponevano gravame: la società Palazzo Albergati, in via principale, e la società Relais El Toulà Italia, in via incidentale. Con sentenza del 21 maggio/20 luglio 1999, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la società Relais El Toulà Italia inadempiente alle prestazioni di ristorazio- ne e la condannava al risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi in separata sede. Le spese dei due gradi di giudizio erano compensate tra le parti, per intero. Esponeva la Corte che, difformemente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la società Palazzo Albergati non aveva proposto alcuna domanda di risoluzione del contratto d'appalto, concluso con la società Relais El Toulà Italia, bensì soltanto una domanda di risarcimento dei danni da inadempimento delle prestazioni, da quest'ultima assunte con quel contratto, domanda che si presen- tava appunto fondata, alla stregua dei materiali probatori in atti, segnatamente delle testimonianze assunte, evidenzianti -per un verso- specifiche carenze nel servizio di ristorazione (mancanza di aperitivi ad alcuni tavoli, minestre servite in ritardo 0 non servite affatto, bottiglie di vino parzialmente consumato, pause intollerabili tra le portate.. ) e -per altro verso- prive di specifico significato (per genericità di contenuto) in ordine alla eccepita impossibilità di adempimento di quel servizio per cause non imputabili alla società Relais El Toulà Italia. Quest'ultima società, dunque, inadempiente alle prestazioni assunte, doveva essere condannata al risarcimento dei danni conseguenti, da liquidarsi in separata sede, mentre non era tenuta alla restituzione della somma nel frattempo versatale quale corrispettivo del servi- zio di ristorazione. Tale, ultimo punto della decisione di primo grado, precisava la Corte, deve restare "fermo, atteso che l'obbligo restitutorio trova titolo immediato solo nella sentenza che pronuncia la risoluzione (cfr. Cass. 05.04.1990 n. 2802)". Per la cassazione di tale sentenza, le parti, società Palazzo Albergati e Relais El Toulà Italia, hanno proposto autonomi ricorsi, notificati in pari data, formulando ciascuna tre motivi. La società Relais El Toulà Italia ha resistito con controricorso al ricorso avversario e, al contempo, in via incidentale, ha riproposto i motivi d'impugnazione già svolti con il precedente, autonomo ricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.), in tale contesto evidenziandosi la mera apparenza (con conseguente irrilevanza sul piano consumazione del potere di impugnazione)della della proposizione di due ricorsi ad opera della società Relais El Toulà Italia, posto che quello formulato con l'atto contenente il controricorso quelloraffigura una semplice riproduzione di precedentemente proposto in via autonoma.
2. Il ricorso della società Palazzo Albergati espone tre motivi, che coinvolgono il (disposto) z pagamento del corrispettivo pattuito per il servi- zio di ristorazione e la (dichiarata) compensazione delle spese di lite. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 336, comma secondo, c.p.c., nonché vizi di motivazione, la ricorrente si duole che non sia stata accolta la domanda di restituzio- ne di quanto versato alla controparte, a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione, in esecuzione della decisione di primo grado, che aveva condannato essa ricorrente al pagamento di quel corrispettivo, ma che, a suo dire, sarebbe stata poi riformata in grado d'appello, con conse- guente insorgenza del contestato obbligo di resti- tuzione. Con il secondo motivo, la ricorrente muove doglian- za analoga alla prima, ma sotto il diverso profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. comma primo, e 112 c.p.c. e dell'art. 1460336, c.c., nonché dei vizi connessi di motivazione. La Corte di merito, infatti, a dire della ricorren- te, pur avendo riconosciuto il grave inadempimento resistente agli obblighi di ristorazionedella assunti, e, quindi, riformato la decisione di primo grado, che quell'inadempimento aveva escluso (con 8 conseguente obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito), aveva poi respinto la sopraindicata domanda di restituzione, inopinatamente, senza peraltro tenere conto del diritto di essa ricorren- te di sospendere ex art. 1460 c.c. il pagamento di quanto in ipotesi dovuto. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole che siano state compensate le spese processuali in ragione del mero ed immotivato rilievo "per giusti motivi", peraltro contrario ad esito del giudizio ed a principio di soccombenza. I motivi esposti non hanno pregio. Ed invero, con riguardo al primo e secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, va osservato che la sentenza impugnata, diversamente da quanto raffigurato in ricorso, non ha riformato la decisione di primo grado quanto al contestato capo di condanna della ricorrente al pagamento del corrispettivo pattuito per il servizio di ristorazione, che, anzi, ha espressamente confermato in forza dell'autonomo ed apposito rilievo (di essa sentenza) che *l'obbligo restitutorio trova titolo immediato solo nella sentenza che pronuncia la risoluzione", risoluzione contrattuale -appunto- non invocata dalla società ९ Palazzi Albergati, la quale aveva agito per ottene- re il (solo) risarcimento del danno da inadempimen- to della controparte alle prestazioni assunte. La sentenza impugnata, quindi, avendo manifestato una propria e in sé coerente ragione di decisione sul punto, non è incorsa nei vizi di motivazione, che le vengono attribuiti, come pure non risulta aver violato о falsamente applicato le norme indicate dalla ricorrente, e, in particolare, il primo ed il secondo comma dell'art. 336 