Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2654
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Sentenza 23 febbraio 2001

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La norma di cui all'art. 1208, primo comma, cod. civ. subordina la validità dell'offerta reale alla circostanza che la stessa ricomprenda la totalità della "somma" dovuta e tale espressione non può che essere riferibile al denaro contante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2654
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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