Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1432
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando i C.C.N.L. del 1984 e del 1988 relativi ai dipendenti Alitalia, aveva ritenuto che detti contratti contenessero una definizione unitaria della "normale retribuzione" costituita solo dallo stipendio base e dall'indennità di contingenza ed aveva perciò escluso che si potesse tener conto della maggiorazione per il lavoro notturno prestato secondo turni regolari nella base di computo ai fini delle mensilità aggiuntive, delle festività e della ferie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1432
    Data del deposito : 2 febbraio 2001

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