Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, qualora la testimonianza a discarico sia stata ammessa su richiesta della parte, questa ha l'obbligo di provvedere alla citazione. Nel caso in cui la parte onerata non abbia allegato di aver citato i testi e di essersi comunque adoperata al fine di ottenerne la presenza in udienza, nel silenzio delle altre parti, non occorre una ordinanza con la quale il giudice revochi il precedente provvedimento di ammissione della prova, in quanto le parti, con il loro comportamento concludente, hanno rinunciato alla prova stessa, dando concreta attuazione al principio di disponibilità della prova di cui all'art. 190, primo comma, cod.proc.pen. Ed invero, in tal caso si versa in una decadenza dalla prova, per cui sussiste preclusione a richiedere la medesima prova in sede di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1999, n. 6026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6026 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 24/02/1999
1 - Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Antonino Assennato Consigliere N.392
3 - Dott. Gian Giulio Ambrosini Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Arturo Cortese Consigliere N.14578/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ST AN TO, nato a [...] il [...]. Avverso la sentenza emessa in data 5 febbraio 1998 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24 gennaio 1997 il Pretore di Catanzaro dichiarò AN TO ST colpevole del reato di oltraggio a pubblici ufficiali (commesso in Catanzaro il 21 agosto 1995) e con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannò alla pena (condizionatamente sospesa) di 1 mese di reclusione.
A seguito di impugnazione proposta dal ST, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 5 febbraio 1998, confermò la decisione di primo grado.
Il ST ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge (art. 606, 1^ comma lettera "c", in relazione all'art. 495 c.p.p.), illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
violazione di legge oltre che mancanza di motivazione in ordine alla prova del fatto contestato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce che il giudice del dibattimento di primo grado, dopo che erano stati ammessi tre testi a discarico, non li aveva sentiti, senza revocare con ordinanza, ai sensi dell'art. 495 c.p.p. , l'ammissione della prova per ritenuta superfluità della stessa.
Deduce, inoltre, che la corte di merito aveva errato nel non ammettere la rinnovazione parziale del dibattimento onde escutere detti testi e che, in ordine alla prova del reato contestato, aveva omesso la motivazione, essendosi limitato a ricalcare quella del giudice di primo grado.
La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto rigettato.
Nell'ipotesi in cui la prova testimoniale a discarico sia stata ammessa su richiesta della parte (imputato), questa ha l'obbligo di provvedere alla citazione. Qualora detta parte, come nel caso di specie, non abbia allegato di aver citato i testi e di essersi comunque adoperato al fine di ottenerne la presenza in udienza, nel silenzio delle altre parti, non occorre una ordinanza con la quale il giudice revochi il precedente provvedimento di ammissione della prova, in quanto le parti, con il loro comportamento concludente, hanno rinunciato alla prova stessa, dando concreta attuazione al principio di disponibilità della prova di cui all'art. 190, comma 1^ C.P.P.- Si versa in un caso di decadenza dalla prova, per cui sussiste preclusione a richiedere la medesima prova in sede di impugnazione. La eventuale richiesta può costituire soltanto sollecitazione diretta a provocare da parte del giudice di appello i poteri di integrazione probatoria conferitigli dall'art. 507 c.p.p., previsti proprio in funzione di riequilibrio per supplire alle carenze delle parti. Il mancato esercizio di tali poteri va congruamente motivato, altrimenti il giudice incorre in un vizio di motivazione lesivo della legge, non essendo rimessa alla sua mera discrezionalità la scelta di disporre o meno l'assunzione della prova, postulando tali poteri una assoluta necessità dell'assunzione della prova stessa ai fini del decidere.
Nel caso di specie la corte di merito ha congruamente e sufficientemente motivato in ordine alla mancanza di tale presupposto in quanto, all'esito della valutazione delle risultanze probatorie già acquisite, ha ritenuto esaustiva ai fini del decidere la deposizione del teste che ebbe a sentire le espressioni oltraggiose profferite dall'imputato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1999