Sentenza 7 novembre 2002
Massime • 1
Il sequestro probatorio (art.253 cod. proc. pen.), quando ha per oggetto "le cose pertinenti al reato", presuppone che sussistano le esigenze probatorie e, pertanto, il rigetto dell'istanza di dissequestro richiede che dette esigenze permangano e che il relativo provvedimento sia adeguatamente motivato, a differenza del rigetto dell'istanza di dissequestro di cose qualificabili come "corpo di reato", che richiede invece l'indicazione degli elementi che giustificano tale qualificazione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 34411 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 15/11/2021, (ud. 26/10/2021, dep. 15/11/2021), n.34411 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23836-2019 proposto da: O.V., rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO SASSI giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la sede dell'AVVOCATURA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2002, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/11/2002
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 2605
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 18000/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI LA, nata in [...] il [...],
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, resa il 2 gennaio 2002. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Mario Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
BI LA ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, resa il 2 gennaio 2002 con la quale era rigettata la richiesta di dissequestro e di restituzione della propria autovettura, sequestrata a tale MI EN al momento del suo arresto in flagranza del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La ricorrente, anch'essa indagata per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, lamenta l'erroneità dell'ordinanza in questione, posto che il sequestro fu disposto dal pubblico ministero per fini probatori, mentre il rigetto della richiesta di restituzione, su conforme parere dello stesso pubblico ministero, sarebbe stato motivato in ragione della sussistenza di un "nesso strumentale tra il bene" ed il delitto ascritto a MI EN, oltre che sul rilievo che la stessa autovettura avrebbe potuto confiscata avrebbe potuto essere confiscata poiché "..inserita tra i beni ed i mezzi in dotazione alla associazione medesima. Si contesta, oltre che la sussistenza del vincolo di strumentante tra l'auto ed il delitto - tra i quali vi potrebbe essere al più un rapporto mera occasionalità - anche l'omessa motivazione sulle esigenze probatorie necessaria alla permanenza del sequestro dell'auto. Al riguardo, si deduce che il g.i.p. avrebbe illegittimamente trasferito l'esigenza di prova, individuata dal pubblico ministero in riferimento al delitto addebitato a MI EN, connessa ad altro delitto, quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ascritto alla BI LA. Ciò non sarebbe stato possibile, posto che le regole processuali attribuiscono al solo pubblico ministero il potere disporre il sequestro probatorio e di selezionare le esigenze di prova, da porre a fondamento del provvedimento, in riferimento al reato per il quale si procede e si provveduto al sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in riferimento al denunciato difetto di motivazione sull'efficacia probatoria del sequestro disposto dal pubblico ministero.
Posto che il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p, a differenza del sequestro preventivo, non è una misura cautelare, bensì mezzo di ricerca della prova disposto dallo stesso pubblico ministero oltre che per il "corpo di reato", anche per le"cose pertinenti al reato", affinché possa permanere tale vincolo - allorché esso riguardi "cose pertinenti al reato" - ed essere in termini corretti respinta dal giudice una istanza di dissequestro debbono sussistere le esigenze probatorie ed il provvedimento deve essere adeguatamente motivato a tale riguardo.
In realtà, il rigetto dell'istanza di dissequestro è stato giustificato in riferimento ai soli parametri del sequestro preventivo, nonostante il giudice per le indagini preliminari non avesse disposto tale misura cautelare reale, peraltro non richiesta dal pubblico ministero che si è limitato ad esprimere un parere negativo, riportato a margine dell'opposizione proposta dal ricorrente, rilevando anch'egli che la restituzione non avrebbe potuto essere disposta per la confiscabilità del bene. Manca, inoltre, il benché minimo riferimento, al di là di una formula astratta e generica, ad elementi concreti che possano fare ritenere l'auto in parola "corpo di reato" e non semplicemente "cosa pertinente al reato", così da giustificare la permanenza del sequestro solo con la confiscabilità del bene (Sez. un., 11 febbraio 1994, dep. 15 marzo 1994, n. 2, Carella rv. 196291). La questione rilevata risponde al dovere di corretto governo delle regole in materia di sequestro e, anzitutto, al dovere di assicurare all'interessato il ricorso ai diversi mezzi di impugnazione previsti per la misura cautelare reale rispetto a quelli stabiliti, invece, per il sequestro probatorio.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, affinché il giudice provveda ad un nuovo esame dell'istanza in questione e renda un'adeguata motivazione in ordine all'attualità delle esigenze di prova o, comunque, in riferimento ai concreti elementi che possano fare ritenere il mezzo in questione "corpo di reato" e non solo "cosa pertinente a reato", uniche ragioni che potrebbero imporre l'eventuale prosecuzione del "sequestro probatorio" disposto dal pubblico ministero ex art. 253 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003