c.p.c., che disciplinano il c.d. effetto espansivo interno ed esterno della riforma (o della cassazione) della sentenza, nella specie invece confermata, in parte qua. Né apprezzabile, in sede di legittimità, involgendo una questione dapprima non proposta, nel giudizio di merito, si presenta il dedotto diritto della ricorrente di sospendere il pagamento di quanto in ipotesi dovuto alla controparte, ai sensi dell'art. 1460 c.c.. La sentenza impugnata nulla dice al riguardo e gli atti di causa evidenziano che la ricorrente, allora appellante, con l'atto di gravame, al di là di una non chiarita (nell'atto) conclusione di rigetto di ogni pretesa avversaria "col diritto per la s.p.a. 10 qualsivoglia Palazzo Albergati di sospendere attesi gli pagamento fosse in ipotesi dovuto non ebbe ad esporre inadempimenti dell'appellata", alcun motivo specifico di impugnazione, né a sollevare questione, in relazione all'art. 1460 C.C. ed alla exceptio inadimpleti contractus, che raffigura una eccezione in senso proprio, in quanto all'iniziativa e alla disponibilità tale rimessa delle parti. Con riguardo al terzo motivo, infine, Va osservato che, per consolidato e (dal collegio) condiviso orientamento di questa Corte (v. ex plurimis Cass. n. 5390/00, n. 14576/99, n. 5909/99, n. 4575/98 e n. 5174/97), l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di compensare le spese processuali non necessita di specifica motivazione, né è sindacabile, al di fuori delle ipotesi in cui venga giustificato con argomentazioni illogiche, il che nella specie non risulta accaduto, essendosi provveduto a compensare le spese "per giusti motivi".
3. Il ricorso della società Relais El Toulà Italia espone anch'esso tre motivi, che, segnatamente, coinvolgono il diverso capo di decisione dello inadempimento di essa ricorrente al(accertato) servizio di ristorazione, appaltato dalla
contro
- parte. Con il primo motivo, la ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare sul punto decisivo della controversia, costituito dal contestato aumento del numero dei partecipanti al (1.500 commensali ricevimento, salito a 1640 unità e 140 persone di servizio) dalle previste 1.280 commensali e 80 persone di servizio), che (1.200 aveva impedito l'esatto adempimento delle presta- zioni pattuite. Con il secondo motivo, muove doglianza analoga, ma sotto il più specifico profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 1661 C.C., norma questa- che si assume nient'affatto considerata dalla sentenza impugnata, pur in presenza del sopraindicato aumento dei partecipanti al ricevi- mento, oggetto di variazione ordinata dalla
contro
- parte, in eccedenza al sesto concordato. Con il terzo motivo, infine, denunciando insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e riportando brani delle testimonianze assunte, la ricorrente assume che "la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito -pur tenuto conto della sua Κ amplissima discrezionalità- è assolutamente inac- cettabile per la sua manifesta illogicità, cosicco- me emerge dalla stessa motivazione.. il committente impose delle modalità di esecuzione del servizio scombussolarono sia l'organizzazioneche delle cucine che quella di sala.. l'avere disatteso le risultanze istruttorie (non solo di parte Toulà) in ordine all'avvenuto sconvolgimento dell'ordine di servizio, sulla base di considerazioni peregrine ed illogiche.. in aggiunta al fatto di aver negato comunque rilevanza alle eventuali disposizioni.. costituiscono vizio censurabile sotto più profili, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 5." I motivi esposti non hanno pregio. Con riguardo al primo ed al secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, va osservato che le doglianze della ricorrente involgono questioni dapprima non propo- ste, nel giudizio di merito, in quanto tali inam- missibili in sede di legittimità, posto che la sentenza impugnata non contiene alcun cenno al riguardo e che la stessa comparsa di costituzione in appello della ricorrente, al pari di quella in primo grado, non esprime alcuna, specifica prospet- tazione su aumento (imposto dalla controparte) del 13 numero (concordato) dei partecipanti al ricevimento e su incidenza negativa di tale variazione nell'esecuzione delle prestazioni di ristorazione appaltate. Con riguardo al terzo motivo, invece, deve osser- varsi che, al di là della formale prospettazione come vizio di motivazione insufficiente e contrad- dittoria su punto decisivo della controversia, le doglianze della ricorrente si risolvono, palesemen- in una sostanziale e, in sede di legittimità,te, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, attraverso una nuova valutazio- ne dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte territoriale ha operato nell'esercizio della discrezionalità а lei riservata, dandone specifica e in sé coerente motivazione, come innanzi riportata, in narrativa, per tratti salien- ti.
4. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, entrambi i ricorsi vanno respinti e le spese del giudizio di cassazione sono totalmente compensate tra le parti, per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione. 14 Così deciso il 21 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente cons. ept. готко Youton's Лисове IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Tolazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 LUG. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 lolazico 109T129.11 MERT 41,32 TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 25 SET. 2002 aln. 40085 versate € 179.43 Serie 4 (euro ents tant /1413 p. Il Dirigente Area Servic (Dott.ssa Maria Grazia DI PO Il Responsabile Servizio A G (Dr. M. RACCICHING 15