Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1999, n. 6026
CASS
Sentenza 24 febbraio 1999

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In tema di prova testimoniale, qualora la testimonianza a discarico sia stata ammessa su richiesta della parte, questa ha l'obbligo di provvedere alla citazione. Nel caso in cui la parte onerata non abbia allegato di aver citato i testi e di essersi comunque adoperata al fine di ottenerne la presenza in udienza, nel silenzio delle altre parti, non occorre una ordinanza con la quale il giudice revochi il precedente provvedimento di ammissione della prova, in quanto le parti, con il loro comportamento concludente, hanno rinunciato alla prova stessa, dando concreta attuazione al principio di disponibilità della prova di cui all'art. 190, primo comma, cod.proc.pen. Ed invero, in tal caso si versa in una decadenza dalla prova, per cui sussiste preclusione a richiedere la medesima prova in sede di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1999, n. 6026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6026
    Data del deposito : 24 febbraio 1999

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