Sentenza 27 luglio 1999
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La prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali decorre dalla <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8139 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Ianniruberto - Presidente
" Alberto Spanò - Consigliere
" Giovanni Mazzarella "
" Francesco Antonio Maiorano "
" Pasquale Picone rel. "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ST LF, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marsala, n. 9, presso l'Ufficio legale centrale dell'Associazione nazionale invalidi e famiglie dei caduti F.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Di Berardino e Francesco V. Papadia in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del procuratore Maria Teresa Fantola, domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6, presso l'avvocato Furio Tartaglia che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n^ 623 in data 5 aprile 1996 (R.G. 1546/93).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.1999 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Furio Tartaglia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Bari accogliendo la domanda proposta da LF NO, dipendente della Ferrovie dello Stato SpA, ha dichiarato, sulla base della consulenza tecnica espletata, che il ricorrente era affetto da malattia professionale, con la condanna della parte convenuta alla costituzione della rendita pari all'11% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L'appello proposto dalla società è stato accolto dal Tribunale di Bari, che ha rigettato la domanda del NO.
Il Tribunale ha osservato che il Pretore aveva errato nel rigettare implicitamente l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalle Ferrovie in primo grado - e riproposta in appello - ai sensi dell'art. 112, comma 1^, t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 116 dell'8 luglio 1969, giacché, su istanza del lavoratore, era intervenuto in data 6 agosto 1979 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio proprio della stessa malattia invocata nel giudizio come di natura professionale, con accertata riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%, mentre la domanda di rendita per malattia professionale era stata presentata il 4 febbraio 1989.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso per un motivo il NO;
resiste con controricorso la Ferrovie Stato SpA. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 tu. 1124/65, anche nella lettura derivante dalla sentenza n. 116/69 della Corte costituzionale, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto che le Ferrovie avessero proceduto alla valutazione dei postumi dell'infermità accertata in termini di riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%, mentre in realtà tale percentuale era stata operata con il solo riferimento alla durata dell'assenza giustificata per cura ai sensi del D.M. 6 maggio 1959, n. 4933, secondo il contenuto della delibera n. 606/79 prodotta nella causa, sicché non vi era stata alcuna valutazione dei postumi indennizzabili.
La Corte giudica infondato il motivo di ricorso.
Oggetto del giudizio è l'erogazione, in favore dell'assicurato, della rendita per malattia professionale prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la quale compete anche, ove ne sussistano i presupposti, ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato: vero è, infatti, che l'art. 127, comma primo, n. 2, di tale testo unico dispone che non è assicurato presso l'Inail "il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato"; ma ciò perché esso è del pari assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 56 l. 26 marzo 1958, n. 425) e le prestazioni normalmente dovute dall'Inail sono, per il personale predetto, poste a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Nè sulla perdurante vigenza di questa normativa hanno influito le vicende che hanno condotto alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico (legge 17 maggio 1985, n. 210) e, poi, alla ulteriore trasformazione di questo in società per azioni (di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, assunta a norma del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, conv. in legge 29 gennaio 1992 n. 35): l'art. 21, quarto comma, della legge n. 210/85
stabilisce, infatti l'ultrattività del regime previdenziale;
e l'art. 21 del d.l. n. 386/91 prevede a sua volta un nuovo regime previdenziale privatistico, in difetto del quale continua ad applicarsi la normativa di cui alla legge n. 425 del 1958. Delineato l'oggetto della domanda, si osserva, quindi che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione deve essere verificata alla stregua del dato normativo fornito dall'art. 112 t.u. n. 1124 del 1965, come emendato dalle sentenze costituzionali 8 luglio 1969, n. 116, 25 febbraio 1988, n. 206 e 24 gennaio 1991, n. 31.
L'interpretazione di tale dato normativo è stata fornita dalla stessa Corte costituzionale, che ha rilevato che, in base ad esso, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali decorre dalla "manifestazione della malattia", essendo tale espressione indicativa di ogni emersione della malattia, per segni o per sintomi, che sia univoca, e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa, e a consentirgli quindi, di poter utilmente far valere il proprio diritto (decisioni n. 31/1991, cit, e 9 luglio 1993, n. 312, dichiarativa la prima dell'infondatezza, la seconda dell'inammissibilità, dei sospetti di illegittimità costituzionale sollevati in relazione all'istituto della prescrizione triennale del diritto alla rendita). In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato della consapevolezza della malattia e della sua indennizzabilità costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità, se, condotto senza incorrere in errori di diritto, risulti immuni da vizi della motivazione.
