Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando i C.C.N.L. del 1984 e del 1988 relativi ai dipendenti Alitalia, aveva ritenuto che detti contratti contenessero una definizione unitaria della "normale retribuzione" costituita solo dallo stipendio base e dall'indennità di contingenza ed aveva perciò escluso che si potesse tener conto della maggiorazione per il lavoro notturno prestato secondo turni regolari nella base di computo ai fini delle mensilità aggiuntive, delle festività e della ferie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI IA, AR AU, RE GI, CONTI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in Roma, via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. Giorgio Pirani, che li rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ALITALIA - Linee Aeree Italiane s.p.a., in persona del Dott. Leopoldo Conforti e del Dott. Nicola Schiavone, legali rappresentanti in virtù di atto per notar Silvestro del 17 giugno 1998, rappresentata e difesa, come da procura a margine del controricorso, dagli avv. Maurizio Marazza e Roberto Pessi e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne N. 8;
- controricorrente -
avverso la sentenza Tribunale di Roma n. 20471/97 depositata il 13 novembre 1997 R.G. n. 10172/1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Guglielmo Simoneschi;
udito l'avv. Maurizio Marazza per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi al Pretore di Roma gli attuali ricorrenti, dipendenti dell'Alitalia s.p.a., chiedevano che, previo riconoscimento della maggiorazione per il lavoro notturno - abitualmente svolto sulla base di turni regolari - quale elemento della retribuzione normale, della stessa si tenesse conto nella base di computo delle mensilità aggiuntive, del trattamento economico per ferie, festività e di fine rapporto.
Costituitasi la società, il Pretore adito rigettava le domande. A seguito di appello dei lavoratori, il Tribunale di Roma, con sentenza 23 aprile-13 novembre 1997, in parziale riforma della decisione impugnata, accoglieva le domande limitatamente al computo del t.f.r., rigettandole per il resto.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il giudice del gravame, premessa l'inesistenza di una nozione di retribuzione onnicomprensiva valida per gli istituti indiretti, interpretava la contrattazione collettiva applicabile e, sulla base di questa, escludeva che per le mensilità aggiuntive, ferie, lavoro prestato nelle festività si dovesse tener conto delle componenti del trattamento economico diverse dallo stipendio di fatto e della indennità di contingenza.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe indicati con un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso l'Alitalia s.p.a.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - i ricorrenti si richiamano alla giurisprudenza di questa Corte, che ha riconosciuto la natura di componente della normale retribuzione al compenso per il lavoro notturno prestato secondo turni prefissati (con la conseguente sua computabilità negli istituti indiretti) e fanno presente che la stessa contrattazione collettiva del settore (art. 7 c.c.n.l. 3 luglio 1984, confermato nel successivo c.c.n.l. 13 marzo 1988 parte
A) non contiene un'unica definizione della c.d. "retribuzione parametro", cui far riferimento per la determinazione di tutti gli istituti contrattuali a carattere economico;
al contrario, le norme imperative applicabili al caso in esame (accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso erga omnes con d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070 quanto alla 13^ mensilità e ferie;
artt. 2109 c.c. e 36 Cost. quanto alle ferie;
art. 5 l. 27 maggio 1949 n. 250 come sostituito dall'art. 1 l. 31 marzo 1954 n. 90 quanto alle festività) fanno chiaramente intendere che bisogna far riferimento alla "retribuzione globale di fatto". Per altro verso, la stessa contrattazione collettiva, adoperando in relazione ai singoli istituti una locuzione diversa da quella contenuta nell'art. 7, quanto meno avrebbe dovuto indurre il giudice del merito - pur a volere considerare ambigua la formulazione delle clausole - ad applicare i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1367 e 1371 c.c. ("le clausole devono interpretarsi nel senso che possano avere qualche effetto"; "il contratto a titolo oneroso deve essere interpretato nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti".
