Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 2
L'art. 1126 cod. civ., nel ripartire le spese per le riparazioni del lastrico solare in uso esclusivo ad alcuno dei condomini nella misura di un terzo a carico di questo e di due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio, o della parte di esso cui il lastrico serve, si riferisce solo a quelle riparazioni riguardanti il manufatto posto alla sommità della costruzione, che la separa orizzontalmente dallo spazio superiore, manufatto comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non anche di tutto ciò che vi è sovrapposto, che ad esso si collega "ab extra", essendo dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale (fattispecie in tema di giardino pensile sovrastante un'autorimessa, i cui locali erano stati danneggiati da infiltrazioni di acqua provenienti dallo stesso, i proprietari del quale erano stati condannati, in riforma della sentenza di primo grado, dalla Corte di appello, con decisione confermata per tale parte dalla S.C., alla stregua del principio di cui in massima, a sopportare per intero le spese relative alla rimozione, accantonamento e ripristino del giardino pensile. Nell'occasione, la S.C. ha precisato che non può essere attribuirsi rilievo, ai fini di una ripartizione delle spese tra il proprietario del giardino pensile sovrastante una proprietà individuale ed il titolare della stessa, il generale vantaggio estetico ed ambientale derivante dalla esistenza del giardino).
L'art. 1126 cod. civ., nel chiamare a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare, nella misura di due terzi, "tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", si riferisce a coloro ai quali appartengono le porzioni immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini alle cui porzioni il lastrico stesso non sia sovrapposto.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7472 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA MO, PA LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato ADRAGNA ET, che li difende unitamente all'avvocato TIZZONI FILIPPO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA AB, IC AR EL, LI ET, CH AR, MA LE AR;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 06991/98 proposto da:
LA AB, IC AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato CARLONI PAOLO, che li difende unitamente all'avvocato PESCE TULLIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
PA MO, PA LI;
- intimati -
nonché contro
LI ET, CH LI AR CR, MA LE AR UI;
- intimati con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 641/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 12/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
Preliminarmente si dispone la riunione dei due ricorsi separatamente preposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato ADRAGNA ET, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato CARLONI PAOLO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA VA e RI EL LI, proprietari di un'autorimessa in Arenzano Pineta, sovrastata da un giardino pensile appartenente a AL NI e LI NI, citarono questi ultimi davanti al Tribunale di Genova, chiedendo che fossero condannati all'esecuzione delle opere necessarie per evitare future infiltrazioni di umidità nel locale, nonché al risarcimento dei danni conseguenti a quelle già verificatesi. A tali domande i convenuti resistettero, contestando di essere responsabili degli inconvenienti lamentati dagli attori. Degli altri proprietari dei box, che erano stati chiamati in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c., RI HE e IE LI formularono domande analoghe a quelle proposte dallo VA e dalla LI, mentre RI SO OL rimase contumace.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 16 marzo 1995 il Tribunale: condannò AL NI e LI NI al rifacimento del manto impermeabile sottostante al loro giardino, nonché al ripristino dei soffitti e delle pareti dei locali appartenenti agli attori, disponendo che alle relative spese contribuissero questi ultimi per un terzo e le altre parti per due terzi;
respinse la domanda di risarcimento dei danni;
compensò tra le parti le spese di giudizio.
Impugnata da FA VA e RI EL LI - con successiva adesione al gravame da parte di RI HE e IE LI - la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Genova, che con sentenza del 12 settembre 1997: ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento di danni;
ha posto le spese di sgombero e di ripristino del giardino per intero a carico dei NI;
ha stabilito che costoro debbano partecipare a quelle per il rifacimento del solaio (compresi gli oneri relativi alla collocazione di una guaina antiradici), oltre che in via esclusiva per un terzo, anche con le altre parti per i restanti due terzi;
ha compensato tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. A tali statuizioni la Corte è pervenuta ritenendo: - le infiltrazioni lamentate dagli appellanti, come risulta dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, hanno la loro causa nella vetustà del lastrico, per cui non ne sono responsabili i proprietari del giardino, ai quali neppure possono essere imputati i ritardi nell'esecuzione degli interventi necessari;
- la spesa per i rifacimenti va distribuita tra le parti secondo il criterio stabilito dall'art. 1126 c.c., senza possibilità di distinzioni per la ubicazione delle varie porzioni immobiliari in questione e per la destinazione particolare a giardino di quella appartenente ai NI;
- i proprietari delle autorimesse sono quindi esclusi dal dovere di partecipare agli oneri per l'eliminazione e il ripristino della terra e delle piante, mentre vi sono tenuti per l'installazione della guaina antiradici, che giova a tutti;
- la causa è stata necessaria per stabilire chi e in che misura dovesse contribuire, sicché è infondata la tesi degli appellanti, secondo cui le spese di giudizio avrebbero dovuto essere poste a carico dei proprietari del giardino.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AL NI e LI NI, in base a due motivi. FA VA e RI LI hanno resistito con controricorso, formulando altresì due motivi di impugnazione in via incidentale. Non si sono costituiti IE LI, RI HE e RI SO OL, nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio, in esecuzione dell'ordinanza pronunciata da questa Corte il 7 aprile 2000. In udienza è stata disposta la riunione dei due ricorsi in un solo processo, si sensi dell'art. 335 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso principale, AL NI e LI NI, denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di cui all'art. 1126 c.c.", si dolgono della pronuncia del giudice di secondo grado relativa alle spese per la rimozione, l'accantonamento e la risistemazione della terra del giardino, che sono state poste esclusivamente a loro carico: proprio la necessità, segnalata nella sentenza impugnata, di applicare la norma "nei suoi termini di più stretta osservanza", comportava invece, secondo i ricorrenti, che tale onere dovesse essere accollato, nella misura di due terzi, anche alle altre parti, così come è stato disposto per il rifacimento del manto impermeabilizzato, rispetto al quale l'intervento in questione ha carattere conseguenziale e strumentale.