Nella fattispecie, il Tribunale ha desunto tale consapevolezza dallo svolgimento e dagli esiti del procedimento promosso dal dipendente per il riconoscimento della dipendenza della stessa malattia da causa di servizio.
Premesso che la "causa di servizio" costituisce il presupposto sia per il riconoscimento della dipendenza dal servizio di un'infermità (ai diversi fini previsti dall'ordinamento) sia per l'attribuzione di un equo indennizzo (il quale ultimo era previsto, per il pubblico impiego, dall'art. 68 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e di cui pure potevano nel regime pubblicistico indubbiamente beneficiare i dipendenti delle Ferrovie dello Stato: si vedano, in particolare, l'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 ed il d.m. 2 luglio 1983, n. 1622), si osserva che la relativa nozione è offerta dall'art. 64 d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1092. Questo stabilisce, invero, che i fatti di servizio, dai quali può dipendere una infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio;
e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante. Alla stregua di tale disposizione è stato quindi affermato, con particolare riferimento all'equo indennizzo, sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 luglio 1993, n. 9), che tale prestazione - limitata alle infermità più consistenti, ridotta in ragione dell'età avanzata ed attribuita secondo equità - è diretta a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa o dalle attività ad essa connesse. E si è precisato al riguardo che tale requisito sussiste, quindi anche se l'evento causativo sia avulso dal contesto cronologico e topografico della prestazione di servizio, purché esso sia stato determinato da una condotta del dipendente preordinata alla realizzazione degli obblighi inerenti alla prestazione (come accade, ad esempio, negli infortuni in itinere, e, quindi, in nesso di mera occasionalità). Su questi basi, la giurisprudenza della Corte (Cass., sez. un., 1 dicembre 1994, n. 10243; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1356) è pervenuta alla conclusione che il riconoscimento della dipendenza da causa, di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita da malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto;
e che, inoltre, il riconoscimento suddetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sulla riduzione dell'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale (cfr. art. 133 D.P.R. n. 1124 del 1965). Nondimeno, l'autonomia dell'istituto del riconoscimento della causa di servizio rispetto al diritto alla rendita per malattia professionale non vale ad incrinare la correttezza del ragionamento svolto dalla sentenza impugnata, se si considera che la "consapevolezza", nei termini sopra precisati, non implica certamente l'acquisita certezza della sussistenza del diritto anche nei profili tecnico-giuridici, certezza che soltanto l'accertamento giudiziale è in grado di dare (cfr. Corte cost. 26 febbraio 1993, n. 71, dichiarativa della legittimità costituzionale dell'art. 112, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con riferimento agli art. 3 e
38 comma 2 cost., nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione triennale ivi fissato decorra, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 c.c., dalla data in cui è diventata irrevocabile la sentenza che conclude il procedimento penale a carico del datore di lavoro, o di persona del cui operato egli debba rispondere civilmente, per il fatto-infortunio, bensì dal giorno dell'infortunio). Stabilito che la sentenza impugnata non è incorsa in errori di diritto, non sussistono neppure i vizi della motivazione che il ricorrente nella sostan7a denunzia, ancorché l'intestazione del motivo si riferisca esclusivamente all'art. 360, n. 3, c.p.c. Invero, è inammissibile il profilo di critica secondo cui il Tribunale avrebbe affermato che era intervenuto il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%, riconoscimento che in realtà, secondo l'assunto del ricorrente, la documentazione acquisita dimostrava non esservi stato, in quanto il travisamento del fatto, cioè l'errore di fatto, non può farsi valere con ricorso per cassazione ma con il rimedio della revocazione (Cass., sez. un., 23 maggio 1995, n. 5622; 10 febbraio 1998, n. 1342). Per il resto, il Tribunale ha sufficientemente e logicamente motivato il convincimento che, con la comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, l'interessato avesse acquisito la piena consapevolezza di essere affetto da una malattia di gravità tale da attribuirgli il diritto alla rendita da malattia professionale, essendo stato posto nella condizione di ragionevolmente ritenere non solo contratta la malattia nell'adempimento del servizio ma anche a causa del servizio stesso. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2^, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992, n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara non tenuto il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999