Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9009 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A 09 00 9 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.24472/00 +1978/01 -Cron.24516 Dott. Erminio Ravagnani Presidente " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese " -Ud. 30.4.2002 11 Florindo Minichiello -Oggetto: 11 ST IS " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 24472/00 proposto da ITALKALI S.p.A., in persona del vice Presidente legale rapp.te p.t. dott. Domenico Culotta, elett.te dom.ta in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 326 presso l'avv. Renato Sco- gnamiglio che la difende in virtù di procura speciale a mar- gine del ricorso ricorrente 1836 contro 9F IU, elett.te dom.to in Roma, via Corviale n. presso l'avv. Roberta La Foresta, difeso dall'avv. Placido 1 Parisi del Foro di Palermo, come da procura speciale in calce al controricorso controricorrente nonché sul ricorso n' 1978/01 proposto da AL IU, elett.te dom.to in Roma, via Corviale n. 9 presso l'avv. Roberta La Foresta, difeso dall'avv. Placido Parisi del Foro di Palermo, come da procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale ricorrente incidentale
contro
ITALKALI S.p.A. intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di AG n° 1050/2000 in data 30 marzo/11 aprile 2000 (R. G. 1288/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
udito l'avv. Vito Antifora per delega dell'avv. Placido Pari- si%;B udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso inciden- tale. 2 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di AG, se- zione distaccata di Casteltermini, LL IU,· allegando di aver prestato attività lavorativa alle di- pendenze della s.p.a. LI, chiedeva accertarsi l'avvenuta risoluzione del relativo rapporto e condan- narsi la datrice di lavoro al pagamento di quanto dovu- togli a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazio- con decorrenza dalla data di maturazione del credi-ne, to. La convenuta opponeva che il rapporto di lavoro non era ancora cessato, né vi era manifestazione di volontà di recesso di alcuna delle parti, e che, comunque, in base alla normativa regionale, la pretesa del lavoratore appariva inconciliabile con la dedotta qualità di pre- pensionato e con la situazione di "fermo produttivo" in cui si trovava l'azienda, determinante una fase di mera sospensione e non la cessazione del rapporto di lavoro. Il Pretore adito accoglieva la domanda, condannando la società al pagamento della somma dovuta per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 25 gen- naio 1995. L'LI interponeva gravame, cui resisteva il lavoratore. 1 Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di AG (per quanto interessa in questa sede) ri- gettava l'appello nella parte concernente il diritto del lavoratore al T.F.R e lo accoglieva, invece, nella parte concernente la condanna della società al pagamento di interessi e rivalutazione calcolati sulla somma capitale in cumulo fra loro. In particolare, il giudice d'appello Osservava quanto segue. Conformemente a quanto deciso dalla Corte Costitu- zionale con la sentenza n. 446 del 1994, deve ritenersi che la normativa regionale di cui all'art. 28 LR 1° set- tembre 1993 n. 25 presupponga non già l'estensione di mere provvidenze economiche a lavoratori in relazione ai quali si sia configurata una sospensione dell'attività lavorativa per un temporaneo fermo tecnico, ma piuttosto un vero e proprio prepensionamento con conseguente ces- sazione del rapporto di lavoro. D'altra parte, l'art. 2 della legge 10 gennaio 1995 n. 8, nel prevedere che i lavoratori vengano reinseriti prioritariamente nell'azienda in caso di riavvio del- l'attività produttiva nelle miniere, induce a ritenere che tale obbligo sussista in quanto la società decida di assumere nuovo personale e ricostituire quindi nuovi rapporti di lavoro per cessazione dello stato di fermo 2 produttivo, non configurabile, quest'ultimo, come effet- to di arbitraria sospensione unilaterale dei rapporti medesimi. Il cumulo degli interessi e della rivalutazione mo- netaria è da escludere relativamente ai crediti di lavo- ro maturati, come nella specie, successivamente al 31 dicembre 1994, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 e 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991. Avverso questa sentenza la società LI ha pro- posto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo di censura, poi illustrato con memoria. Resiste il lavoratore con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato al un unico motivo. Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., siccome proposti avverso la medesima sentenza. Col ricorso principale, la S.p.a. LI, denun- ciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge regionale n. 8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge regionale n. 25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e 6 legge regionale 3 n. 27 del 1984, e degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribu- nale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n. 25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del perso- nale, a cagione della ristrutturazione delle unità pro- duttive, trattandosi della sospensione temporanea della attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge n. 8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori de- stinati al licenziamento, purché non si fossero dimessi dal rapporto in vista della ripresa dell'attività pro- duttiva della miniera. Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale citata dal Tribunale non si pronun- zia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'in- terpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fermati" debbano ritenersi "cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione "lavoratori non riammessi nell'attività" non indica che i rapporti siano cessati ma soltanto so- spesi, posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneo e non pre- clusivo del rientro in servizio, con carattere di prio- 4 rità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un tratta- mento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "esodati", ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico la cessazione del rapporto.presupponente giuridico, D'altra parte, non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex lege" conseguente alla concessio- ne di un beneficio assistenziale coerente con le esigen- ze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavorato- ri. La censura non ha fondamento. Questione identica è già stata ripetutamente esami- nata dalla Corte, la quale ha formulato, al riguardo, il principio di diritto per cui tenuto presente che gli artt. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n. 27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o a domanda dei rapporti di lavoro, e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'esten- sione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge reg. 1 settembre 1993 n. 25, degli stessi 5 benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità "una tantum" invece che per le misure economiche di ac- compagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società LI (a parteci- pazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ri- strutturazione delle singole unità produttive, deve ri- tenersi che l'art. 1 della legge reg. 10 gennaio 1995 n. 8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società LI "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcali- ni" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. 25/1993 (comma terzo n. bis aggiunto all'art. 28 dal cit. art. 1 legge reg. n. 8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico in- tervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui siano state riconosciute le provvidenze economiche in questio- ne, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda del- l'interessato (art. 28, terzo comma, legge reg. n. 25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro>> (così Cass. 11 febbraio 2000, n. 1154 e tutte le numero- se decisioni successive in argomento). A quest'orientamento, ormai consolidato, il Colle- gio reputa di doversi conformare, perché le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate decisioni о che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giu- diziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, san- cito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del con- trollo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'uniforme interpretazione dellal'esatta osservanza, legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Deve, pertanto, confermarsi che, in quanto diretta a negare l'esistenza di una causa di risoluzione del rapporto di lavoro riferibile al recesso dell'una dell'altra parte di esso, la censura di parte ricorrente non coglie nel segno, poiché come è già stato precisa- to con la sentenza 2 gennaio 2002, n. 17 e da numerose altre successive la peculiare disciplina della mate- ria configura una autonoma fattispecie estintiva del rapporto medesimo, che - ferma ogni altra condizione necessaria per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dall'applicazione della legge n. 8 del 1995 include, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 28, com- ma terzo, della legge n. 25 del 1993, una apposita do- manda dell'interessato e con la medesima si completa, determinando così la produzione dell'effetto risolutivo, senza alcuna necessità di una ulteriore e specifica ma- nifestazione di volontà in tal senso indirizzata al da- tore di lavoro. Il ricorso principale deve, quindi, essere rigetta- incontroverso essendo, nella specie, l'avvenuto ac- to, coglimento della domanda del lavoratore, avente