2. Il ricorso è infondato.
Come si è detto in precedenza, resta in contestazione nel presente giudizio il criterio di calcolo del trattamento economico degli istituti delle festività, delle mensilità aggiuntive e delle ferie, per ciascuno dei quali si impone però un diverso iter argomentativo, benché i ricorrenti abbiano impostato la loro linea difensiva partendo dal richiamo a Cass. sez. un. 1 aprile 1993 n. 3888, per la quale il compenso per il lavoro notturno prestato secondo turni prestabiliti fa parte della normale retribuzione e, quindi, secondo i ricorrenti, deve essere computato negli istituti, dei quali ancora si discute nel presente giudizio.
Fatta questa premessa, è il caso allora di procedere al distinto esame della problematica relativa ai singoli istituti.
3. Festività.
Il giudice del gravame ha escluso che il principio, testè ricordato, valido per il trattamento economico delle festività, possa riguardare la pretesa fatta valere nel presente giudizio - ossia il compenso per il lavoro prestato nelle predette ricorrenze e non già il trattamento dovuto per le festività non lavorate - con la conseguenza che su questo specifico capo della domanda non risulta prospettata alcuna specifica critica, al di fuori del richiamo (non puntuale) alla decisione delle sezioni unite, che di conseguenza non può essere congruamente utilizzata nel caso in esame.
4. Mensilità aggiuntive.
Questa Corte, in recenti decisioni (tra le varie conformi Cass. 9 ottobre 2000 n. 13443, 13 ottobre 2000 n. 13689, 14 ottobre 2000 n. 13723, 2 novembre 2000 n. 14344, 3 novembre 2000 n. 14392 tutte riferite a rapporti di lavoro disciplinati dalla stessa contrattazione collettiva applicabile alla presente fattispecie), ha affermato che, se è vero che l'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, efficace erga omnes per il d.p.r. 1070 del 1960, richiama, quanto alla 13^ mensilità, una nozione di retribuzione onnicomprensiva, la disciplina collettiva in vigore all'epoca dei fatti, che hanno dato origine alla presente controversia, prevede, con la introduzione della 14^ mensilità, un trattamento complessivo dell'istituto "mensilità aggiuntive" più favorevole di quello derivante dall'applicazione dell'accordo del 1946: in questa prospettiva le decisioni (apparentemente) di segno contrario (Cass. 9 ottobre 1998 n. 10062, 5 novembre 1998 n. 11137), non possono essere utilmente invocate, dato che in quelle controversie non risultava prospettata la problematica, tenuta in conto dal giudice di appello, del carattere migliorativo della contrattazione collettiva di diritto comune, successiva a quella erga omnes.
5. Ferie.
Il Tribunale ha rigettato la pretesa dei lavoratori attraverso questi passaggi logici:
a) la maggiorazione per il lavoro notturno prestato secondo turni prestabiliti fa parte della normale retribuzione e ne costituisce un accessorio;
b) solo per effetto di una norma di legge o di una clausola del contratto collettivo si può avere l'inserimento di tale maggiorazione nella retribuzione normale. Ne deriva che b1) premesso che alla contrattazione collettiva è demandata la determinazione del trattamento economico in oggetto, con possibilità, quindi, di escludere della base di calcolo il compenso per il lavoro notturno, sta di fatto che la norma chiave è costituita dall'art. 7 c.c.n.l. di settore, secondo la quale "salvi i casi in cui sia diversamente disposto, la retribuzione mensile a tutti gli effetti del presente contratto è costituita dallo stipendio di fatto (minimo tabellare, aumenti periodici di anzianità, aumento di merito, eventuali eccedenze sul minimo tabellare) e dall'indennità di contingenza";
b2) a parte i dubbi circa l'applicabilità dell'accordo interconfederale del 1946 alle ferie nella presente fattispecie, il contratto collettivo invocato prevede un trattamento più favorevole (26 giorni di ferie rispetto ai 12 previsti dall'accordo) In ogni caso gli artt. 36 Cost. 2109 cod.civ. e 7 della convenzione OIL n. 132 del 1970 si limitano a stabilire che le ferie devono essere retribuite.
