Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine. (Fattispecie in cui, prima della scadenza del termine di trenta giorni, era stato irritualmente notificato al difensore l'avviso di avvenuto deposito della sentenza, avviso ritenuto irrilevante dalla S.C. ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per impugnare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2013, n. 23358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23358 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
58 23358 / 14 1970 1 camera di consiglio del 17 dicembre 2013 Sentenza n. [n. 5 ruolo] R. G. n. 33834/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai magistrati: Dott. Francesco Serpico presidente Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Pierluigi Di Stefano consigliere Dott. Angelo Capozzi consigliere Paternò Raddusa consigliere Dott. Benedetto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona avverso sentenza del 18/04/2013 del G.U.P. del Tribunale di Sulmona nei confronti di 2. IC AB, nato a [...] il [...]; esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in personal del sostituto P.G. dott. Eduardo V. Scardaccione, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Motivi della decisione 1. Svolte le indagini preliminari, il procedente p.m. presso il Tribunale di Sulmona ha chiesto il rinvio a giudizio di AB ED, imputato dei reati di abuso di ufficio e di falsità ideologica in atto pubblico commessi, nella sua qualità di sindaco del Comune di Sulmona, il 18.8.2010. All'esito dell'udienza preliminare il g.u.p. del Tribunale di Sulmona con l'indicata sentenza del 18.4.2013 ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del ED in ordine ai reati ascrittigli per insussistenza del fatto.
2. A norma dell'art. 428 c.p.p. il Procuratore della Repubblica di Sulmona ha impugnato per cassazione la sentenza di improcedibilità del g.u.p., deducendo vizi di erronea applicazione della legge penale e di illogicità manifesta della motivazione articolati in rapporto a più profili della vicenda processuale integrante la regiudicanda.
3. Il ricorso del pubblico ministero deve essere dichiarato in limine inammissibile, perché proposto dopo lo spirare del termine decadenziale previsto per l'impugnazione dal combinato disposto degli artt. 424 co. 4 e 585 co. 1 c.p.p. L'impugnata sentenza del g.u.p. è stata pronunciata il 18.4.2013 e il giudice ha indicato in trenta giorni il termine riservato al deposito della motivazione. Statuizione, quest'ultima, per altro ultronea o inutile, perché non incidente (anche in caso di eventuale fissazione di un termine di deposito superiore ai trenta giorni) sulla peculiare disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, avuto riguardo alla riconosciuta perentorietà e non prorogabilità del termine di deposito di trenta giorni dalla pronuncia stabilito dal citato art. 424 co. 4 c.p.p. (v.: S.U. 26.2.2002 n. 31312, D'Alterio, rv. 222043; Sez. 6, 7.5.2008 n. 21520, P.G. in proc. Formisano, rv. 240076). Nel procedimento oggetto di ricorso il g.u.p. del Tribunale di Sulmona ha depositato tempestivamente il 7.5.2013 (entro il detto termine di trenta giorni dalla decisione) la motivazione della sentenza di improcedibilità nei confronti del ED. Pur non rendendosi indispensabile la comunicazione alle parti (presenti nell'udienza preliminare) del deposito della motivazione della sentenza del g.u.p., perché avvenuto nel predeterminato termine legale di trenta giorni, scadente nel caso in esame il 18.5.2013, la sentenza è stata comunicata al Procuratore della Repubblica di Sulmona e al Procuratore Generale di L'Aquila il 14.5.2013. Il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere è pari a quindici giorni, secondo il dettato dell'art. 585, co.
1-lett. a), c.p.p., trattandosi di decisione adottata all'esito di udienza camerale. Tale termine decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall'art. 424 co. 4 c.p.p., quando la motivazione sia depositata entro tale arco temporale, come è accaduto per l'impugnata sentenza del g.u.p. di Sulmona. La decorrenza in parola deve ritenersi iniziata, quindi, dal 18.5.2013, decorrenza formale ex lege più favorevole in concreto per il ricorrente p.m., sebbene questi abbia ricevuto in epoca anteriore (come detto, il 14.5.2013), la comunicazione della sentenza di non luogo procedere (S.U. 27.1.2011 n. 21039, P.M. in proc. Loy, rv. 249670). Il ricorso per cassazione del p.m., redatto il 26.6.2013, è stato presentato (depositato nella cancelleria dell'Ufficio del G.U.P. di Sulmona) soltanto nella medesima data del 26.6.2013. Ben oltre, dunque, i quindici giorni stabiliti per la proposizione di un tempestivo ricorso per cassazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 17 dicembre 2013 Il consigliere estensore In Presidente Francesco Serpico Giacomo Paoloni DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 GIU 2014 IL PREMA D CAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ON Pieta Esposito E 2