Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12530 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
IN NOME1 2530 / 03 REPUBBLICA ITALIANA M ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO 10-72 DEL 26- 642 LA CO D.P.R. Oggetto all. Espropriazione Pirpin 22 tab. SEZIONE PRIMA CIVILE Deiparione Appo i art. finstruments - Cension Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: musterin de contendere. R.G.N. 2275/01 ・ Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente- Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.26412 Rep. 3327 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere Ud. 11/03/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UL IN, UL AZ, UL NR, UL AO, UL TO, UL AZ, NI IN, UL SC, UL IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 103, presso l'avvocato MASSIMO LETIZIA, rappresentati e difesi dagli avvocati SC PAOLUCCI, ROLANDO ROFFI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
COMUNE DI RICCIONE;
2003 - intimato 605 avverso la sentenza n. 1204/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 07/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2003 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per la cessazione della materia del contendere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN, AL, EN, BE, PA, VI, AZ PU e NI CA convenivano in giudi- zio davanti al Tribunale di Rimini il Comune di Riccio- ne, chiedendo il risarcimento del danno per l'occupazione di un fondo di loro proprietà in base a decreto di esproprio dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione conve- contestando il fondamento della domanda, di cui nuta, chiedeva il rigetto. Avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda, proponeva appello il Comune di Riccione. Con sentenza non definitiva, depositata il 7.11.2000, la Corte d'Appello di Bologna dichiarava ap- plicabile al risarcimento il criterio di cui all'art. 3, comma 65, 1. 23.12.1996 n. 662. Ricorrono per cassazione IN, AL, EN, 2 BE, PA, VI, AZ, AN e OV PU e NI CA, affidandosi ad un motivo. IL Comune intimato non ha spiegato difese. Prima dell'udienza di discussione è pervenuta a questa Corte istanza di dichiarazione di cessata mate- ria del contendere, sottoscritta dai ricorrenti nonché dal Sindaco del Comune intimato, allegando atto di transazione della lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso, IN, AL, EN, BE, PA, VI, AZ, AN e OV PU e NI CA, denunciando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 5 bis 1. 8.8.1992 n. 359, ed omes- sā, insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver regolato la fattispecie come si trattasse di occupazione appropriativa, mentre in real- tà l'annullamento della dichiarazione di pubblica uti- lità indece a commisurare il risarcimento al valore ve- nale, esclusa l'applicabilità del risarcimento regola- mentato, di cui alla norma citata. Come accennato, la lite stata transatta dalle parti, le quali chiedono una dichiarazione di inammis- sibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Va osservato a tal proposito, in conformità della 12530 ASSAZION giurisprudenza di questa Corte, che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunziare con sentenza, d'ufficio о su istanza di parte, ogni qualvolta venga meno l'interesse delle parti alla natu- rale definizione del giudizio;
la relativa declarato- ria, che determina il venir meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato, pro- prio perché accerta solo il venir meno dell'interesse, 2006 non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giu- (Cass. dicato sostanziale sulla pretesa fatta valere 18.5.2000, n. 368/SU; 28.9.2000, n. 1048/SU). Non vi è luogo a procedere sulle spese del giudi- zio, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma 1'11.3.2003. Il Presidente Il Consigliere estensore (Ros De Musis) (Stefano Benini) Pollyan'sSeey IL CANCELLIERE Domenics Markelay CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 27 A60 2003 IL CANCELIERE