Contro siffatta argomentazione i ricorrenti, dopo aver ricordato che il compenso per il lavoro notturno fa parte della normale retribuzione e che pertanto detto compenso è computabile negli istituti indiretti (e quindi per il periodo di ferie) "per i quali la fonte contrattuale o legale faccia riferimento alla retribuzione normale globale o alla retribuzione di fatto giornaliera o alla retribuzione senza altra aggettivazione o specificazione" (Cass. 2173/1990), osservano che:
à) l'art. 7 c.c.n.l. non contiene una definizione di retribuzione valida per tutti gli istituti indiretti, tanto è vero che lo stesso contratto adotta formule diverse in relazione ai singoli istituti ed, in relazione alle ferie, l'art. 11 c.c.n.l. parla di "riposo retribuito";
b') l'art. 7 dell'accordo interconfederale del 1946 dispone che il periodo di ferie deve essere "compensato con la retribuzione globale di fatto".
Così riassunte le censure proposte, non ritiene la Corte che le stesse possano comportare la cassazione della sentenza impugnata. È di tutta evidenza che il Tribunale, dopo aver premesso che il compenso per il lavoro notturno prestato secondo turni predisposti fa parte della normale retribuzione, ha interpretato la disciplina del settore ed è pervenuto alla conclusione dopo aver collegato le varie clausole tra di loro che la contrattazione collettiva del 1984 e del 1988 contiene una definizione unitaria della "normale retribuzione", costituita solo dallo stipendio base e dall'indennità di contingenza;
ha poi aggiunto che - a parte il problema dell'applicabilità dell'accordo erga omnes del 1946 - di fatto la richiamata contrattazione ha introdotto un trattamento sensibilmente di miglior favore, per cui non è consentito ricorrere ad una nozione di retribuzione globale di fatto, come preteso dai lavoratori. Questi due punti della motivazione - essenziali nella logica del giudice del gravame per sorreggere la sua decisione - l'uno non è stato efficacemente censurato, l'altro non è stato per nulla investito dal ricorso.
Ed infatti, premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti v. Cass. 28 aprile 2000 n. 5464) è devoluto al giudice del merito il compito di interpretare il contratto collettivo e che l'accertamento svolto al riguardo è censurabile solo ove risultino violati i canoni fissati dagli artt. 1362 ss. cod.civ., nella specie si è avuta una ricostruzione della volontà delle parti sociali, quale contenuta nei c.c.n.l. 1984 e 1988, corretta ed immune da vizi logici, avendo il Tribunale tenuto conto della formulazione letterale delle varie clausole e del loro coordinamento, così pervenendo ad escludere che si sia voluto fissare una nozione di retribuzione - diversa da quella contenuta nell'art.
7 - onnicomprensiva per il trattamento delle ferie. Ed al di là di un generico richiamo di alcune norme del codice civile, non si rinviene nel ricorso l'indicazione di vizi, nei quali sarebbe incorso il giudice del merito e che sarebbero manifestazione di una non corretta applicazione delle regole di ermeneutica. Si potrebbe allora prospettare l'interrogativo se una siffatta portata della clausola contrattuale non urti contro quel principio, più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. 3888/1993 cit., 16 aprile 1994 n. 3623, 13 luglio 1996 n. 6372), per il quale il compenso per il lavoro notturno secondo turni è elemento della normale retribuzione: sennonché il Tribunale ha posto in chiara evidenza che il regime di cui ai c.c.n.l. 3 luglio 1984 e 13 marzo 1988 è palesemente più vantaggioso di questo derivante dall'applicazione della regolamentazione contenuta nel più volte ricordato accordo del 1946 (26 giorni di ferie rispetto ai 12 previsti da quest'ultima normativa), ma sul punto nessuna censura si rinviene nel ricorso proposto in questa sede.
6. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001