ad og- getto l'erogazione suddetta. Fondato è, invece, il ricorso incidentale, col qua- 429, terzo denunciandosi la violazione dell'art. le, comma, cod. proc. civ., si censura la statuizione nega- tiva del Tribunale in ordine alla cumulabilità degli in- teressi e della rivalutazione monetaria dovuti sull'importo del credito in contestazione. All'accoglimento del ricorso non osta che il Tribu- nale si sia attenuto al principio sancito da questa Cor- te, con sentenza 12 dicembre 1998, n. 12523 e successive conformi, secondo le quali, per i crediti di lavoro ma- turati, come nella specie, successivamente al 31 dicem- 8 bre 1994, l'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 nel prevedere l'estensione della disciplina del 1994, dettata per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1994 a tutti i crediti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza>>, aveva comportato l'abrogazione del- l'art. 429 cod. proc. civ. nella parte regolante gli ef- fetti del ritardo nell'adempimento dei crediti di lavo- ro, e la sua sostituzione con una regola che, pur pre- sentando ancora tratti di specialità (come la liquidabi- lità d'ufficio degli accessori), era, tuttavia, divenuta omogenea a quella generale sulla responsabilità da ina- dempimento nelle obbligazioni pecuniarie, dovendo, quin- di, ritenersi che ormai tutti i crediti (di lavoro, pre- videnziali e assistenziali) erano assoggettati alla re- gola del divieto di cumulo tra rivalutazione e interes- si, questi ultimi dovendosi calcolare, secondo la previ- sione dell'art. 1224 cod. civ., sulla somma nominale, e la rivalutazione spettando solo a titolo di eventuale maggior danno>>. Questo principio, infatti, è divenuto inapplicabi- le a seguito della sentenza 2 novembre 2000, n. 459, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'ille- gittimità, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della 9 Costituzione, del citato art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui ha esteso ai crediti di lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati la medesima regola della non cumulabilità di ri- valutazione e interessi già prevista per i crediti pre- videnziali, attribuendo al lavoratore soltanto la mag- gior somma tra l'ammontare degli interessi e quello del- la rivalutazione monetaria: declaratoria resa in base al rilievo che la legittima discrezionalità del legislatore nel disciplinare il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, trova un limite nella necessità riconoscere ai crediti dei dipendenti suddetti, in di considerazione della loro natura, una effettiva specia- lità di tutela rispetto alla generalità degli altri cre- diti, prevedendo un meccanismo di riequilibrio del van- taggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento. Ne deriva che l'effetto caducatorio del divieto in -questione operando con la retroattività propria delle sentenze di accertamento dell'illegittimità costituzio- nale ed incidendo sulla specifica disposizione dalla cui portata era stata argomentata, in via interpretativa, l'abrogazione (nella parte sopra riferita) dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. non solo ripristina la cumulabilità degli interessi con la rivalutazione, ma 10 toglie anche fondamento all'anzidetta operazione erme- neutica, la quale era tutta costruita sulla rilevanza di quel divieto, sicché, divenuta ex tunc inesistente l'abrogazione della norma da ultima citata, ne resta travolto anche ogni possibile corollario, quale, in par- ticolare, la ritenuta attrazione delle conseguenze della mora nell'adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito di applicazione dell'art. 1224 cod. civ.. Le riferite conclusioni trovano, del resto, con- ferma nella sentenza 29 gennaio 2002, n. 38, con la qua- le le Sezioni unite della Corte hanno ritenuto che, con riguardo a crediti di lavoro insorti in epoca nella qua- le non sia vigente alcun divieto di cumulo di interessi requisito ormai predicabile, per lee rivalutazione - anzidette ragioni, relativamente a qualsivoglia credito maturato alle dipendenze di datore di lavoro privato, anche posteriormente alla data del 31 dicembre 1994 gli interessi legali devono essere calcolati sul capita- le rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento, fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione mediante il meccanismoex art. 429 cod. proc. civ., dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la per- dita patrimoniale del creditore soddisfatto tardiva- 11 mente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il manca- to guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice fina- lità non è necessario, né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione mone- taria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comun- que rivalutato porta ad un eccesso di tutela del