La censura non è fondata.
Le spese indicate dall'art. 1126 c.c. sono esclusivamente quelle occorrenti per le "riparazioni o ricostruzioni del lastrico", di cui uno o più condomini "hanno l'uso esclusivo", ma che "serve" anche agli altri. Testualmente, quindi, la disposizione si riferisce soltanto al manufatto posto alla sommità di una costruzione, che la separa orizzontalmente dallo spazio superiore: manufatto comprensivo bensì di ogni suo elemento, sia pure "accessorio" (come la pavimentazione, cui unicamente ha riguardo la giurisprudenza invocata dai ricorrenti: Cass. 19 ottobre 1992 n. 11449), ma non anche di tutto ciò che vi è sovrapposto e gli si collega ab extra, essendo dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, come appunto il giardino pensile di cui si tratta, che appartiene e "serve" esclusivamente ai NI. Quest'ultimo rilievo dimostra altresì l'aderenza della soluzione adottata dalla Corte di appello, oltre che alla lettera, anche alla ratio della norma, che impone agli altri condomini di partecipare alle spese di manutenzione o di ripristino del lastrico, in quanto si tratta di un bene che reca utilità anche a loro: utilità che consiste nella copertura delle altrui proprietà individuali, sicché è irrilevante il generale vantaggio estetico e ambientale, che secondo i ricorrenti deriva dall'esistenza del loro giardino. Da tale obbligo di contribuzione, quindi, correttamente sono state escluse, nonostante siano conseguenza necessaria dei lavori occorrenti per il lastrico, le spese relative a una struttura, come il giardino pensile, da cui i proprietari delle autorimesse sottostanti non traggono diretto giovamento.
Con il secondo motivo del ricorso principale AL NI e LI NI, dolendosi di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", osservano che la decisione di porre soltanto a loro carico le spese per la rimozione e il ripristino del giardino è in contrasto logico con quella relativa alla guaina antiradici, per la cui installazione si è stabilito che anche le altre parti debbano contribuire. Anche questa censura va disattesa.
È vero infatti che le due pronunce - come hanno rilevato anche i ricorrenti incidentali - sono in reciproca contraddizione, poiché la guaina antiradici non costituisce un elemento strutturale del lastrico, bensì del giardino che gli si sovrappone, ed è resa necessaria dalla particolare destinazione che è stata data allo spazio, di proprietà esclusiva, sovrastante le autorimesse. Ma ciò evidentemente non significa che sia esatta la seconda decisione, anziché la prima, di cui si è invece già rilevata la piena conformità con quanto dispone l'art. 1126 c.c. Nel contesto dello stesso secondo motivo di ricorso AL NI e LI NI lamentano altresì "l'omissione di alcuna pronuncia e motivazione sull'eccezione di novità delle domande ... non contenute nell'atto di appello".
Neppure questa censura può essere accolta.
Di tali domande, nel ricorso, viene indicata specificamente soltanto quella intesa ad ottenere la condanna dei NI "al pagamento delle somme per il ripristino dello status quo ante": domanda sulla quale la sentenza impugnata, di contenuto meramente dichiarativo nonostante l'impiego nel dispositivo del termine "condanna", non contiene alcuna pronuncia, se non negativa, avendo la Corte di appello ritenuto che "non appartiene alla competenza di questo giudice la indicazione numerica di quanto dovuto da ciascuna delle parti alle altre, di quanto una di esse debba in più del versato ad un'altra, di quanto ad una ne venga in restituzione". Nè dall'esame degli atti di causa - che questa Corte può direttamente compiere, stante la natura del vizio denunciato - risulta che il giudice di secondo grado abbia provveduto su altre richieste, che non fossero state formulate nell'atto di citazione in appello.
Tra i motivi del ricorso incidentale, nell'ordine imposto dalla logica giuridica, deve essere preso in considerazione prioritariamente il secondo, con il quale FA VA e RI EL LI, addebitano alla sentenza impugnata la "violazione dell'art. 360 n. 5 per insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della lite, in relazione all'art. 2043 cc per non avere ritenuto la responsabilità, quanto meno preponderante, dei convenuti NI e dell'intervenuta SO, nella causazione o aggravamento dei deterioramenti".