credi- tore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo rispetto all'obbligo incompatibile con la funzione meramente risarcitorio - riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della per- dita dipendente dal risarcimento del danno da mora. Nella ricordata occasione, infatti, le Sezioni uni- te, dandosi carico della diversa prospettiva ricostrut- tiva esposta dalla sentenza 15 giugno 1998 n. 3, emessa 12 dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego (secondo cui, la vicenda normativa conclusasi con l'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della citata legge n. 724 del 1994 dimostrerebbe de- finitivamente come il credito di lavoro sia un credito di valuta e non di valore e che gli interessi su di es- anche quando, per effetto di regime derogatorio ri- So, spetto a quello ordinario, si cumulino con la rivaluta- zione, sono solo un effetto del ritardo, onde debbono essere calcolati separatamente sulla somma-base, secondo un criterio estraneo alla norma speciale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., come interpretata dalla invece, con la giurisprudenza prevalente, e coerente, disciplina generale di cui all'art. 1224 cod. civ.) han- no espressamente osservato che, in disparte ogni altro rilievo, una tale conclusione non può essere più condi- visa, poiché qualsivoglia incidenza sul sistema norma- tivo delle disposizioni di legge extracodicistiche testé citate, è venuta meno per i crediti di lavoro privati, di cui qui si tratta, per effetto della più volte ri- chiamata sentenza costituzionale n. 459 del 2000.... >> In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con riguardo al capo recante la limitazione del- la condanna della società ricorrente al solo pagamento del maggiore degli importi, fra quelli rispettivamente 13 computabili sulla somma capitale a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può alla pronuncia caducatoria aggiungersi, giu- sta il disposto dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la decisione, in parte qua, della causa nel merito, ad opera di questa stessa Corte. Conseguentemente, in applicazione di principi di diritto del tutto conformi a quelli enunciati dalle Se- zioni unite nei sensi di cui sopra, la società LI deve essere condannata al pagamento degli interessi le- gali e della rivalutazione monetaria in cumulo fra loro, con decorrenza dal dì della maturazione (fatta coincide- re dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul pun- to, con la data del 25 gennaio 1995) del credito princi- pale e con calcolo dei primi sul capitale periodicamente rivalutato. Provvedendo sulle spese dell'intero processo, la Corte rileva che il giudice d'appello ha disposto la compensazione per metà delle spese relative alla fase di gravame e, tacendo su quelle del giudizio di primo gra- do, ha implicitamente confermato le statuizioni pretori- li al riguardo. 14 Orbene, fermo il principio per cui il capo della sentenza cassata avente ad oggetto le spese processuali resta travolto dalla cassazione, sia pure parziale, del- la sentenza stessa, giusta l'effetto espansivo interno del provvedimento caducatorio sancito dall'art. 336 cod. proc. civ., la Corte, nell'esercizio del suo autonomo potere dovere di regolare l'onere delle spese suddette, provvede a statuizioni conformi a quelle dei giudici di primo e di secondo grado circa la distribuzione di sif- fatto onere, apparendo, in particolare opportuna la ri- cordata compensazione parziale delle spese concernenti la fase di gravame, viste le complesse vicende evolutive del quadro normativo di riferimento alla cui stregua è stato, in questa sede, accolto il ricorso incidentale. Attesa la definitiva soccombenza della Soc. Italka- li, la stessa va poi condannata al rimborso della spese del giudizio di legittimità, oltre ai relativi onorari, liquidati in euro 1.500,00 (millecinquecento)
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello princi- pale ed accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna la S.p.a. LI al pa- gamento degli interessi legali e della rivalutazione mo- 15 netaria in cumulo fra loro, con decorrenza dal di della maturazione del credito per la somma capitale e con cal- colo dei primi sull'importo periodicamente rivalutato di quest'ultima. Conferma le statuizioni delle sentenze conclusive dei due precedenti gradi di giudizio in rela- zione alle relative spese processuali. Condanna la S.p.a. LI al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in euro 16,00 (sedici/00), oltre ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002 Il PRESIDENTE Лишитlumn Moragam IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Bum Balts mellВино IL CANCELLIERE I Depositato Cancelleria , D LLO 20.618. 2002 , TASSA I BO 10 RT. D OGNI SPESA 533 STA ELL'A IL CANCELLIERE PO . N IM 805 SI D 11-8-73 DA E DA SEN WE AI IST E IRITTO G LIG D A ELL D 16