Relativamente alla "intervenuta" SO (che in realtà era rimasta contumace) nessuna argomentazione viene svolta nel ricorso, a conforto della tesi, che in termini peraltro vaghi era stata adombrata in appello, di una qualche sua responsabilità. Quanto ai NI, lamentano lo VA e la LI che non siano stati condannati a sostenere in via esclusiva tutte le spese per il rifacimento del lastrico, affermando che erano stati loro sia a causarne i "deterioramenti", derivanti dalla presenza stessa del giardino nello spazio sovrastante, sia ad aggravarli, per aver tenuto un atteggiamento dilatorio, procrastinando, malgrado le varie diffide loro rivolte, l'esecuzione degli interventi necessari, poi finalmente compiuti in via di esecuzione forzata.
Questa censura va disattesa.
A proposito della "causazione", è sufficiente osservare che si verte in materia di accertamenti e valutazioni prettamente di merito, insindacabili in questa sede perché sorretti da adeguata motivazione. Richiamando, vagliando e facendo proprie, sia pure con "giudizio di probabilità", le considerazioni svolte dal consulente tecnico di ufficio, la Corte di appello ha dato conto delle ragioni della decisione sul punto, in maniera esauriente e senza incorrere in vizi logici: ha spiegato che già dal primo sondaggio non era "emerso alcun elemento che potesse convalidare la tesi accusatoria degli attori" e che un successivo più esteso accesso diretto al lastrico aveva permesso di ulteriormente "escludere l'imputabilità a fatto dei convenuti delle infiltrazioni nei box degli attori", essendo risultato che l'inconveniente derivava dalla "condizione del manto impermeabile ... fisiologicamente, dopo venti anni, invecchiata", e dovendosi quindi escludere che fosse dovuto, in via esclusiva o concorrente, al peso della terra e delle piante, all'azione delle radici, all'irrigazione.
Ne discende senz'altro l'infondatezza anche dell'assunto circa l'attribuibilità ai NI dell'"aggravamento" del danno, derivato dal ritardo nell'apprestamento dei rimedi. Lo VA e la LI danno infatti per scontato che i proprietari del giardino fossero responsabili delle infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti, sicché dovessero loro stessi in via esclusiva porvi tempestivamente rimedio. Ma venuto meno il presupposto, cade anche la conseguenza che i ricorrenti ne traggono: come correttamente ha rilevato il giudice di secondo grado, alle riparazioni del lastrico, necessarie a causa del suo naturale degrado, "i NI non erano tenuti più di quanto lo fossero i proprietari dei box", per cui non può essere addebitato agli uni di aver resistito alle infondate pretese degli altri, che volevano esimersi da ogni contribuzione. Nel contesto dello stesso secondo motivo del ricorso incidentale, FA VA e RI EL LI lamentano inoltre che la Corte di appello non ha tenuto conto della circostanza, segnalata nel loro atto di gravame, che il giardino ha una superficie maggiore di quella delle autorimesse e che la spesa corrispondente all'eccedenza avrebbe dovuto essere posta esclusivamente a carico dei NI. La doglianza è fondata.
Il giudice di secondo grado, senza verificare l'esattezza in fatto di tale deduzione, l'ha considerata ininfluente in diritto, statuendo che "la distribuzione delle spese necessarie alla rimozione degli inconvenienti va regolata sulla base dell'art. 1126 cod. civ., e cioè per 1/3 a carico dei convenuti e per la restante parte dei proprietari dei box, senza distinguere in rapporto alle aree che sono effettivamente sovrapposte o a quelle, di proprietà dell'una o delle altre parti processuali, che non lo sono". La decisione - della quale non è stata data spiegazione - contrasta con la norma di cui la Corte di appello ha inteso fare applicazione. Nel chiamare a partecipare alla spesa, per due terzi, "tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", l'art. 1126 c.c. si riferisce a coloro ai quali appartengono le porzioni immobiliari che sono comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire e alle quali pertanto esso "serve", in quanto funge da copertura (cfr. Cass. 11 settembre 1998 n. 9009). Non vi è quindi ragione perché i proprietari delle autorimesse debbano sopportare l'onere relativo anche a quella parte del lastrico, che eventualmente non sia sovrapposta alle loro proprietà.
Sempre con il secondo motivo del ricorso incidentale, FA VA e RI EL LI si dolgono della pronuncia riguardante le spese per la guaina antiradici, che a loro dire avrebbero dovuto essere fatte gravare per intero sui NI.
Anche questa censura va accolta, per la ragione indicata in occasione dell'esame del ricorso principale: la pertinenza della struttura in questione non al lastrico, ma al giardino sovrastante, la cui esistenza rende necessaria la sua installazione.
Resta assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, che attiene al regolamento delle spese di giudizio.
Rigettato pertanto il ricorso principale, accolto per quanto di ragione il secondo motivo dell'incidentale e dichiarato assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Genova, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Genova, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001